Sentenza del 10/12/2019 n. 32185 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A seguito di una verifica della Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione costi per 411.742,47 euro relativi a lavoratori formalmente dipendenti da società slovene e serbe, ritenendo fittizi i contratti di appalto e subfornitura e ravvisando una somministrazione irregolare di manodopera. La società ha contestato l'utilizzabilità di dichiarazioni di terzi e intercettazioni provenienti da indagini penali, la valutazione delle presunzioni, l'applicazione della disciplina sulla somministrazione di lavoro, la deducibilità dei costi collegati a un reato contravvenzionale e un'asserita ultrapetizione della sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto utilizzabili nel processo tributario, con valore indiziario, le dichiarazioni raccolte dalla Guardia di Finanza e le intercettazioni acquisite da un procedimento penale. Ha inoltre confermato che, anche dopo l'abrogazione della legge n. 1369 del 1960, resta vietata la dissociazione tra il datore di lavoro formale e il soggetto che utilizza effettivamente la prestazione, quando l'appalto è fittizio e dissimula una somministrazione irregolare. Ne consegue l'indeducibilità dei costi e l'indetraibilità dell'IVA relativa. È stata esclusa anche la deducibilità prevista per costi connessi ad attività costituenti reato contravvenzionale, in assenza di prova della certezza e dell'inerenza dei costi. La società è stata condannata a rifondere all'Agenzia le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 10.260 euro, oltre alle spese prenotate a debito, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Articoli 2697 e 2729 del codice civile
L'Amministrazione deve fornire elementi idonei a fondare la contestazione; il giudice tributario può ricostruire il fatto ignoto mediante indizi gravi, precisi e concordanti, valutati prima singolarmente e poi nel loro complesso.
Articolo 7, comma 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992
La disciplina probatoria del processo tributario non impedisce la valutazione di elementi indiziari provenienti da attività investigative, purché il giudice ne dia conto nella motivazione.
Articolo 63 del D.P.R. n. 633 del 1972
Gli atti legittimamente acquisiti in sede penale e trasmessi all'Amministrazione finanziaria possono entrare nel materiale probatorio del processo tributario, sebbene con valore principalmente indiziario.
Articoli 29 e 85, lettera c), del D.Lgs. n. 276 del 2003
L'appalto deve essere genuino e distinguersi dalla somministrazione di manodopera. Anche dopo l'abrogazione della legge n. 1369 del 1960, resta vietato l'appalto fittizio che separi il datore formale dall'utilizzatore effettivo della prestazione.
Articolo 1 della legge n. 1369 del 1960
Sebbene abrogata, la precedente disciplina esprimeva un principio di divieto dell'intermediazione illecita di manodopera che, secondo la Corte, continua a trovare applicazione sostanziale nel sistema vigente.
Articolo 14, comma 4-bis, della legge n. 537 del 1993, come modificato dall'articolo 8 del D.L. n. 16 del 2012, convertito nella legge n. 44 del 2012
La possibile deducibilità dei costi collegati ad attività costituenti reato contravvenzionale presuppone comunque che i costi siano certi, effettivamente sostenuti e inerenti all'attività d'impresa.
Articolo 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto integrale del ricorso per cassazione, il ricorrente può essere tenuto al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Nel processo tributario, dichiarazioni di terzi, intercettazioni e atti provenienti da indagini penali possono essere utilizzati come elementi indiziari, anche se il procedimento penale non è sfociato in un processo o in una condanna, purché siano stati acquisiti e valutati dal giudice.
- La regolarità formale delle fatture, dei contratti e dei pagamenti non è sufficiente a dimostrare la realtà dell'operazione quando l'Amministrazione prova, anche per presunzioni, che il contratto di appalto è fittizio.
- Un appalto è genuino quando l'appaltatore organizza autonomamente mezzi e personale e assume il rischio d'impresa; se il committente utilizza direttamente la manodopera e l'appaltatore svolge un ruolo meramente interposto, può configurarsi somministrazione irregolare.
- La mancata richiesta dei lavoratori di essere formalmente assunti dall'utilizzatore non impedisce al Fisco di contestare la nullità dell'interposizione e di negare gli effetti fiscali delle fatture.
- In caso di prestazioni di manodopera rese tramite un appalto nullo o fittizio, possono essere negati sia la deduzione dei costi ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP sia la detrazione dell'IVA, perché manca una prestazione di servizi fiscalmente riconoscibile nei termini fatturati.
- La deducibilità di costi collegati a un'attività illecita non opera automaticamente: il contribuente deve comunque dimostrare l'effettività, la certezza dell'importo e l'inerenza dei costi all'attività d'impresa.
- In cassazione non è sufficiente lamentare genericamente una motivazione insufficiente o contraddittoria; occorre indicare un'omissione concreta e decisiva oppure dimostrare che la motivazione è apparente, incomprensibile o priva del minimo costituzionale.
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