Cassazione Penale, Sentenza n. 44569/2022 del 23/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che dichiarava "N.L.P." (non luogo a provvedere) sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, deducendo violazione e erronea applicazione di norme processuali e omessa motivazione. In particolare ha censurato che il decreto di fissazione dell'udienza era stato notificato solo al difensore e non a lui, pur trovandosi in regime di 41-bis e quindi destinato a partecipare in videoconferenza; secondo il ricorrente il giudice avrebbe comunque dovuto decidere sull'istanza anche in assenza delle parti e, comunque, non poteva limitarsi a dichiarare il "N.L.P." senza alcuna motivazione né esplicitazione dell'iter logico-giuridico seguito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per vizio totale di motivazione: l'ordinanza impugnata, contenuta nel verbale d'udienza, risultava graficamente e sostanzialmente priva dell'esplicitazione dell'iter logico-giuridico e delle ragioni della decisione. Sulla base del principio che la mancanza totale di motivazione integra violazione di legge nei termini dell'art. 99 d.P.R. n. 115/2002, la Corte ha annullato l'ordinanza e ha rinviato per nuovo giudizio al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano.
Norme richiamate
art. 99 d.P.R. 30 giugno 2002, n. 115
Disciplina la possibilità di ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide sul ricorso contro il rigetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la Corte afferma che il ricorso è proponibile per violazione di legge, includendo il vizio totale di motivazione.
art. 14 I. n. 150 del 2011
Norma richiamata dal ricorrente nel complesso delle norme processuali pertinenti; nella decisione viene indicata tra le norme richiamate ma non è riportata una interpretazione specifica autonoma nel provvedimento impugnato.
art. 127 cod. proc. civ.
Richiamato tra le norme indicate dal ricorrente in relazione ai mezzi di impugnazione e alla tutela giurisdizionale; la Corte lo tiene presente nel quadro delle censure ma l'annullamento è motivato sul vizio di motivazione.
art. 702-bis cod. proc. civ.
Norma procedurale civile richiamata dal ricorrente; la pronuncia utilizza il quadro normativo citato per valutare la fondatezza delle censure, ma il nucleo della decisione è il mancato requisito motivazionale.
art. 309 cod. proc. civ.
Richiamato tra le norme processuali indicate dal ricorrente; la Corte non svolge un'interpretazione specifica della norma nel dispositivo ma la include nel contesto delle norme evocate.
art. 181 cod. proc. civ.
Citata dal ricorrente nell'insieme delle norme processuali; la Corte qualifica il vizio più rilevante come la mancanza di motivazione piuttosto che una specifica violazione di tale disposizione.
art. 45-bis disp. att. cod. proc. civ.
Richiamata tra le disposizioni applicabili al caso dal ricorrente; nella decisione serve a comporre il quadro normativo richiamato ma non è al centro della motivazione della Corte che si concentra sulla carenza motivazionale.
art. 146-bis disp. att. cod. proc. civ.
Inserita nell'elenco delle norme richiamate dal ricorrente; la Corte prende atto delle norme citate ma fonda la sua decisione sull'assenza di un apparato motivazionale comprensibile.
art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Riferimento utilizzato nel verbale d'udienza per la nomina di un difensore d'ufficio reperibile; la Corte rileva la nomina di difensore ex art. 97 comma 4 nel verbale ma censura la mancanza di spiegazione delle ragioni della decisione.
Massime di principio
- La mancanza totale di motivazione di un provvedimento (anche se inserita in un verbale d'udienza o in forma manoscritta) costituisce vizio di legge proponibile in cassazione e può comportare l'annullamento con rinvio.
- Nel procedimento relativo al rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato il ricorso per cassazione è consentito per violazione di legge; tra le violazioni di legge rientra l'assenza completa dei requisiti minimi della motivazione (coerenza, completezza, ragionevolezza).
- La semplice dicitura "N.L.P." senza esplicitazione delle ragioni e dell'iter logico-giuridico non è sufficiente: il giudice deve indicare le motivazioni che permettono di comprendere il processo decisionale adottato.
- La notifica e la partecipazione (anche in videoconferenza per detenuti in regime di 41-bis) sono profili rilevanti; l'assenza del ricorrente dal processo decisionale non esime il giudice dall'obbligo di motivare la decisione adottata.
- Se il verbale d'udienza attesta la nomina di un difensore d'ufficio e la mancata comparizione delle parti, il giudice deve comunque motivare il provvedimento; in difetto, il provvedimento è annullabile e si rinvia per nuovo esame.
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