Cassazione Penale, Sentenza n. 1829/2025 del 15/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per cassazione la sentenza che, in riforma della pronuncia di primo grado, ha riqualificato il capo A da lesioni aggravate a tentato omicidio aggravato (con riconoscimento delle aggravanti di cui all'art. 61 n.1 e n.5 c.p.). I motivi dedotti: (1) manifesta illogicità della motivazione nella valutazione delle prove e nella qualificazione giuridica del fatto (la Corte d'appello avrebbe valorizzato solo la deposizione del teste Sisca e travisato le dichiarazioni della persona offesa Togo, non tenendo conto delle contraddizioni che avevano indotto il primo giudice a ritenere non univoca la direzione dell'azione); (2) violazione di legge per aver riconosciuto le circostanze aggravanti non impugnate dalla parte pubblica in appello, con richiamo agli artt. 581 e 597 c.p.p. e alla regola della devoluzione dell'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto in primo luogo legittima la riqualificazione in tentato omicidio operata dalla Corte d'appello in accoglimento dell'impugnazione del Pubblico ministero, osservando che la nuova qualificazione corrispondeva alla contestazione originaria, che il fatto naturalistico è lo stesso e che il giudice d'appello ha fornito motivazione puntuale e razionale (mezzi usati: coltello con lama di 23 cm, plurime coltellate a zone vitali, approfittamento della caduta della vittima) idonea a inferire l'animus necandi. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile: l'appello della parte pubblica aveva riferito la riforma del capo A secondo la contestazione originaria (con errore materiale nel petitum che non ne inficia l'univocità), per cui il riconoscimento delle aggravanti non è risultato indebito. Conseguentemente il ricorso è infondato; condanna alle spese.
Norme richiamate
art. 61 n.1 cod. pen.
Circostanza aggravante (aver agito con premiata crudeltà o per futili motivi a seconda del contesto); la Corte ha ritenuto applicabile la circostanza come originariamente contestata.
art. 61 n.5 cod. pen.
Circostanza aggravante (minorata difesa della vittima); la Corte d'appello l'ha riconosciuta come parte della qualificazione più grave.
art. 56 cod. pen.
Riguarda la partecipazione al reato e la responsabilità: citato nella imputazione originaria.
art. 575 cod. pen.
Delitto di omicidio: la contestazione originaria e la riqualificazione al tentato omicidio fanno riferimento alla fattispecie omicidiaria.
art. 582 cod. pen.
Lesioni personali: norma richiamata nella qualificazione del primo giudice.
art. 585 cod. pen.
Aggravanti per lesioni: usata nella riqualificazione in lesioni aggravate dal primo giudice.
art. 385 cod. pen.
Norma richiamata per altro capo di imputazione (reso contestuale al giudizio).
art. 4 legge n. 110/1975
Norma richiamata per il reato C (probabilmente relativo a porto d'armi o armi alterate); contenuto non ulteriormente specificato nella sentenza estratta.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti del ricorso per cassazione (ricorso motivato nei limiti indicati): citato come limite processuale.
artt. 581 e 597 cod. proc. pen.
Art. 597 c.p.p.: divieto di reformatio in peius salvo condizioni (e disciplina dell'aumento della pena in caso di impugnazione del solo imputato); art. 581 c.p.p.: principio di devoluzione e limite dell'esame in appello. La Corte ha ritenuto che l'appello del PM consentiva la riqualificazione e il riconoscimento delle aggravanti.
art. 429 cod. proc. pen.
Decreto che riassume l'impostazione della pubblica accusa; la Corte d'appello ha recepito la impostazione originaria del PM come risultante dal decreto.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione alla compatibilità del mutamento della qualificazione con il diritto di difesa e il giusto processo; la Corte ha ritenuto che non siano stati violati i principi costituzionali.
art. 6 CEDU
Richiamato per ragioni analoghe (diritto a un processo equo); la Corte ha ritenuto che la riqualificazione non abbia determinato lesione del diritto di difesa).
artt. 614, 611 cod. proc. pen. (modificati dal d.l. 29/6/2024 n.89, conv. Legge 8/8/2024 n.120)
Norme procedurali richiamate in relazione alla requisitoria scritta del Pubblico ministero dinanzi alla Corte di Cassazione; citate per spiegare la forma della conclusione dell'Avvocato generale.
Massime di principio
- Se il Pubblico ministero impugna una sentenza, il giudice d'appello può riqualificare il fatto in una fattispecie più grave purché la nuova qualificazione sia riconducibile alla contestazione originaria e non innovi il fatto naturalistico: ciò non viola in sé il divieto di reformatio in peius se il mutamento rientra nei limiti della devoluzione operata dall'appello.
- La valutazione dell'elemento soggettivo (animus necandi) può essere desunta anche logicamente dagli elementi oggettivi: mezzi usati, zona colpita, intensità e pluralità dei colpi, distanza e contesto temporale/ambientale sono indici rilevanti per inferire il dolo omicidiario in assenza di ammissioni.
- Quando la Corte d'appello muta la qualificazione penale per motivata diversa valutazione delle stesse prove, è necessaria una motivazione puntuale che giustifichi la diversa conclusione; la mancanza di motivazione adeguata può essere censurata in Cassazione, ma una motivazione congrua (come nel caso) regge.
- La preclusione dell'appello (effetto devolutivo) opera limitando l'esame agli aspetti impugnati, ma esiste la possibilità di esaminare punti connessi essenzialmente a quelli impugnati; un errore materiale nel petitum dell'appello non annulla l'univocità della domanda di riforma se dal contenuto emerge chiaramente la volontà di far valere la contestazione originaria.
- L'opposizione in Cassazione del ricorrente che contesta la valutazione della prova deve indicare profili specifici di illogicità o contraddittorietà della motivazione: censure generiche su divergenze di dichiarazioni non sono sufficienti se la Corte d'appello ha fornito una spiegazione razionale che valorizza complessivamente gli elementi decisivi.
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