Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 27/05/2015 n. 95 - Comm. Trib. I grado di Bolzano

Riscossione- Rateizzazione - Revoca - Istanza di riammissione - Accoglimento subordinato all'espressa autorizzazione all'iscrizione ipotecaria - Condizione inammissibile - Successiva iscrizione ipotecaria - illegittimità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza ha ritenuto illegittima l’iscrizione ipotecaria per violazione di legge. L’agente della riscossione non poteva subordinare l’accoglimento della riammissione al consenso del contribuente all’iscrizione ipotecaria e, in pendenza della decisione sull’istanza, non poteva procedere validamente all’iscrizione. La condizione imposta è stata considerata inammissibile e l’iscrizione ipotecaria conseguentemente illegittima.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha contestato la legittimità dell’iscrizione ipotecaria eseguita dopo la decadenza da una precedente rateizzazione, mentre era ancora pendente un’istanza di riammissione al beneficio. L’agente della riscossione aveva manifestato adesione alla riammissione, subordinandola però all’autorizzazione del contribuente all’iscrizione ipotecaria; tale condizione è stata rifiutata. La controversia riguardava quindi la possibilità di iscrivere l’ipoteca durante la pendenza dell’istanza e sulla base di una condizione non prevista dalla legge.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, articolo 19

    Disciplina la rateizzazione dei debiti iscritti a ruolo e il relativo beneficio, compresa la decadenza e le condizioni per l’eventuale riammissione. L’agente della riscossione deve applicare le condizioni previste dalla legge e non può introdurre condizioni ulteriori non contemplate dalla disciplina normativa.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, articolo 77

    Disciplina l’iscrizione ipotecaria sui beni del debitore. L’esercizio di tale potere deve avvenire nel rispetto dei presupposti e delle garanzie previste dalla legge e non può essere utilizzato mediante condizioni aggiuntive o improprie nell’ambito della procedura di rateizzazione.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, articolo 19

    È richiamato quale riferimento normativo in materia di riscossione e rateizzazione, nel quadro della disciplina applicabile alla posizione del contribuente.

  • Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

    Ha modificato la disciplina della rateizzazione dei debiti fiscali, incidendo sui presupposti e sulle modalità di accesso, decadenza e riammissione al beneficio.

Massime di principio

  • Quando è pendente un’istanza di riammissione o di concessione della rateizzazione, l’agente della riscossione deve considerare gli effetti della procedura prima di adottare misure cautelari o esecutive incompatibili con essa.
  • L’amministrazione non può subordinare un beneficio previsto dalla legge all’accettazione, da parte del contribuente, di una condizione ulteriore non prevista dalla normativa, come il consenso all’iscrizione ipotecaria.
  • La decadenza da una precedente rateizzazione non attribuisce automaticamente all’agente della riscossione un potere illimitato: ogni successiva iscrizione ipotecaria deve rispettare i presupposti legali e la situazione procedimentale concreta.
  • In casi analoghi è opportuno verificare la data di presentazione dell’istanza, la data e il contenuto della decisione dell’agente, le eventuali condizioni imposte e la data dell’iscrizione ipotecaria, poiché la sequenza temporale può determinare l’illegittimità della misura.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.