Sentenza n. 3064/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto la domanda risarcitoria connessa al diniego di accreditamento istituzionale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La struttura sanitaria aveva impugnato il diniego regionale di accreditamento istituzionale, fondato sul ritenuto pieno soddisfacimento del fabbisogno di prestazioni di laboratorio nel territorio della A.S.L. Roma 1. Il TAR aveva annullato il diniego per difetto di motivazione, rilevando che la Regione non aveva correlato il dato numerico delle strutture presenti alla programmazione sanitaria regionale, al piano sanitario e alla possibilità di accreditamenti ulteriori funzionali alla concorrenza. In sede di ottemperanza, la Regione aveva rilasciato un accreditamento temporaneo, limitato al tempo necessario per verificare il volume di attività e la qualità dei risultati. La struttura ha quindi chiesto il risarcimento del danno emergente e del lucro cessante sostenendo che l’annullamento del diniego avrebbe dimostrato la spettanza dell’accreditamento, almeno dalla data dell’istanza. In appello ha dedotto l’erroneità della sentenza del TAR, invocando una continuità tra la precedente situazione autorizzatoria e quella successiva, nonché la prova del danno mediante perizia giurata. La A.S.L. ha eccepito anche la genericità dell’appello, ritenuto sostanzialmente reiterativo delle difese di primo grado.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato il rigetto della domanda risarcitoria. Ha osservato che la precedente sentenza di annullamento aveva accertato esclusivamente il difetto di motivazione del diniego, senza riconoscere alla struttura il diritto o la spettanza dell’accreditamento. Il giudicato aveva prodotto effetti conformativi imponendo alla Regione una nuova valutazione, ma lasciando integri margini di discrezionalità tecnica e amministrativa in ordine al possesso dei requisiti, al fabbisogno assistenziale e alla compatibilità con la programmazione sanitaria regionale. Nel sistema dell’accreditamento istituzionale, la Regione conserva il potere di programmare, verificare i requisiti ulteriori di qualificazione e valutare la funzionalità della struttura rispetto alle esigenze sanitarie e finanziarie; tale valutazione è sindacabile solo per manifesta illogicità o arbitrarietà. L’accreditamento temporaneo rilasciato in ottemperanza, subordinato alle verifiche sul volume di attività e sulla qualità dei risultati, confermava l’assenza di un esito predeterminato. Il necessario riesercizio del potere interrompeva il nesso causale immediato e diretto tra l’illegittimità del diniego e il mancato conseguimento dell’accreditamento e del relativo budget. La prospettiva risarcitoria risultava quindi congetturale, non essendo stata dimostrata, secondo il criterio del più probabile che non, la spettanza del bene della vita. L’appellante è stato condannato a rifondere alle amministrazioni appellate le spese di lite, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori, in solido.
Norme richiamate
art. 8-quater d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
La disciplina dell’accreditamento istituzionale conserva in capo alla Regione poteri di programmazione sanitaria, vigilanza e controllo, verifica tecnico-discrezionale dei requisiti ulteriori e valutazione della funzionalità della struttura rispetto alla programmazione e alle esigenze finanziarie.
art. 2, comma 1, lettera a), l.r. Lazio 3 marzo 2003, n. 4
fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie e sociosanitarie individuate dal piano sanitario regionale per garantire i livelli essenziali ed uniformi di assistenza, gli eventuali livelli integrativi locali e le esigenze connesse all’assistenza integrativa, nonché la quantità di prestazioni accreditabili in eccesso rispetto al suddetto fabbisogno, in modo da assicurare un’efficace competizione tra le strutture accreditate
Il fabbisogno e la quantità delle prestazioni accreditabili devono essere individuati in coerenza con la programmazione sanitaria regionale e possono comprendere strutture ulteriori rispetto al fabbisogno, per assicurare un’efficace competizione.
art. 30 c.p.a.
La responsabilità risarcitoria per lesione di interessi legittimi richiede la prova dell’illegittimità, dell’evento dannoso, del nesso causale e della spettanza del bene della vita; l’annullamento dell’atto non determina automaticamente il diritto al risarcimento.
Massime di principio
- L’annullamento di un diniego amministrativo per difetto di motivazione, quando il giudicato non accerti la spettanza del bene della vita e lasci margini di riesercizio del potere, non fonda di per sé una pretesa risarcitoria.
- In materia di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie private, la Regione conserva un’ampia discrezionalità nella programmazione del fabbisogno, nella verifica dei requisiti ulteriori e nella valutazione della funzionalità della struttura rispetto alle esigenze sanitarie e finanziarie; il sindacato giurisdizionale è limitato ai casi di manifesta illogicità o arbitrarietà.
- Per ottenere il risarcimento derivante dalla lesione di un interesse legittimo pretensivo, il privato deve dimostrare, secondo il criterio del più probabile che non, la spettanza del bene della vita e il nesso causale tra l’illegittimo esercizio del potere e il danno; la mera illegittimità dell’atto non è sufficiente.
- Quando l’annullamento dell’atto impone all’amministrazione una nuova valutazione discrezionale e l’esito di tale riesercizio non è predeterminabile, il riesercizio del potere impedisce di configurare un nesso causale immediato e diretto tra l’atto illegittimo e la mancata acquisizione del bene della vita.
- L’accreditamento temporaneo rilasciato in esecuzione di un giudicato di annullamento, subordinato a verifiche ulteriori sulla qualità e sul volume dell’attività, conferma che il giudicato non ha accertato la spettanza definitiva dell’accreditamento né del relativo budget.
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