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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28925/2021 del 19/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente della riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di un'intimazione di pagamento collegata a una cartella non adempiuta. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto; in appello l'Agenzia delle Entrate-Riscossione aveva proposto impugnazione, ma la Commissione tributaria regionale l'aveva dichiarata inammissibile ritenendo che il difensore dell'ente fosse privo di ius postulandi perché munito di procura conferita a un avvocato del libero foro. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) nullità della motivazione per apparente motivazione sulla declaratoria di inammissibilità; (2) violazione delle norme che disciplinano la rappresentanza e difesa in giudizio dell'ente, sostenendo che il giudice di merito aveva erroneamente negato la possibilità di farsi difendere da un avvocato del libero foro; (3) violazione delle norme in tema di notificazione della cartella presupposta; (4) violazione delle norme sul processo tributario per non avere la CTR dichiarato la nullità del ricorso introduttivo del contribuente. Il contribuente ha resistito e ha proposto ricorso incidentale condizionato, riproponendo censure sul merito della pretesa fiscale e sulla dedotta duplicazione del recupero.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso principale, nei limiti della motivazione, affermando che la CTR aveva erroneamente dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione per difetto di ius postulandi. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui l'ente può avvalersi, nei casi previsti dalla convenzione o quando l'Avvocatura dello Stato sia indisponibile, anche di avvocati del libero foro senza necessità di una delibera motivata ex art. 43, comma 4, r.d. n. 1611/1933, essendo tale formalità richiesta solo quando la controversia sia riservata all'Avvocatura e l'ente intenda discostarsene. Ha invece dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo del ricorso principale, perché diretti contro un capo della sentenza non riferibile alla ricorrente o comunque coperto dall'esaurimento della potestas decidendi della CTR dopo la declaratoria di inammissibilità. Ha dichiarato inammissibile anche il ricorso incidentale condizionato del contribuente, perché non formulato come vero motivo di ricorso per cassazione e diretto a riproporre questioni di merito assorbite. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Lombardia in diversa composizione, per l'esame delle questioni di rito e di merito rimaste assorbite, con regolazione anche delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la comunicazione della proposta del relatore e del decreto di fissazione dell'adunanza camerale nel giudizio di legittimità

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    utilizzato come parametro per il motivo relativo alla motivazione apparente e alla dedotta violazione processuale

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro per la censura di violazione di legge sulla notificazione della cartella presupposta

  • art. 11, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato come norma sul patrocinio davanti alle commissioni tributarie, coordinata con la disciplina speciale dell'Agenzia

  • art. 12, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    citato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata

  • art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546/1992

    citato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata

  • art. 1, comma 8, d.l. n. 193/2016, conv. in L. n. 225/2016

    disposizione centrale: riconosce all'Agenzia la facoltà di avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, di avvocati del libero foro o di propri dipendenti delegati, secondo la convenzione e i criteri interni

  • art. 4-nonies, comma 1, d.l. n. 34/2019, conv. in L. n. 58/2019

    norma di interpretazione autentica che chiarisce ex tunc quando sia necessaria la delibera motivata per non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato

  • art. 43, comma 4, r.d. n. 1611/1933

    si applica solo quando la controversia è riservata all'Avvocatura dello Stato su base convenzionale e l'ente intenda non avvalersene; non opera nei casi di indisponibilità dell'Avvocatura

  • art. 4 d.lgs. n. 50/2016

    richiamato come limite procedurale per l'affidamento del patrocinio a legali esterni

  • art. 17 d.lgs. n. 50/2016

    richiamato come limite procedurale per l'affidamento del patrocinio a legali esterni

  • art. 2267 c.c.

    citato nel terzo motivo come norma asseritamente violata in tema di notificazione, ma il motivo è dichiarato inammissibile

  • art. 139 c.p.c.

    citato nel terzo motivo come norma asseritamente violata in tema di notificazione, ma il motivo è dichiarato inammissibile

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    citato nel quarto motivo come norma processuale asseritamente violata, ma il motivo è dichiarato inammissibile

  • art. 21 d.lgs. n. 546/1992

    citato nel quarto motivo come norma processuale asseritamente violata, ma il motivo è dichiarato inammissibile

  • art. 360, primo comma, c.p.c.

    richiamato per censurare l'assenza di un motivo di ricorso incidentale riconducibile a un vizio tipico di legittimità

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente incidentale in caso di inammissibilità

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    richiamato in relazione al raddoppio del contributo unificato

  • art. 363 c.p.c.

    evocato in relazione al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite sulla rappresentanza dell'Agenzia

Massime di principio

  • L'Agenzia delle Entrate-Riscossione può validamente stare in giudizio a mezzo di avvocati del libero foro quando la controversia non sia riservata all'Avvocatura dello Stato dalla convenzione applicabile oppure quando l'Avvocatura non sia disponibile ad assumere il patrocinio, senza necessità di una delibera motivata ex art. 43, comma 4, r.d. n. 1611/1933.
  • La delibera motivata prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611/1933 è necessaria soltanto se la lite rientra tra quelle riservate all'Avvocatura dello Stato su base convenzionale e l'ente intenda derogare a tale patrocinio; non è richiesta nei casi di indisponibilità dell'Avvocatura né, a monte, quando l'ente è legittimato a scegliere liberamente il difensore esterno.
  • Quando una sentenza dichiara inammissibile un'impugnazione, il giudice esaurisce la propria potestas decidendi sul relativo merito; eventuali ulteriori argomentazioni sul merito rese dopo la declaratoria di inammissibilità restano ad abundantiam e non sono utilmente impugnabili se non incidono su un capo autonomamente decisorio.
  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo che si limiti a riproporre questioni di merito o a contestare statuizioni non riferibili alla parte ricorrente, senza confrontarsi con uno specifico vizio dedotto nei limiti dell'art. 360 c.p.c.
  • Il ricorso incidentale condizionato deve contenere una vera censura riconducibile a uno dei vizi tipici di legittimità; non è ammissibile se si limita a riproporre temi di merito rimasti assorbiti nel giudizio di merito e destinati semmai a essere esaminati nel rinvio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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