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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44569/2022 del 23/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che dichiarava "N.L.P." (non luogo a provvedere) sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, deducendo violazione e erronea applicazione di norme processuali e omessa motivazione. In particolare ha censurato che il decreto di fissazione dell'udienza era stato notificato solo al difensore e non a lui, pur trovandosi in regime di 41-bis e quindi destinato a partecipare in videoconferenza; secondo il ricorrente il giudice avrebbe comunque dovuto decidere sull'istanza anche in assenza delle parti e, comunque, non poteva limitarsi a dichiarare il "N.L.P." senza alcuna motivazione né esplicitazione dell'iter logico-giuridico seguito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per vizio totale di motivazione: l'ordinanza impugnata, contenuta nel verbale d'udienza, risultava graficamente e sostanzialmente priva dell'esplicitazione dell'iter logico-giuridico e delle ragioni della decisione. Sulla base del principio che la mancanza totale di motivazione integra violazione di legge nei termini dell'art. 99 d.P.R. n. 115/2002, la Corte ha annullato l'ordinanza e ha rinviato per nuovo giudizio al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano.

Norme richiamate

  • art. 99 d.P.R. 30 giugno 2002, n. 115

    Disciplina la possibilità di ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide sul ricorso contro il rigetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la Corte afferma che il ricorso è proponibile per violazione di legge, includendo il vizio totale di motivazione.

  • art. 14 I. n. 150 del 2011

    Norma richiamata dal ricorrente nel complesso delle norme processuali pertinenti; nella decisione viene indicata tra le norme richiamate ma non è riportata una interpretazione specifica autonoma nel provvedimento impugnato.

  • art. 127 cod. proc. civ.

    Richiamato tra le norme indicate dal ricorrente in relazione ai mezzi di impugnazione e alla tutela giurisdizionale; la Corte lo tiene presente nel quadro delle censure ma l'annullamento è motivato sul vizio di motivazione.

  • art. 702-bis cod. proc. civ.

    Norma procedurale civile richiamata dal ricorrente; la pronuncia utilizza il quadro normativo citato per valutare la fondatezza delle censure, ma il nucleo della decisione è il mancato requisito motivazionale.

  • art. 309 cod. proc. civ.

    Richiamato tra le norme processuali indicate dal ricorrente; la Corte non svolge un'interpretazione specifica della norma nel dispositivo ma la include nel contesto delle norme evocate.

  • art. 181 cod. proc. civ.

    Citata dal ricorrente nell'insieme delle norme processuali; la Corte qualifica il vizio più rilevante come la mancanza di motivazione piuttosto che una specifica violazione di tale disposizione.

  • art. 45-bis disp. att. cod. proc. civ.

    Richiamata tra le disposizioni applicabili al caso dal ricorrente; nella decisione serve a comporre il quadro normativo richiamato ma non è al centro della motivazione della Corte che si concentra sulla carenza motivazionale.

  • art. 146-bis disp. att. cod. proc. civ.

    Inserita nell'elenco delle norme richiamate dal ricorrente; la Corte prende atto delle norme citate ma fonda la sua decisione sull'assenza di un apparato motivazionale comprensibile.

  • art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

    Riferimento utilizzato nel verbale d'udienza per la nomina di un difensore d'ufficio reperibile; la Corte rileva la nomina di difensore ex art. 97 comma 4 nel verbale ma censura la mancanza di spiegazione delle ragioni della decisione.

Massime di principio

  • La mancanza totale di motivazione di un provvedimento (anche se inserita in un verbale d'udienza o in forma manoscritta) costituisce vizio di legge proponibile in cassazione e può comportare l'annullamento con rinvio.
  • Nel procedimento relativo al rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato il ricorso per cassazione è consentito per violazione di legge; tra le violazioni di legge rientra l'assenza completa dei requisiti minimi della motivazione (coerenza, completezza, ragionevolezza).
  • La semplice dicitura "N.L.P." senza esplicitazione delle ragioni e dell'iter logico-giuridico non è sufficiente: il giudice deve indicare le motivazioni che permettono di comprendere il processo decisionale adottato.
  • La notifica e la partecipazione (anche in videoconferenza per detenuti in regime di 41-bis) sono profili rilevanti; l'assenza del ricorrente dal processo decisionale non esime il giudice dall'obbligo di motivare la decisione adottata.
  • Se il verbale d'udienza attesta la nomina di un difensore d'ufficio e la mancata comparizione delle parti, il giudice deve comunque motivare il provvedimento; in difetto, il provvedimento è annullabile e si rinvia per nuovo esame.

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