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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34036/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I denuncianti hanno sostenuto che il Tribunale penale di Bolzano aveva deciso questioni inerenti il diritto di proprietà e la pubblicità immobiliare relative a un immobile della Ladurner già oggetto di decreto di esproprio poi annullato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. Hanno invocato un conflitto di competenza tra giudice penale e giudice amministrativo/eurounitario perché il giudice penale, a loro avviso, avrebbe dovuto astenersi dal decidere questioni tavolari e riconoscere il giudicato amministrativo, nonché indicato che, in relazione al reato di cui all'art. 353 c.p., la competenza territoriale sarebbe del distretto della Corte d'appello diverso (Trieste). Hanno chiesto che il processo penale fosse rimesso ad altra sede per il conflitto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il conflitto insussistente. Ha ritenuto che non sussistessero i presupposti strutturali del conflitto di competenza (manca la coincidenza della stessa materia decisa da giudici ordinari diversi) e che si trattasse di una questione di rilevanza amministrativa risolvibile con il principio di autonoma cognizione del giudice penale (art. 2 c.p.p.). La Corte ha inoltre rilevato che la questione era di fatto superata, dato che i denuncianti erano stati assolti con sentenza n. 757/2021 depositata successivamente alla proposizione del conflitto. Conclude pertanto per l'insussistenza del conflitto e dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Bolzano.

Norme richiamate

  • artt. 110, 353, 614, 388 cod. pen.

    Norme sostanziali dei reati contestati; la Corte si limita a segnalare che sono i titoli penali oggetto del procedimento, senza trasporre questi profili in una materia che giustifichi un conflitto di competenza con il giudice amministrativo.

  • art. 28 e ss. cod. proc. pen.

    Norme che regolano la denuncia del conflitto di competenza; applicazione negativa perché mancavano i requisiti strutturali del conflitto.

  • art. 2 cod. proc. pen.

    Principio di autonoma cognizione del giudice penale: il giudice penale può risolvere, ai fini della decisione, anche questioni di carattere amministrativo; la Corte lo invoca per escludere che la mera rilevanza di una questione amministrativa determini di per sé un conflitto di competenza.

  • art. 11 cod. proc. pen.

    Riferimento posto dai denuncianti in ordine all'identificazione della persona offesa e alla competenza territoriale; la Corte non ritiene questa censura idonea a fondare il conflitto, dato il mancato presupposto strutturale.

  • art. 2909 cod. civ., art. 37 cod. proc. civ.

    Richiamate dai denuncianti in relazione alla tutela della proprietà e alla pubblicità immobiliare; la Corte segnala che le questioni tavolari e la tutela civile/amministrativa non configurano automaticamente un conflitto di competenza con il giudice penale.

  • Convenzione EDU, art. 6 e Protocollo addizionale n. 1

    Richiamati dai denuncianti per dedurre violazione del diritto di accesso a un tribunale e della proprietà; la Corte non ritiene che il richiamo alla Convenzione sia sufficiente a qualificare la vicenda come conflitto tra giurisdizioni.

  • Sentenza Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4/1990

    Atto amministrativo di annullamento del decreto di esproprio invocato dai denuncianti quale giudicato amministrativo che avrebbe dovuto essere riconosciuto; la Corte osserva che la rilevanza di tale pronuncia non produce automaticamente i presupposti del conflitto di competenza.

Massime di principio

  • Per far luogo a un conflitto di competenza deve sussistere una concreta sovrapposizione di materia decisa da giudici dell'ordine stesso (es. due giudici ordinari) e non una mera divergenza o rilevanza di questioni amministrative rispetto a una decisione penale.
  • Il giudice penale esercita autonoma cognizione (art. 2 c.p.p.) e può decidere questioni anche con contenuto amministrativo necessarie per la decisione penale; ciò non costituisce di per sé motivo per dichiarare un conflitto con la giurisdizione amministrativa.
  • La denuncia del conflitto deve rispettare i presupposti procedurali: non può essere proposta direttamente innanzi alla Corte di cassazione se ciò rende la denuncia inammissibile; la modalità e il soggetto che solleva il conflitto rilevano.
  • Se la questione oggetto del presunto conflitto viene sopravvenuta o risolta (es. con l'assoluzione degli imputati), il conflitto può essere dichiarato insussistente per sopravvenuta irrilevanza.
  • Richiami a violazioni di diritti garantiti (es. CEDU) non sono automaticamente idonei a far sorgere un conflitto di competenza; bisogna valutare la sussistenza dei requisiti strutturali del conflitto e l'effettiva diversità delle autorità coinvolte.

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