Cassazione Penale, Sentenza n. 24189/2022 del 23/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato la perquisizione domiciliare e disposto misure cautelari (arresti domiciliari). Il ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 41 T.U.L.P.S. perché la perquisizione sarebbe stata eseguita in assenza della notizia di presenza di armi (l'effettivo ritrovamento non prova notitia criminis ex ante); 2) difetto di motivazione circa la gravità indiziaria e sulla consapevolezza della detenzione dell'arma (Papalia sosteneva di aver acquistato l'auto all'asta online e di non sapere della pistola, argomentando anche sul precario stato di conservazione dell'arma); 3) difetto di motivazione sulle esigenze cautelari, in particolare sulla concretezza e attualità del pericolo di reiterazione del reato e sulla valutazione del comportamento processuale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo i motivi manifestamente infondati. Ha confermato che: la perquisizione era legittima anche perché posta in essere sulla base di indicazioni provenienti da fonte confidenziale (idonea a integrare notitia criminis ai sensi dell'art. 41 T.U.L.P.S. e della giurisprudenza consolidata); eventuali profili di merito (es. buona fede nell'acquisto dell'auto, valutazioni sulla conservazione dell'arma, valutazione delle esigenze cautelari) sono questioni di fatto non sindacabili in sede di legittimità. Per effetto dell'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 41 T.U.L.P.S. (Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza)
La notizia di reato relativa alla detenzione di armi, anche se proveniente da fonte confidenziale, legittima gli operatori di polizia giudiziaria ad attivarsi e ad eseguire perquisizioni d'iniziativa.
art. 253 c.p.p.
art. 253, comma primo, c.p.p.
Il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti costituisce un atto dovuto; l'eventuale illegittimità della perquisizione non elimina l'efficacia del sequestro quando si tratti di res non detenibili (es. arma clandestina).
art. 616 c.p.p.
Prevede l'effetto della dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la possibilità di condannare il ricorrente alle spese processuali, nonché al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in assenza di elementi che escludano la colpa.
Giurisprudenza della Cassazione
Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008; Sez. 1 n. 18438 del 28/04/2006; altre pronunce citate
Consolidata giurisprudenza che ammette l'utilizzo di informazioni confidenziali o esposti anonimi come elementi idonei ad attivare indagini e perquisizioni, e che dichiara la non invalidità automatica del sequestro del corpo del reato per vizi formali della perquisizione quando si tratta di cose che non possono essere detenute.
Massime di principio
- La Cassazione non è sede per rivalutare i fatti: questioni di merito (credibilità delle dichiarazioni, stato di conservazione dell'arma, circostanze fattuali) vanno decise nel merito e non possono giustificare l'annullamento in sede di legittimità se non vi è vizio di diritto.
- La perquisizione d'iniziativa è legittima quando sussistono elementi di notitia criminis; informazioni provenienti da fonti confidenziali possono costituire tale notitia, specie per reati che destano allarme sociale come quelli in materia di armi.
- L'eventuale illegittimità formale dell'atto di perquisizione non invalida automaticamente il sequestro del corpo del reato, in particolare se si tratta di oggetti la cui detenzione è vietata (es. arma clandestina).
- Per contestare efficacemente una misura cautelare occorre dimostrare errori di diritto o travisamento documentale sostanziale; dichiarazioni di buona fede circa l'ignoranza della presenza dell'arma sono valutazioni probatorie tipiche del merito.
- Chi propone ricorso in Cassazione rischia l'inammissibilità e la condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) se i motivi risultano manifestamente infondati o attinenti solo a questioni di fatto.
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