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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2622/2023 del 23/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente denunciava un errore di fatto/percettivo nella procedura di fissazione dell'udienza: il ricorso per cassazione sarebbe stato inizialmente assegnato alla Sezione Quarta (udienza 15/04/2022) e successivamente fissato alla Sezione Settima (udienza 28/02/2022) con la dicitura sul modulo "reato risultante allo stato estinto per prescrizione"; per tale ragione il difensore non avrebbe predisposto difesa e la Sezione Settima avrebbe poi dichiarato l'inammissibilità del ricorso senza dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione. Il ricorrente chiedeva che, corretto l'errore percettivo, fosse dichiarata la prescrizione maturata il 4/02/2021.

La decisione

Il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che non sussista l'errore percettivo rilevante ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p.: la decisione della Sezione Settima si fondava sull'inammissibilità per genericità e manifesta infondatezza dei motivi (mancata specificità in ordine all'elemento soggettivo dell'art. 95 d.P.R. 115/2002), profilo non censurato dal ricorso straordinario. Le irregolarità formali nella fissazione dell'udienza (annotazione sul modulo, precedente fissazione alla Quarta Sezione) sono state considerate mere irregolarità procedurali non idonee a viziare la decisione sostanziale, anche perché gli avvisi risultavano regolarmente notificati e il difensore poteva presentare memorie ai sensi dell'art. 611 c.p.p. La Corte ha altresì richiamato il principio secondo cui la declaratoria di estinzione per prescrizione è impedita quando l'impugnazione sia originariamente inammissibile per manifesta infondatezza. Spese a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; non disposta la condanna alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020

    art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020

    Norma richiamata in relazione alla conclusione del Pubblico Ministero: contesto procedurale relativo alle conclusioni del PG nell'impugnazione straordinaria. Non incide sulla decisione di merito qui esposta.

  • art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002

    art. 95 del d.P.R. n. 115 del 2002

    Norma sostanziale che definisce il delitto contestato al ricorrente; la sentenza impugnata confermava la condanna per tale reato.

  • art. 610 cod. proc. pen.

    art. 610 comma 1 cod. proc. pen.

    Regola la fissazione dei ricorsi davanti alle Sezioni della Corte di cassazione e stabilisce che la fissazione alla Sezione Settima avviene qualora sia rilevata una causa di inammissibilità. La Corte ha richiamato questa norma per spiegare la ragione della fissazione alla Settima Sezione.

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    art. 625 bis cod. proc. pen.

    Disciplina il rimedio per l'errore di fatto nel giudizio di legittimità: la Corte ha precisato che l'errore percettivo invocato deve riguardare fatti o atti contenuti nel provvedimento della Corte stessa e deve avere inciso sulla decisione. Nel caso di specie la Corte ha escluso tale errore rilevante.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Consente al difensore di trasmettere memorie per sostenere l'ammissibilità del ricorso; la Corte ha osservato che il difensore aveva la facoltà di utilizzare questo strumento per contestare l'inammissibilità e richiedere la declaratoria di estinzione per prescrizione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere delle spese a carico del ricorrente in caso di rigetto: la Corte ha disposto la condanna del ricorrente alle spese del procedimento straordinario.

Massime di principio

  • Il rimedio ex art. 625-bis c.p.p. è circoscritto agli errori di fatto contenuti nel provvedimento della Corte e che abbiano inciso sulla decisione; vizi esterni all'atto decisorio (es. irregolarità nei moduli di fissazione) difficilmente soddisfano la soglia richiesta.
  • Se la Corte di cassazione dichiara un ricorso per cassazione inammissibile per genericità o manifesta infondatezza dei motivi, ciò impedisce in genere la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione in quella sede, perché l'inammissibilità non permette di entrare nel merito.
  • I provvedimenti e gli avvisi di fissazione sono atti meramente procedimentali: eventuali imprecisioni formali non determinano automaticamente la nullità dell'iter, a meno che non abbiano concretamente impedito l'instaurazione del rapporto processuale o la possibilità di difesa.
  • Il difensore che ritenga esistenti profili di prescrizione o di ammissibilità del ricorso deve tempestivamente utilizzare gli strumenti di memorizzazione (art. 611 c.p.p.) per sollevare tali questioni e preservare la possibilità di ottenere la declaratoria di estinzione.
  • La mancata specificazione dei motivi nell'impugnazione (vizi generici) comporta elevato rischio di inammissibilità e può precludere rimedi successivi; occorre formulare censure specifiche e motivazione puntuale per poter valicare il vaglio di ammissibilità.

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