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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7957/2024 del 22/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di appello che lo ha condannato per tentata rapina aggravata. Con il primo motivo deduce l'illegittimità costituzionale degli artt. 581, commi 1-ter e 1-quater c.p.p. e dell'art. 89, co.3, d.lgs. 150/2022 nella parte in cui stabiliscono, per le sentenze pronunciate dopo il 30/12/2022, l'obbligo a pena di inammissibilità di contenere nell'impugnazione la dichiarazione o elezione di domicilio e, per l'imputato assente, il mandato specifico rilasciato dopo la sentenza. Si sostiene la violazione degli artt. 3, 24, 27, 111 Cost. e del principio di parità tra le parti. Altri motivi contestano la motivazione della condanna per rapina tentata, il reato di danneggiamento e la commisurazione della pena, denunciandone carenza di motivazione e inutilizzabilità delle deduzioni riproposte in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la questione di incostituzionalità degli artt. 581, commi 1-ter e 1-quater c.p.p. e dell'art. 89 co.3 d.lgs. 150/2022, aderendo all'indirizzo giurisprudenziale che estende l'applicabilità di tali forme di impugnazione anche al giudizio di cassazione e ne condivide la ratio selettiva per impugnazioni consapevoli. Ha ricordato i correttivi introdotti dalla riforma (incremento di 15 giorni dei termini per l'impugnazione per l'imputato assente e possibilità di restituzione in termini ai sensi dell'art.175). I motivi di cassazione sulla motivazione della decisione di merito sono stati ritenuti generici o non ammissibili perché riproposizione di censure già valutate e adeguatamente motivate dalla corte di merito. Conseguenza: conferma della condanna per tentata rapina aggravata e rigetto del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen., commi 1-ter e 1-quater

    La Corte ritiene applicabili tali disposizioni anche al giudizio di cassazione: la previsione del mandato specifico e della dichiarazione/elezione di domicilio ha la funzione di assicurare che l'impugnazione sia frutto di una scelta consapevole dell'imputato e di limitare impugnazioni automatiche promosse senza il suo effettivo assenso

  • art. 89, co. 3, d.lgs. 150/2022

    La norma transitoria che applica il nuovo regime alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del decreto è coerente e non incostituzionale: individua il momento oggettivo di riferimento per l'applicazione della riforma

  • art. 571 cod. proc. pen.

    Richiamata nella valutazione della disciplina delle impugnazioni e della legittimazione all'impugnare: la Corte osserva che la regolazione della legittimazione e delle forme di impugnazione può essere graduata dal legislatore in funzione della fase processuale

  • art. 585 cod. proc. pen., comma 1-bis

    Prevede l'aumento di quindici giorni dei termini per impugnare quando l'impugnazione è proposta dal difensore dell'imputato giudicato in assenza; la Corte ritiene tale tutela compensativa adeguata a garantire il diritto di difesa

  • art. 175 cod. proc. pen. (comma 2 e nuovo comma 2.1)

    La disciplina della restituzione in termini per l'imputato giudicato in assenza è un rimedio che consente la rinnovazione dell'impugnazione ove l'imputato provi di non aver avuto effettiva conoscenza del procedimento o di non aver potuto impugnare senza sua colpa

  • art. 420-bis e art. 420-quater cod. proc. pen.

    Richiamati dalla Corte per distinguere l'imputato assente (che è a conoscenza del processo ma sceglie di non partecipare) dall'irreperibile; il giudice deve accertare che l'assenza sia volontaria e consapevole

Massime di principio

  • I requisiti introdotti dalla Riforma Cartabia (mandato specifico per l'impugnazione dell'imputato assente e dichiarazione/elezione di domicilio) sono applicabili anche in cassazione e sono stati ritenuti costituzionalmente compatibili: vanno considerati come strumenti per garantire impugnazioni consapevoli e limitare impugnazioni strumentali
  • Se l'imputato è stato dichiarato assente ma sostiene di non aver avuto effettiva conoscenza del procedimento, può chiedere la restituzione in termini ai sensi dell'art.175: ciò costituisce un importante rimedio operativo per evitare pregiudizi alla difesa
  • Il legislatore può differenziare le modalità di esercizio del diritto di difesa nelle diverse fasi processuali; la parità tra accusa e difesa non richiede identità assoluta di poteri processuali se la differenza è giustificabile e ragionevole
  • Difensori e imputati devono adottare cautele pratiche: ottenere un mandato specifico per l'impugnazione dopo la sentenza, dichiarare o eleggere domicilio idoneo per le notifiche e, se necessario, nominare un procuratore speciale per garantire la tempestiva proposizione dell'impugnazione
  • In cassazione la Corte non rifa la valutazione del fatto: i motivi che si limitano a riproporre censure già affrontate in sede di merito o sono generici vengono in genere rigettati; le doglianze sulla motivazione devono essere specifiche e fondate su vizi logici o di diritto

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