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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27171/2021 del 06/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Una società di gestione del credito aveva promosso azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. contro un atto di compravendita del 15 aprile 2008 con cui due coniugi avevano trasferito alla figlia un immobile. L'azione era fondata sull'assunto che, al tempo dell'atto, esistesse un credito già sorto e che la vendita avesse inciso sulla garanzia patrimoniale del debitore. La figlia-acquirente si era difesa sostenendo, tra l'altro, l'improcedibilità della domanda, la carenza di legittimazione attiva e la nullità dell'atto introduttivo, nonché l'insussistenza dell'elemento soggettivo richiesto per la revocatoria, contestando che potesse desumersi dalla mera relazione familiare la sua consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori. In appello lamentava che la corte territoriale avesse attribuito rilievo decisivo al vincolo parentale tra alienanti e acquirente senza considerare tutte le risultanze istruttorie, in particolare prove testimoniali e circostanze che, a suo dire, escludevano la conoscenza del debito. Con il ricorso per cassazione articolava due motivi: il primo per violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., deducendo un uso atomistico e scorretto delle presunzioni semplici; il secondo per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., denunciando una motivazione illogica e viziata nell'inferenza probatoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non denunciava un vero vizio di sussunzione in tema di presunzioni, ma sollecitava una nuova valutazione del merito; ha comunque osservato che la partecipatio fraudis del terzo nella revocatoria ordinaria può essere provata anche per presunzioni semplici e che il vincolo parentale può costituire un indice grave, preciso e concordante della conoscenza del pregiudizio. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, affermando che la sentenza impugnata era logicamente motivata, priva di contraddizioni insanabili e fondata su una valutazione complessiva del quadro probatorio. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    regola sull'azione revocatoria ordinaria, la cui accoglibilità richiede, quando l'atto è oneroso e successivo al credito, la prova della consapevolezza del pregiudizio anche in capo al terzo acquirente.

  • art. 2727 c.c.

    le presunzioni semplici sono scrutinabili in cassazione solo nei limiti del vizio di sussunzione o di motivazione realmente apparente o illogica, non per ottenere una rivalutazione del merito.

  • art. 2729 c.c.

    la prova presuntiva può fondare il convincimento del giudice di merito se gli indizi siano ritenuti gravi, precisi e concordanti, e tale apprezzamento di fatto è insindacabile se motivato adeguatamente.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la motivazione è censurabile solo se mancante, apparente o affetta da intrinseche e irriducibili contraddizioni, non quando il ricorrente prospetti soltanto una diversa lettura delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    il motivo per violazione di legge non può essere usato per rimettere in discussione l'apprezzamento del fatto e delle prove compiuto dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    il vizio processuale di motivazione sussiste solo in presenza di anomalie motivazionali radicali, non di una mera non condivisone del ragionamento del giudice.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    in caso di rigetto del ricorso, se dovuto, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    il contributo unificato aggiuntivo è pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • Nell'azione revocatoria ordinaria proposta contro un atto oneroso successivo al sorgere del credito, la consapevolezza del pregiudizio da parte del terzo acquirente può essere provata anche mediante presunzioni semplici, compreso il vincolo parentale, quando esso renda altamente inverosimile l'ignoranza della situazione debitoria.
  • In sede di legittimità, la censura sulla valutazione delle presunzioni è ammissibile solo se si denuncia un vero errore di sussunzione degli indizi nel paradigma degli artt. 2727 e 2729 c.c.; non è consentito sollecitare una nuova rivalutazione del materiale istruttorio.
  • La critica alla motivazione della sentenza è fondata solo quando la motivazione sia mancante, apparente o affetta da contraddizioni insanabili; non è sufficiente prospettare un ragionamento diverso o una diversa lettura delle prove.
  • La mancata considerazione di singoli elementi indiziari non integra di per sé un vizio di omesso esame decisivo, se il giudice ha comunque valutato il complesso delle risultanze probatorie e ha espresso una ratio logica riconoscibile.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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