Sentenza n. 1586/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 3635/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania che aveva annullato il provvedimento comunale di improcedibilità e archiviazione dell’istanza per l’autorizzazione all’installazione di un palo portantenne
Esito
Favorevole al resistente (operatore telecomunicazioni)
Prevale il privato
La controversia
La società operatrice di telecomunicazioni aveva impugnato il provvedimento con cui il Comune di Napoli aveva dichiarato improcedibile e archiviato l’istanza unica, presentata ai sensi della disciplina del Codice delle comunicazioni elettroniche, per l’installazione di un palo portantenne. L’archiviazione era stata motivata dalla mancata produzione di documentazione ulteriore, tra cui il piano annuale delle installazioni comprendente l’impianto, la lettera di affidamento dell’incarico professionale, la dichiarazione sostitutiva prevista dalla legge regionale, la ricevuta dei diritti istruttori, specifiche asseverazioni e il contratto di locazione dell’area. Il TAR aveva respinto il motivo relativo alla pretesa decadenza del Comune dal potere di richiedere integrazioni, ma aveva accolto le censure concernenti l’illegittimità delle richieste documentali aggiuntive e dell’archiviazione. Il Comune ha appellato la sentenza deducendo: violazione dell’art. 44 del d.lgs. 259/2003 e del regolamento comunale, sostenendo la legittimità della richiesta del piano annuale; contraddittorietà della sentenza quanto alla possibilità di regolarizzare il piano rispetto agli altri documenti; violazione della disciplina nazionale e regionale, sostenendo che la documentazione richiesta fosse necessaria per verificare gli obblighi professionali, fiscali e il titolo di disponibilità dell’area. La società appellata ha eccepito anche l’inammissibilità dell’appello per mancata impugnazione di uno dei capi della sentenza di primo grado.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, ritenendo infondate tutte le censure, indipendentemente dalla questione preliminare della sua ammissibilità. Ha affermato che la procedura di autorizzazione per l’installazione o la modifica di impianti di telecomunicazione è caratterizzata da tassatività, semplificazione e accelerazione. L’amministrazione non può quindi esigere documenti o adempimenti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla disciplina statale applicabile. Le carenze relative alla documentazione richiesta in base alla legge regionale, ai diritti istruttori e agli ulteriori adempimenti non potevano giustificare l’improcedibilità e l’archiviazione della domanda, ma avrebbero potuto, al più, comportare una richiesta di integrazione o regolarizzazione. Quanto al piano annuale delle installazioni, il Consiglio di Stato ha rilevato che la giurisprudenza ammette la possibilità di chiederne l’aggiornamento contestualmente alla domanda e che, comunque, il mancato inserimento dell’impianto nel piano non può costituire causa ostativa all’autorizzazione. L’art. 2 del regolamento comunale, ove interpretato come fonte di un requisito impeditivo ulteriore, deve essere disapplicato perché contrastante con la disciplina statale di rango superiore. È stata confermata, nella sostanza, la sentenza del TAR. Le spese sono state poste integralmente a carico del Comune, liquidate in 3.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 44 d.lgs. 259/2003
L'istanza, redatta al fine della sua acquisizione su supporti informatici, deve essere corredata della documentazione atta a comprovare, il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI. Tale documentazione è esclusa per l'installazione delle infrastrutture, quali pali, torri e tralicci, destinate ad ospitare gli impianti radioelettrici di cui al comma 1.
La disciplina individua in modo tassativo la documentazione richiesta per la procedura autorizzatoria e impedisce al Comune di imporre oneri documentali aggiuntivi incompatibili con le finalità di semplificazione e accelerazione.
art. 2 l. 36/2001
i comuni “possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico”.
Il potere regolamentare comunale in materia di localizzazione degli impianti non consente di introdurre requisiti procedimentali ulteriori tali da rendere il piano annuale un presupposto impeditivo dell’autorizzazione.
art. 2 l.r. 59/2018
Gli obblighi relativi all’affidamento degli incarichi professionali non possono trasformarsi in una causa di improcedibilità dell’istanza autorizzatoria speciale; la relativa documentazione è, al più, integrabile.
art. 3 l.r. 59/2018
La mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 costituisce motivo ostativo per il completamento dell'iter amministrativo fino all'avvenuta integrazione.
La mancanza della dichiarazione impedisce temporaneamente il completamento dell’iter fino all’integrazione, ma non legittima l’archiviazione definitiva o la dichiarazione di improcedibilità della domanda.
art. 26 c.p.a.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono state poste integralmente a carico del Comune appellante.
Massime di principio
- Nella procedura semplificata per l’autorizzazione all’installazione o alla modifica di impianti di telecomunicazione, l’amministrazione non può imporre documenti o adempimenti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla disciplina statale applicabile, in ragione delle finalità di semplificazione e accelerazione del procedimento.
- La mancata produzione di documentazione richiesta per finalità diverse da quelle proprie della disciplina speciale autorizzatoria non consente, di regola, di dichiarare improcedibile e archiviare l’istanza; l’amministrazione deve consentire, ove possibile, la regolarizzazione o l’integrazione della pratica.
- Il piano annuale comunale delle installazioni non può costituire un prerequisito o una causa ostativa al rilascio dell’autorizzazione per un singolo impianto di telecomunicazione, né il mancato inserimento dell’impianto nel piano può giustificare l’archiviazione della domanda.
- Una disposizione regolamentare comunale deve essere disapplicata quando, interpretata come fonte di requisiti procedimentali o documentali aggiuntivi e impeditivi, risulta in contrasto con la disciplina statale di rango superiore in materia di autorizzazione degli impianti di telecomunicazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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