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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24189/2022 del 23/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato la perquisizione domiciliare e disposto misure cautelari (arresti domiciliari). Il ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 41 T.U.L.P.S. perché la perquisizione sarebbe stata eseguita in assenza della notizia di presenza di armi (l'effettivo ritrovamento non prova notitia criminis ex ante); 2) difetto di motivazione circa la gravità indiziaria e sulla consapevolezza della detenzione dell'arma (Papalia sosteneva di aver acquistato l'auto all'asta online e di non sapere della pistola, argomentando anche sul precario stato di conservazione dell'arma); 3) difetto di motivazione sulle esigenze cautelari, in particolare sulla concretezza e attualità del pericolo di reiterazione del reato e sulla valutazione del comportamento processuale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo i motivi manifestamente infondati. Ha confermato che: la perquisizione era legittima anche perché posta in essere sulla base di indicazioni provenienti da fonte confidenziale (idonea a integrare notitia criminis ai sensi dell'art. 41 T.U.L.P.S. e della giurisprudenza consolidata); eventuali profili di merito (es. buona fede nell'acquisto dell'auto, valutazioni sulla conservazione dell'arma, valutazione delle esigenze cautelari) sono questioni di fatto non sindacabili in sede di legittimità. Per effetto dell'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 41 T.U.L.P.S. (Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza)

    La notizia di reato relativa alla detenzione di armi, anche se proveniente da fonte confidenziale, legittima gli operatori di polizia giudiziaria ad attivarsi e ad eseguire perquisizioni d'iniziativa.

  • art. 253 c.p.p.

    art. 253, comma primo, c.p.p.

    Il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti costituisce un atto dovuto; l'eventuale illegittimità della perquisizione non elimina l'efficacia del sequestro quando si tratti di res non detenibili (es. arma clandestina).

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede l'effetto della dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la possibilità di condannare il ricorrente alle spese processuali, nonché al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in assenza di elementi che escludano la colpa.

  • Giurisprudenza della Cassazione

    Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008; Sez. 1 n. 18438 del 28/04/2006; altre pronunce citate

    Consolidata giurisprudenza che ammette l'utilizzo di informazioni confidenziali o esposti anonimi come elementi idonei ad attivare indagini e perquisizioni, e che dichiara la non invalidità automatica del sequestro del corpo del reato per vizi formali della perquisizione quando si tratta di cose che non possono essere detenute.

Massime di principio

  • La Cassazione non è sede per rivalutare i fatti: questioni di merito (credibilità delle dichiarazioni, stato di conservazione dell'arma, circostanze fattuali) vanno decise nel merito e non possono giustificare l'annullamento in sede di legittimità se non vi è vizio di diritto.
  • La perquisizione d'iniziativa è legittima quando sussistono elementi di notitia criminis; informazioni provenienti da fonti confidenziali possono costituire tale notitia, specie per reati che destano allarme sociale come quelli in materia di armi.
  • L'eventuale illegittimità formale dell'atto di perquisizione non invalida automaticamente il sequestro del corpo del reato, in particolare se si tratta di oggetti la cui detenzione è vietata (es. arma clandestina).
  • Per contestare efficacemente una misura cautelare occorre dimostrare errori di diritto o travisamento documentale sostanziale; dichiarazioni di buona fede circa l'ignoranza della presenza dell'arma sono valutazioni probatorie tipiche del merito.
  • Chi propone ricorso in Cassazione rischia l'inammissibilità e la condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) se i motivi risultano manifestamente infondati o attinenti solo a questioni di fatto.

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