Cassazione Penale, Sentenza n. 26635/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP di Catania (4/4/2025) per il reato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni della BRT spa. Si contestava la qualificazione giuridica (si sosteneva che le condotte fossero esercizio arbitrario delle proprie ragioni o violenza privata e non estorsione), la mancanza dell'elemento soggettivo e dell'idoneità estorsiva degli atti, l'inesistenza dell'aggravante mafiosa (art. 416-bis), nonché l'assenza dei presupposti per la custodia cautelare (mancanza di fumus, pericolo di reiterazione o di fuga). La difesa ha altresì fatto presente che parte delle somme richieste erano state in parte corrisposte e che vi erano conciliazioni intervenute.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo i motivi generici e volti a una diversa ricostruzione dei fatti non confrontata con le motivate e articolate argomentazioni del Tribunale. La Corte ha ritenuto congrua la qualificazione di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, valorizzando il tenore delle minacce, la reiterazione delle condotte, l'evocazione della forza vincolante del padre detenuto per reati associativi e l'assenza di legittimazione degli odierni indagati a rappresentare la società. Ha inoltre ritenuto sussistenti le esigenze cautelari, anche alla luce della presunzione relativa che scaturisce dall'aggravante mafiosa e dalla modalità reiterata delle minacce. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
L'aggravante del "metodo mafioso" è stata ritenuta applicabile come elemento che rafforza la gravità delle condotte minacciose e contribuisce a fondare la presunzione relativa di pericolo di reiterazione; non è considerata incompatibile con altre figure (es. esercizio arbitrario delle proprie ragioni) e può essere sintomatica del dolo di estorsione.
art. 393 c.p. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza)
La difesa aveva proposto la riconduzione della condotta in tale fattispecie o nella violenza privata; la Corte ha escluso tale riqualificazione alla luce del tenore minaccioso, dell'assenza di legittimazione a rappresentare la società e dell'ingiustizia della pretesa, ritenendo fondata la qualificazione estorsiva aggravata.
artt. 274 e 275 c.p.p. (misure cautelari personali)
La Corte ha ritenuto soddisfatti i presupposti per la custodia cautelare, in particolare il fumus del reato e il pericolo di reiterazione, valorizzando la presunzione relativa connessa all'aggravante mafiosa e la modalità reiterata delle condotte.
Applicato per giustificare la condanna del ricorrente al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende per la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 2331 del 17/11/2023 (Bianco) Rv. 285817-01
Riferita in ordine alla compatibilità tra aggravante del metodo mafioso e altre figure di violenza: la Corte ha richiamato orientamenti secondo i quali l'utilizzo del metodo mafioso nella riscossione di un credito può essere valorizzato come elemento sintomatico del dolo estorsivo.
Massime di principio
- Per ottenere l'annullamento o la riqualificazione di un'ordinanza cautelare occorre proporre censure specifiche e confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito; meri rilievi alternativi e ricostruzioni generiche sono inammissibili.
- L'aggravante del "metodo mafioso" costituisce elemento che rafforza la valutazione del fumus e del pericolo di reiterazione: la sua sussistenza può produrre una presunzione relativa di pericolosità che il ricorrente deve efficacemente contrastare con elementi concreti.
- La riqualificazione del fatto in delitti meno gravi (es. violenza privata o esercizio arbitrario delle proprie ragioni) richiede di confutare elementi fattuali chiari quali il tenore intimidatorio delle minacce, la reiterazione, la mancanza di legittimazione a pretendere il mantenimento di contratti o pagamenti e l'ingiustizia della pretesa.
- In tema di misure cautelari personali, oltre al fumus del reato è essenziale disinnescare la valutazione del pericolo di reiterazione; la circostanza che il rapporto contrattuale si sia risolto non elimina automaticamente il pericolo di future condotte analoghe se permane lo stile o la capacità intimidatoria degli indagati.
- Le offerte probatorie (es. pagamenti parziali, conciliazioni) possono influire sulla valutazione, ma devono essere documentate e valutate in rapporto all'insieme degli indizi e non bastano, da sole, a mutare la qualificazione penale o la necessità della cautela.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26479/2025 del 21/07/2025
- Sentenza penale · 21 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26480/2025 del 21/07/2025
- Sentenza penale · 21 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26483/2025 del 21/07/2025
- Sentenza penale · 21 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26484/2025 del 21/07/2025
- Sentenza penale · 21 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26485/2025 del 21/07/2025
- Sentenza penale · 21 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26486/2025 del 21/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →