Sentenza n. 429/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento del decreto del Ministero dell'Interno emesso il 24/03/2022, e notificato in data 17/06/2022, con il quale è stata respinta la domanda presentata dal ricorrente in data 20/12/2017, volta ad ottenere la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, protocollata con il n. -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che aveva respinto la domanda di cittadinanza italiana presentata nel 2017. Ha dedotto la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992, nonché eccesso di potere per omessa valutazione di fatti rilevanti, erronea individuazione dei presupposti, falsa interpretazione della legge, carenza di motivazione e di istruttoria e ingiustizia manifesta. In particolare, ha sostenuto che il precedente penale, relativo a un decreto penale di condanna per il reato di cui all'art. 378, comma 3, c.p., fosse risalente, isolato e non pertinente, e non fosse idoneo a dimostrare antisocialità o pericolosità, anche considerando la stabile residenza in Italia, la famiglia, il lavoro e l'integrazione sociale raggiunta. Ha inoltre dedotto che l'omessa indicazione del precedente nell'autocertificazione fosse dovuta all'inconsapevolezza della rilevanza penale della vicenda, tenuto conto della natura sommaria del procedimento per decreto e della modesta entità della multa. Il Ministero ha evidenziato il precedente penale, non dichiarato nella domanda, gli elementi istruttori contrari acquisiti da Prefettura e Questura e l'incertezza sull'esito dell'istanza di riabilitazione presentata dopo la comunicazione dei motivi ostativi.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato la concessione della cittadinanza per residenza come esercizio di un'ampia discrezionalità amministrativa, trattandosi di un provvedimento di alta amministrazione e non di un diritto automatico al ricorrere dei requisiti temporali. Il sindacato giurisdizionale è quindi limitato alla verifica estrinseca della sufficienza dell'istruttoria, della veridicità dei fatti, della logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza estendersi al merito della valutazione amministrativa. Nel caso concreto, il decreto aveva indicato il precedente penale, non contestato e rientrante nel periodo di osservazione rilevante per la cittadinanza, la sua omessa dichiarazione e il conseguente giudizio di non piena integrazione e di mancata adesione ai valori dell'ordinamento. Tali elementi sono stati ritenuti idonei a sostenere logicamente il diniego. La successiva presentazione dell'istanza di riabilitazione non rendeva irrilevante la condotta già accertata, che poteva essere apprezzata come fatto storico e indice di una personalità non irreprensibile; inoltre, l'incertezza sull'esito della riabilitazione impediva di considerarla decisiva. Il TAR ha ritenuto legittimo anche il rilievo attribuito alla dichiarazione non veritiera o omissiva resa nella domanda: nei procedimenti a istanza di parte, la non veridicità dell'autodichiarazione rileva oggettivamente, indipendentemente dall'intento soggettivo del dichiarante e anche a prescindere dalla configurabilità del reato di falso. L'omessa dichiarazione è stata considerata causa di inammissibilità della domanda e, comunque, indizio di inadeguata conoscenza o adesione ai valori dell'ordinamento e ai doveri di collaborazione e buona fede nei rapporti con l'amministrazione. Spese compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
può essere concessa allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica
La residenza decennale costituisce un presupposto per proporre la domanda, ma non attribuisce un diritto automatico alla cittadinanza; la concessione resta subordinata a un'ampia valutazione discrezionale dell'integrazione del richiedente e della sua attitudine ad assumere i doveri derivanti dallo status civitatis.
art. 10-bis l. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi ha consentito al richiedente di presentare osservazioni, ma il successivo riferimento all'istanza di riabilitazione non ha imposto all'amministrazione di sospendere o differire indefinitamente la decisione.
art. 75 d.P.R. 445/2000
La non veridicità di quanto autodichiarato nei procedimenti a istanza di parte può rilevare oggettivamente ai fini della reiezione della domanda, indipendentemente dall'accertamento dell'elemento soggettivo del dichiarante e dalla configurabilità di un reato di falso.
art. 3 Cost.
La disposizione è stata invocata dal ricorrente, ma il giudice non ha ravvisato una sua violazione.
art. 97 Cost.
La disposizione è stata invocata dal ricorrente, ma il giudice non ha ravvisato una sua violazione.
art. 378, comma 3, c.p.
Il precedente penale, definitivamente accertato nel periodo rilevante per la valutazione della domanda, è stato considerato un elemento storico sintomatico di non piena irreprensibilità della condotta.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per residenza ai sensi dell'art. 9, comma 1, l. 91/1992 non costituisce un diritto automatico una volta maturato il periodo minimo di residenza, ma richiede una valutazione discrezionale dell'interesse pubblico, dell'integrazione sociale, economica e familiare e dell'irreprensibilità della condotta del richiedente.
- Il sindacato del giudice amministrativo sul diniego di cittadinanza è limitato al controllo estrinseco sulla sufficienza dell'istruttoria, sulla veridicità dei fatti acquisiti e sulla logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza estendersi al merito della valutazione di opportunità riservata all'amministrazione.
- Un precedente penale definitivamente accertato durante il periodo di osservazione rilevante per la domanda di cittadinanza può essere valutato negativamente sul piano amministrativo come fatto storico e indice di non piena irreprensibilità, anche se la valutazione amministrativa non ha finalità sanzionatoria e indipendentemente dagli esiti ulteriori del procedimento penale.
- La successiva presentazione di un'istanza di riabilitazione non rende giuridicamente irrilevante la condotta penale già accertata né impedisce all'amministrazione di apprezzarla nell'ambito della valutazione discrezionale sulla concessione della cittadinanza, soprattutto quando l'esito della riabilitazione sia ancora incerto.
- Nei procedimenti amministrativi a istanza di parte, la non veridicità o omissione di dati nell'autodichiarazione può giustificare il rigetto della domanda anche senza accertare il dolo del dichiarante o la configurabilità del reato di falso; l'inesattezza rileva oggettivamente e può costituire indice di inadeguata conoscenza o adesione alle regole dell'ordinamento e ai doveri di collaborazione e buona fede.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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