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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23116/2021 del 18/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

La parte ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 1687/2015, affidandolo a sei motivi, ma nel corso del giudizio di legittimità il difensore ha depositato dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 390 c.p.c., sottoscritta in forza di procura speciale comprensiva di tale potere. La rinuncia è stata accettata dal controricorrente mediante sottoscrizione apposta dal suo difensore. Non emergono dal testo i contenuti sostanziali dei sei motivi di ricorso, né la natura della controversia decisa nel merito dalla sentenza d'appello.

La decisione

La Corte ha preso atto della rituale rinuncia al ricorso, accettata dal controricorrente, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391, comma 1, c.p.c. Ha inoltre escluso la pronuncia sulle spese, ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 391, comma 4, c.p.c., e ha rilevato che, per effetto dell'estinzione, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    consente la rinuncia agli atti del giudizio di cassazione, purché formalmente rituale e sottoscritta dal difensore munito del relativo potere.

  • art. 391, comma 1, c.p.c.

    la rinuncia rituale al ricorso, una volta accettata dalla controparte costituita, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    in caso di estinzione del giudizio nelle forme rilevate dalla Corte, non si provvede sulle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    l'estinzione del giudizio di cassazione esclude il presupposto per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se proposta ritual­mente dal difensore munito di procura comprensiva del relativo potere e accettata dalla parte costituita, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • L'estinzione del giudizio per rinuncia comporta che la Corte non debba pronunciarsi sulle spese quando ricorrano i presupposti normativi richiamati dalla decisione.
  • In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso, non opera il raddoppio del contributo unificato previsto per i casi di rigetto o inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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