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Ordinanza

Ordinanza n. 14394/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento del Decreto del Presidente della Repubblica dell'8.06.2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. -OMISSIS-del 7.07.2026, con cui è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di -OMISSIS- e la nomina di una Commissione Straordinaria per la gestione provvisoria per diciotto mesi, ai sensi dell'art. 143 del d.lgs. 267/2000; della relazione del Ministro dell'Interno del 28.05.2026, allegata al predetto D.P.R. e pubblicata nella medesima Gazzetta Ufficiale; della relazione del Prefetto di-OMISSIS- prot. n.-OMISSIS- del 24.04.2026, parimenti allegata al D.P.R. e pubblicata in Gazzetta Ufficiale; della delibera del Consiglio dei Ministri del 4.06.2026; del parere del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica; del decreto ministeriale di delega al Prefetto di-OMISSIS- per l'esercizio dei poteri di accesso ex art. 1 co. 4, D.L. n. 629/1982; del decreto del Prefetto di-OMISSIS- di nomina della Commissione Ispettiva e di disposizione dell'accesso presso il Comune di -OMISSIS-; della relazione conclusiva della Commissione di Accesso, non conosciuta; di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali

Giustizia amministrativa202608690

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento del Consiglio comunale e nomina di una Commissione straordinaria per diciotto mesi ai sensi dell'art. 143 d.lgs. 267/2000, con gli atti presupposti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto presidenziale di scioglimento del Consiglio comunale, nonché la relazione ministeriale, la relazione prefettizia, la deliberazione del Consiglio dei Ministri, il parere del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, gli atti di delega e di accesso prefettizio, la nomina della Commissione ispettiva e gli ulteriori atti del procedimento, compresa la relazione conclusiva della Commissione di Accesso, non conosciuta. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la contestazione riguarda, in particolare, la sussistenza dei presupposti dell'art. 143, comma 1, d.lgs. 267/2000: gli elementi posti a fondamento dello scioglimento devono essere concreti, univoci e rilevanti e devono evidenziare un condizionamento o collegamento criminale idoneo ad alterare il procedimento di formazione della volontà degli organi amministrativi e a compromettere l'imparzialità dell'amministrazione comunale. Il TAR non ha ancora esaminato nel merito le singole doglianze e ha disposto l'acquisizione integrale degli atti del procedimento, inclusa la relazione della Commissione di Accesso e la documentazione allegata, in versione non oscurata ma nel rispetto delle cautele previste per gli atti classificati come riservati.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che gli interessi del ricorrente potessero essere adeguatamente tutelati mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza adottare una decisione cautelare sull'annullamento degli atti impugnati. Ha disposto l'acquisizione dalle amministrazioni resistenti degli atti integrali e completi del procedimento, con particolare riferimento alla relazione della Commissione di Accesso e ai relativi allegati. Gli atti devono essere depositati entro quarantacinque giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, in formato digitale su supporto USB e con copia cartacea allegata. Pur richiedendo documenti privi di omissis, il TAR ha precisato che devono essere rispettate le cautele derivanti dalla natura classificata degli atti, qualificati come riservati ai sensi dell'art. 42 l. 124/2007; la loro ostensione alle parti è soggetta alle garanzie dell'art. 42, comma 8, e la conoscenza è circoscritta allo stretto ambito processuale ai sensi dell'art. 262 c.p. L'udienza pubblica per la trattazione del merito è stata fissata al 10 febbraio 2027. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 143, comma 1, d.lgs. 267/2000

    elementi “concreti, univoci e rilevanti”; “un’alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi amministrativi e da compromettere l’imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali”

    Lo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose richiede elementi concreti, univoci e rilevanti, idonei a dimostrare un condizionamento o collegamento criminale tale da alterare la formazione della volontà degli organi amministrativi e compromettere l'imparzialità dell'amministrazione.

  • art. 42 l. 124/2007

    La conservazione e l'ostensione nel processo degli atti classificati come riservati devono avvenire nel rispetto delle cautele previste dalla disposizione.

  • art. 262 c.p.

    La conoscenza degli atti classificati da parte dei soggetti processuali è circoscritta allo stretto ambito processuale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Consente l'oscuramento delle generalità per tutelare i diritti o la dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quali presupposti, insieme alla disciplina nazionale, per la tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Lo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose ai sensi dell'art. 143, comma 1, d.lgs. 267/2000 richiede elementi concreti, univoci e rilevanti, idonei a dimostrare che il condizionamento o il collegamento criminale abbia alterato il procedimento di formazione della volontà degli organi amministrativi e compromesso l'imparzialità dell'amministrazione locale.
  • Nel giudizio di impugnazione dello scioglimento di un Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose, quando gli atti posti a fondamento della misura non sono stati integralmente prodotti, il giudice può disporne l'acquisizione completa, inclusa la relazione della Commissione di Accesso e la documentazione allegata, rinviando alla successiva udienza la valutazione approfondita delle doglianze.
  • La produzione processuale di atti classificati come riservati deve avvenire in versione integrale nel rispetto delle cautele previste dalla disciplina sul segreto e sulla classificazione; la loro conoscenza da parte delle parti è limitata allo stretto ambito processuale.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaScioglimento dei consigli comunaliIstruttoria processuale
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

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