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Sentenza

Sentenza n. 1695/2026 - Catania, Sezione 5

Giustizia amministrativa202600700

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, Sezione lavoro, che riconosceva il beneficio della Carta elettronica per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a., deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza n. 1579/2025 del Tribunale di Catania, Sezione lavoro, ritualmente notificata e passata in giudicato. La pronuncia riconosceva il diritto della docente al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, per il valore complessivo di 1.000 euro, oltre accessori. La ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero, benché regolarmente evocato, non si è costituito e non ha dimostrato l’avvenuto adempimento né fornito giustificazioni dell’inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell’ottemperanza: esistenza di un titolo esecutivo giudiziale ritualmente notificato e passato in giudicato, decorso del termine previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e mancata esecuzione da parte del Ministero. Il Collegio ha applicato l’art. 2697 c.c., ritenendo che, una volta provato dalla ricorrente il fatto costitutivo del diritto all’ottemperanza, gravasse sull’Amministrazione l’onere di provare fatti impeditivi, modificativi o estintivi, incluso l’adempimento; tale prova non è stata fornita. Il Ministero è stato quindi ordinato a dare integrale esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, incaricato di provvedere al pagamento entro i successivi novanta giorni. Il commissario non avrà diritto a compenso, ritenendosi applicabile per analogia la regola sull’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Individua i presupposti dell’azione di ottemperanza, applicabile anche all’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta.

  • art. 2697 c.c.

    i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli

    Nel giudizio di ottemperanza, provato dal ricorrente il titolo esecutivo e l’inadempimento, spetta all’amministrazione dimostrare l’inefficacia del titolo, l’estinzione del diritto o l’avvenuto adempimento.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine previsto dalla disposizione costituisce, nel caso concreto, un presupposto per procedere all’ottemperanza di una condanna pecuniaria nei confronti dell’amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto al beneficio economico riconosciuto dal giudicato da eseguire.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    La regola sull’assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per i giudizi relativi ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015

    Richiamata quale disposizione collegata alla disciplina dell’assenza di compenso del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, la prova del titolo esecutivo ritualmente notificato, del suo passaggio in giudicato e dell’inadempimento dell’amministrazione è sufficiente a fondare la domanda, purché sia decorso il termine previsto dalla legge per l’adempimento delle pubbliche amministrazioni.
  • In applicazione dell’art. 2697 c.c., una volta provato dal ricorrente il fatto costitutivo del diritto all’ottemperanza, spetta all’amministrazione dimostrare l’avvenuto adempimento oppure fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell’obbligo risultante dal giudicato.
  • L’amministrazione che non dimostri l’adempimento del giudicato e non fornisca una valida giustificazione dell’inerzia può essere ordinata dal giudice dell’ottemperanza a eseguire integralmente la pronuncia entro un termine perentorio, con contestuale nomina di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento.
  • Nell’ottemperanza relativa a una condanna al pagamento di somme di denaro, il giudice può nominare quale commissario ad acta un dirigente dell’amministrazione inadempiente, senza riconoscimento di uno specifico compenso quando l’attività rientri nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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