Cassazione Penale, Sentenza n. 2622/2023 del 23/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente denunciava un errore di fatto/percettivo nella procedura di fissazione dell'udienza: il ricorso per cassazione sarebbe stato inizialmente assegnato alla Sezione Quarta (udienza 15/04/2022) e successivamente fissato alla Sezione Settima (udienza 28/02/2022) con la dicitura sul modulo "reato risultante allo stato estinto per prescrizione"; per tale ragione il difensore non avrebbe predisposto difesa e la Sezione Settima avrebbe poi dichiarato l'inammissibilità del ricorso senza dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione. Il ricorrente chiedeva che, corretto l'errore percettivo, fosse dichiarata la prescrizione maturata il 4/02/2021.
La decisione
Il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che non sussista l'errore percettivo rilevante ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p.: la decisione della Sezione Settima si fondava sull'inammissibilità per genericità e manifesta infondatezza dei motivi (mancata specificità in ordine all'elemento soggettivo dell'art. 95 d.P.R. 115/2002), profilo non censurato dal ricorso straordinario. Le irregolarità formali nella fissazione dell'udienza (annotazione sul modulo, precedente fissazione alla Quarta Sezione) sono state considerate mere irregolarità procedurali non idonee a viziare la decisione sostanziale, anche perché gli avvisi risultavano regolarmente notificati e il difensore poteva presentare memorie ai sensi dell'art. 611 c.p.p. La Corte ha altresì richiamato il principio secondo cui la declaratoria di estinzione per prescrizione è impedita quando l'impugnazione sia originariamente inammissibile per manifesta infondatezza. Spese a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; non disposta la condanna alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020
Norma richiamata in relazione alla conclusione del Pubblico Ministero: contesto procedurale relativo alle conclusioni del PG nell'impugnazione straordinaria. Non incide sulla decisione di merito qui esposta.
art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002
art. 95 del d.P.R. n. 115 del 2002
Norma sostanziale che definisce il delitto contestato al ricorrente; la sentenza impugnata confermava la condanna per tale reato.
art. 610 cod. proc. pen.
art. 610 comma 1 cod. proc. pen.
Regola la fissazione dei ricorsi davanti alle Sezioni della Corte di cassazione e stabilisce che la fissazione alla Sezione Settima avviene qualora sia rilevata una causa di inammissibilità. La Corte ha richiamato questa norma per spiegare la ragione della fissazione alla Settima Sezione.
art. 625-bis cod. proc. pen.
art. 625 bis cod. proc. pen.
Disciplina il rimedio per l'errore di fatto nel giudizio di legittimità: la Corte ha precisato che l'errore percettivo invocato deve riguardare fatti o atti contenuti nel provvedimento della Corte stessa e deve avere inciso sulla decisione. Nel caso di specie la Corte ha escluso tale errore rilevante.
art. 611 cod. proc. pen.
Consente al difensore di trasmettere memorie per sostenere l'ammissibilità del ricorso; la Corte ha osservato che il difensore aveva la facoltà di utilizzare questo strumento per contestare l'inammissibilità e richiedere la declaratoria di estinzione per prescrizione.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'onere delle spese a carico del ricorrente in caso di rigetto: la Corte ha disposto la condanna del ricorrente alle spese del procedimento straordinario.
Massime di principio
- Il rimedio ex art. 625-bis c.p.p. è circoscritto agli errori di fatto contenuti nel provvedimento della Corte e che abbiano inciso sulla decisione; vizi esterni all'atto decisorio (es. irregolarità nei moduli di fissazione) difficilmente soddisfano la soglia richiesta.
- Se la Corte di cassazione dichiara un ricorso per cassazione inammissibile per genericità o manifesta infondatezza dei motivi, ciò impedisce in genere la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione in quella sede, perché l'inammissibilità non permette di entrare nel merito.
- I provvedimenti e gli avvisi di fissazione sono atti meramente procedimentali: eventuali imprecisioni formali non determinano automaticamente la nullità dell'iter, a meno che non abbiano concretamente impedito l'instaurazione del rapporto processuale o la possibilità di difesa.
- Il difensore che ritenga esistenti profili di prescrizione o di ammissibilità del ricorso deve tempestivamente utilizzare gli strumenti di memorizzazione (art. 611 c.p.p.) per sollevare tali questioni e preservare la possibilità di ottenere la declaratoria di estinzione.
- La mancata specificazione dei motivi nell'impugnazione (vizi generici) comporta elevato rischio di inammissibilità e può precludere rimedi successivi; occorre formulare censure specifiche e motivazione puntuale per poter valicare il vaglio di ammissibilità.
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