Cassazione Penale, Sentenza n. 24646/2022 del 24/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Lo Zingarelli aveva depositato istanza di declaratoria di non esecutività (art. 670, comma 3 c.p.p.) e contestuale richiesta di restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 c.p.p. rispetto alla sentenza n. 1812/2015 del Tribunale di Bari. La Corte territoriale aveva dichiarato l'istanza inammissibile ritenendo che il ricorrente avesse avuto conoscenza della sentenza in occasione della notifica di un ordine di esecuzione del 26/11/2020 e che la richiesta fosse dunque tardiva. Il ricorrente deduce che il giudice dell'esecuzione ha trasmesso gli atti alla Corte d'appello senza decidere sulla non esecutività e che la Corte ha fatto riferimento a un diverso ordine di esecuzione (n. 634/2020) rispetto a quello pertinente (n. 922/2018 emesso il 02/03/2021), determinando un vizio di competenza e un errore di fatto nella data di conoscenza.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha affermato il principio secondo cui il giudice dell'esecuzione è competente a decidere sulla richiesta di restituzione in termini quando questa è subordinata all'accertamento della validità o efficacia del titolo esecutivo; se è proposta anche la declaratoria di non esecutività ex art. 670, comma 3, il giudice dell'esecuzione deve decidere previamente sulla non esecutività (sospendendo l'esecuzione se accoglie) e, se non la dichiara, decide sulla restituzione: la Corte territoriale non avrebbe dovuto limitarsi a trasmettere gli atti. Per violazione della competenza funzionale di cui all'art. 670 c.p.p. la decisione è annullata e gli atti sono trasmessi al Tribunale di Bari per quanto di competenza.
Norme richiamate
art. 175 cod. proc. pen.
Disciplina la restituzione nel termine per impugnare; la Corte territoriale aveva ritenuto decaduto il termine in base alla presunta data di conoscenza. La Cassazione indica che la richiesta di restituzione, se subordinata alla invalidità/inesecutività del titolo, va trattata dal giudice dell'esecuzione secondo l'art. 670.
art. 670 cod. proc. pen.
Il comma 3 attribuisce al giudice dell'esecuzione la potestà di dichiarare la non esecutività del titolo; il giudice dell'esecuzione deve decidere sulla non esecutività quando questa è richiesta e, se non la dichiara, decide sulla restituzione. L'accoglimento della non esecutività sospende l'esecuzione e determina nuova decorrenza del termine per impugnare.
Massime di principio
- Se si contesta la validità o l'efficacia del titolo esecutivo e si chiede la restituzione nel termine, la prima istanza da proporre è la declaratoria di non esecutività davanti al giudice dell'esecuzione (art. 670 c.p.p.), che è competente a decidere prima di qualsiasi trasmissione al giudice dell'impugnazione.
- La richiesta di restituzione subordinata all'accertamento dell'inesecutività non può essere risolta con semplice trasmissione degli atti all'appello: la mancata decisione del giudice dell'esecuzione sulla non esecutività è vizio di competenza funzionale e comporta annullamento.
- Se il giudice dell'esecuzione rigetta la declaratoria di non esecutività, deve decidere anche sulla restituzione e, in tal caso, la medesima istanza non può essere nuovamente proposta davanti al giudice dell'impugnazione.
- Nel calcolo dei termini di decadenza (art. 175 c.p.p.) è essenziale individuare correttamente la data e l'atto da cui il ricorrente ha avuto effettiva conoscenza: errori nell'individuazione dell'ordine di esecuzione possono comportare la nullità della decisione.
- In situazioni analoghe verificare sempre quale sia il titolo esecutivo impugnato e chiedere al giudice dell'esecuzione, prima di qualsiasi trasmissione, la declaratoria di non esecutività se la restituzione nel termine dipende da tale accertamento.
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