Sentenza n. 10230/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento dell'Ambasciata d'Italia a Rabat, prot n. 271/2023 emesso in data 15/09/2023 e notificato alla ricorrente in data 18/09/2023, recante il diniego del visto di ingresso in Italia per motivi di studio, nonché ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’Ambasciata d’Italia a Rabat del visto di ingresso per motivi di studio, finalizzato all’immatricolazione al corso di laurea in Economia e Commercio presso un’università italiana per l’anno accademico 2023/2024
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego del visto di ingresso per motivi di studio, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, nonché l’eliminazione degli atti presupposti, connessi e consequenziali. Il Ministero resistente si è costituito chiedendo il rigetto. Nel corso del giudizio l’anno accademico 2023/2024, cui era riferita la preiscrizione della ricorrente, è definitivamente decorso, rendendo impossibile l’immatricolazione a quel corso e a quell’anno accademico. Il TAR ha quindi rilevato d’ufficio un possibile sopravvenuto difetto di interesse, dandone avviso alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. La ricorrente aveva inoltre rinunciato all’istanza cautelare. Dal testo non emerge una specifica articolazione dei vizi di legittimità dedotti contro il diniego, né la proposizione di una domanda risarcitoria.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Poiché l’anno accademico 2023/2024 era ormai concluso, l’eventuale annullamento del diniego non avrebbe più procurato alla ricorrente alcuna utilità concreta, non essendo più possibile l’immatricolazione al corso per il quale era stato richiesto il visto. Il Collegio ha applicato l’art. 34, comma 3, c.p.a., rilevando che, quando l’annullamento non è più utile, l’illegittimità dell’atto può essere accertata soltanto se sussiste un interesse ai fini risarcitori; tale interesse, tuttavia, non era stato manifestato. La pronuncia è stata quindi resa ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 34, comma 3, c.p.a.
Quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori
Se, per il sopravvenire di fatti nuovi, l’annullamento dell’atto non è più utile, il giudice può accertarne l’illegittimità soltanto quando il ricorrente conservi un interesse ai fini risarcitori.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è dichiarato improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il giudice deve avvisare le parti della possibile rilevazione d’ufficio della questione di improcedibilità, consentendo il contraddittorio prima della decisione.
Massime di principio
- Quando, durante il giudizio di annullamento, sopravviene un fatto che rende definitivamente inutile l’eliminazione dell’atto impugnato, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- Il decorso dell’anno accademico cui era finalizzato un visto di ingresso per studio rende priva di utilità l’eventuale pronuncia di annullamento del diniego, se non è più possibile l’immatricolazione per quel corso e periodo.
- In caso di sopravvenuta inutilità dell’annullamento, il giudice può accertare l’illegittimità dell’atto ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. solo se il ricorrente manifesta un interesse ai fini risarcitori.
- La rilevazione d’ufficio della sopravvenuta improcedibilità deve essere preceduta dall’avviso alle parti previsto dall’art. 73, comma 3, c.p.a., per consentire il contraddittorio sulla questione.
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