Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1169/2026 - Catania, Sezione 3

per l'annullamento - della missiva PEC, notificata il 26.02.2025, con la quale l'I.N.P.S., Direzione provinciale di Catania - ha respinto la richiesta avanzata dal ricorrente in data 24.03.2023. (cfr. allegato 09) e reiterata in data 20.02.2025 (cfr allegato 08), di ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.L.387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990 (cfr. allegato 07 consulenza tecnica); - ove occorra e per quanto di ragione, dei prospetti di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborati dall'I.N.P.S., direzione provinciale di Catania, atto prot. INPS 2100.04/07/2022.0426577 del 04/07/2022 (cfr. allegato 02) – SM5007 e prot. n. INPS 2100.27/12/2021.0880658. del 27.12.2021 (cfr allegato 03), nella parte in cui non attribuiscono allo stesso i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.L. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.L. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo.

Giustizia amministrativa202500430

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: diniego dell'INPS al ricalcolo del trattamento di fine servizio mediante inclusione dei sei scatti stipendiali, nonché prospetti di liquidazione del trattamento di fine servizio privi di tale inclusione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'annullamento del diniego dell'INPS e dei prospetti di liquidazione del trattamento di fine servizio, nonché l'accertamento del diritto al ricalcolo della buonuscita con inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come modificato dall'art. 21 della l. n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione. L'INPS ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione della pretesa, sostenendo comunque l'infondatezza del ricorso. Il Ministero dell'Interno ha eccepito a sua volta il difetto di legittimazione passiva chiedendo l'estromissione. Nel merito, la controversia riguardava l'applicabilità dei sei scatti al trattamento di fine servizio di un appartenente alla Polizia di Stato cessato dal servizio a domanda, nonché la portata dell'abrogazione, da parte del Codice dell'ordinamento militare, dell'art. 11 della l. n. 231/1990 e delle disposizioni da esso sostituite. Il ricorrente sosteneva che l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, mantenuto in vigore dall'art. 1911, comma 3, del Codice dell'ordinamento militare, imponesse l'inclusione dei sei scatti nella base di calcolo della buonuscita. L'INPS contestava inoltre la tempestività della pretesa, senza tuttavia indicare adeguatamente la decorrenza del termine prescrizionale.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'INPS, ritenendo che l'unico soggetto obbligato a corrispondere l'indennità di buonuscita sia l'ente previdenziale competente. Ha invece accolto l'eccezione del Ministero dell'Interno e ne ha disposto l'estromissione, poiché privo di legittimazione passiva rispetto all'obbligo di liquidazione della prestazione. È stata respinta l'eccezione di prescrizione: trattandosi di eccezione in senso proprio, gravava sull'INPS l'onere di indicare e provare la data di decorrenza del termine, individuata in linea generale nel momento in cui l'interessato conosce l'ammontare della prestazione attraverso il prospetto di liquidazione. In ogni caso, il ricorrente era stato collocato in congedo soltanto il 2 gennaio 2022, sicché non risultava maturata la prescrizione quinquennale. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il giudice ha ritenuto che l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 continui a disciplinare l'inclusione dei sei scatti nel calcolo dell'indennità di buonuscita del personale delle forze di polizia, inclusi gli appartenenti alla Polizia di Stato, senza distinzione tra ordinamento civile e militare. L'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990 non ha fatto rivivere la precedente formulazione dell'art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, ma ha comportato l'abrogazione della disciplina limitativa riferita alle sole cessazioni per età, inabilità o decesso. L'art. 1911, comma 3, del Codice dell'ordinamento militare ha confermato la perdurante applicabilità dell'art. 6-bis, anche ai fini del trattamento di fine rapporto. L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 è stato ritenuto riferibile ai soli fini pensionistici e non idoneo a modificare il regime di calcolo della buonuscita. Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, per la domanda di collocamento a riposo non è stato qualificato come termine decadenziale: esso incide soltanto sulla decorrenza del collocamento a riposo e non esclude il beneficio per chi presenti la domanda in un'annualità successiva. L'INPS è stato quindi condannato a ricalcolare e corrispondere il trattamento dovuto, con gli accessori previsti dalla legge; sono stati riconosciuti gli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria. Le spese sono state poste a carico dell'INPS per € 1.000, oltre accessori, mentre sono state compensate nei confronti del Ministero estromesso.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987

    ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita

    La disposizione attribuisce i sei scatti al personale delle forze di polizia e ne impone l'inclusione nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita, anche quando la cessazione avvenga a domanda nei limiti previsti dal comma 2; il termine del 30 giugno non ha natura decadenziale.

  • art. 21 l. n. 232/1990

    Ha modificato l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, contribuendo all'estensione dell'istituto dei sei scatti al personale della Polizia di Stato e alle forze di polizia con qualifiche equiparate.

  • art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010

    continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472

    Conferma la perdurante applicabilità dell'art. 6-bis ai fini del trattamento di fine rapporto delle forze di polizia a ordinamento militare, senza innovare il regime sostanziale dell'indennità di buonuscita.

  • art. 2268, comma 1, d.lgs. n. 66/2010

    Ha abrogato le disposizioni previgenti richiamate nella sentenza, compreso l'art. 11 della l. n. 231/1990; tale abrogazione non determina la riviviscenza della formulazione originaria dell'art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987.

  • art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987

    La disposizione, come sostituita dall'art. 11 della l. n. 231/1990, deve ritenersi abrogata dal Codice dell'ordinamento militare e non può essere utilizzata per escludere il beneficio in caso di cessazione a domanda.

  • art. 4 d.lgs. n. 165/1997

    Disciplina i sei aumenti periodici ai fini del calcolo della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita disciplinato dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.

  • art. 16, comma 6, l. n. 412/1991

    Trova applicazione per il riconoscimento degli interessi legali sulle somme dovute, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Concorre a disciplinare il regime degli accessori sulle somme dovute a titolo di trattamento di fine servizio.

Massime di principio

  • L'INPS è il soggetto dotato di legittimazione passiva nelle controversie relative alla liquidazione e al ricalcolo dell'indennità di buonuscita, mentre il Ministero di appartenenza non è legittimato passivamente quando non sia titolare dell'obbligo di pagamento della prestazione.
  • L'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come modificato dall'art. 21 della l. n. 232/1990 e mantenuto applicabile dall'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010, consente l'inclusione dei sei scatti stipendiali nel calcolo dell'indennità di buonuscita del personale delle forze di polizia, senza distinzione tra appartenenti all'ordinamento civile e militare.
  • L'abrogazione di una disposizione novellatrice non determina la riviviscenza della formulazione originaria della disposizione novellata quando la materia sia stata regolata da una disciplina successiva incompatibile; nel caso esaminato, l'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990 non ha fatto rivivere l'originaria formulazione dell'art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987.
  • Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 per presentare la domanda di collocamento a riposo non è decadenziale: il suo mancato rispetto incide sulla decorrenza del collocamento a riposo, ma non esclude il diritto ai sei scatti quando ricorrano gli altri presupposti.
  • La prescrizione del diritto all'indennità di buonuscita decorre dalla conoscenza dell'ammontare della prestazione risultante dal prospetto di liquidazione; trattandosi di eccezione in senso proprio, il debitore deve allegare e provare la data di inizio del termine prescrizionale.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.