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Sentenza

Sentenza n. 3661/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione prima bis) n.-OMISSIS- resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202402892

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza breve del TAR Lazio che aveva annullato il giudizio di inidoneità psico-fisica al reclutamento nell’Arma dei carabinieri e, nei limiti dell’interesse del candidato, la graduatoria concorsuale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il candidato era stato giudicato inidoneo dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici per strabismo convergente alternante, diplopia e alterazione della visione binoculare, ritenuti riconducibili all’art. 582 del d.P.R. n. 90/2010 e alla direttiva tecnica del Ministero della difesa del 4 giugno 2014. Dopo l’esclusione, il candidato aveva prodotto certificazioni specialistiche attestanti l’assenza della diplopia e una relazione medico-legale che escludeva la sussistenza dell’infermità. Il TAR aveva disposto una verificazione, all’esito della quale la Commissione sanitaria di appello dell’Aeronautica militare aveva riscontrato motilità oculare, visione binoculare e senso stereoscopico compatibili con i limiti previsti, mediante test di Worth, Lang e TNO. Il TAR aveva quindi accolto il ricorso e annullato il giudizio di inidoneità e la graduatoria nella parte lesiva dell’interesse del candidato. Il Ministero della difesa e il Comando generale dell’Arma dei carabinieri hanno appellato la sentenza deducendo, in particolare, che il TAR avrebbe illegittimamente sostituito l’accertamento medico concorsuale, tendenzialmente irripetibile, con quello emerso dalla verificazione, e che la verificazione avrebbe utilizzato metodiche diverse da quelle impiegate dalla commissione concorsuale, assumendo che per l’accertamento del coefficiente dell’apparato visivo fosse valido il solo test di Worth.

La decisione

L’appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la verificazione ex art. 66 c.p.a. sia uno strumento istruttorio, rimesso alla valutazione del giudice, utilizzabile quando emergano seri indizi di un uso distorto della discrezionalità amministrativa e un ragionevole principio di prova circa l’inattendibilità del giudizio concorsuale. Il principio di tendenziale irripetibilità degli accertamenti psico-fisici svolti in sede concorsuale non impedisce la verificazione quando siano allegati e provati elementi sintomatici di manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti. Nel caso concreto, la documentazione medica prodotta dal candidato e il superamento delle prove fisiche, incompatibile con una visione sdoppiata e alterata, costituivano un ragionevole principio di prova dell’errore o dell’inattendibilità del giudizio originario. La verificazione non ha sostituito il giudizio tecnico riservato all’amministrazione, ma ha consentito di accertare, in via sintomatica, l’inattendibilità del giudizio concorsuale e l’eventuale travisamento dei fatti. È stata inoltre ritenuta legittima l’utilizzazione, secondo quanto disposto dal TAR, dei test di Worth, Lang e TNO, anche perché la stessa amministrazione aveva confermato in sede di verificazione la buona esecuzione degli esercizi da parte del candidato. La sentenza di primo grado è stata pertanto confermata, con condanna dell’amministrazione appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 2.500, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 582 d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90

    “Strabismo convergente alternante OS>OD diplopia con alterazione della visione binoculare” (Lettera S punto 3)

    La disposizione individua la condizione patologica contestata come causa di non idoneità al servizio militare.

  • art. 66 c.p.a.

    Disciplina la verificazione quale mezzo istruttorio mediante il quale il giudice si avvale di un organismo qualificato per acquisire competenze tecniche essenziali alla definizione della controversia; le conclusioni sono autonomamente apprezzabili dal giudice.

  • artt. 19 e 66 c.p.a.

    Costituiscono la base normativa della verificazione disposta dal TAR per accertare la sussistenza dell’affezione contestata e l’idoneità del candidato.

  • d.m. 4 giugno 2014 del Ministero della difesa

    “direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare”

    Individua i criteri tecnici per l’accertamento delle imperfezioni e infermità rilevanti ai fini dell’idoneità al servizio militare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte appellata e dei terzi citati.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente all’art. 52 d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati personali.

Massime di principio

  • Il principio di tendenziale irripetibilità degli accertamenti di idoneità psico-fisica svolti in sede concorsuale non impedisce al giudice amministrativo di disporre una verificazione quando il candidato fornisca un ragionevole principio di prova dell’inattendibilità del giudizio amministrativo, attraverso allegazioni fattuali e documentazione medica idonee a evidenziare profili di travisamento, manifesta illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà.
  • La verificazione ex art. 66 c.p.a. può essere utilizzata per accertare l’attendibilità del giudizio tecnico espresso dalla commissione concorsuale e la correttezza della metodologia applicata, senza sostituire il giudizio di idoneità riservato all’amministrazione.
  • Un esito difforme della verificazione può assumere rilievo invalidante del giudizio medico concorsuale quando dimostri, anche sintomaticamente, che quest’ultimo è fondato su un travisamento dei fatti, su una rappresentazione incompleta degli elementi valutabili, su metodiche inattendibili o su un’errata interpretazione dei risultati degli accertamenti.
  • Il giudice può valorizzare, nell’ambito della verificazione, test e metodologie ulteriori rispetto a quelli utilizzati dalla commissione concorsuale, quando tali modalità siano comprese nell’incarico istruttorio e siano funzionali ad accertare la patologia contestata e l’attendibilità del giudizio originario.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processualeAppello
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaEccesso di potereOnere della prova e principio dispositivo

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