Cassazione Penale, Sentenza n. 4270/2024 del 31/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società Amco aveva presentato domanda di ammissione allo stato passivo di un credito relativo a beni sottoposti a confisca di prevenzione. Il Tribunale di Palermo aveva dichiarato la domanda inammissibile per tardività, rilevando che era stata proposta il 31/03/2022 oltre il termine decadenziale di 180 giorni previsto dall'art. 1, comma 199, legge n. 228/2012, decorrente dalla data in cui il decreto di confisca era divenuto definitivo. Amco aveva invece sostenuto di aver rispettato il termine indicato nell'"avviso ai creditori" pubblicato dall'ANBSC, che fissava il termine al 17/05/2022, e aveva dedotto violazione di legge e vizio di motivazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi di Amco: il termine di 180 giorni previsto dall'art. 1, comma 199, legge n. 228/2012 decorre dalla definitività della confisca ai sensi del comma 205 e non dipende dalla pubblicazione dell'avviso dell'ANBSC (comma 206), che ha funzione meramente notiziale e agevolatrice. La Corte ha inoltre ritenuto che la ricorrente non abbia dimostrato di non aver potuto osservare il termine per causa a lei non imputabile (possibilità prevista per la rimessione in termini). Conseguentemente l'istanza di ammissione è stata dichiarata tardiva e il ricorso è stato respinto; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 1, comma 199, legge n. 228/2012
Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della... legge (1° gennaio 2013) i titolari dei crediti di cui al comma 198 devono, a pena di decadenza proporre domanda di ammissione del credito, ai sensi dell'articolo 58, comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al giudice dell'esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca
Il termine decadenziale di 180 giorni per proporre domanda di ammissione decorre secondo la disciplina transitoria e va osservato a pena di decadenza; la decorrenza è disciplinata anche dai commi successivi (205 e 206)
art. 1, comma 205, legge n. 228/2012
Per i beni (...) confiscati in data successiva all'entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 199 decorre dal momento in cui la confisca diviene definitiva
Stabilisce che per le confische divenute definitive dopo l'entrata in vigore della legge il punto di partenza del termine è la definitività del provvedimento di confisca
art. 1, comma 206, legge n. 228/2012
L'Agenzia nazionale ... comunica ai creditori ... mediante apposito avviso inserito nel proprio sito internet: a) che possono, a pena di decadenza, proporre domanda di ammissione del credito ...; b) la data di scadenza del termine ...; c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda.
La comunicazione dell'ANBSC ha funzione informativa e agevolatrice e non incide sulla decorrenza del termine di legge; la mancata ricezione di tale avviso non sospende né interrompe il decorso del termine
art. 58, comma 2, d.lgs. n. 159/2011
Richiamato per il riferimento procedurale all'istanza di ammissione del credito davanti al giudice dell'esecuzione
art. 175 cod. proc. pen.
Norma richiamata in riferimento alla possibilità di rimessione in termini per fatti non imputabili al creditore: il creditore può essere restituito nel termine se prova di non averlo potuto osservare per causa a lui non imputabile
legge n. 565/1975, art. 2-ter
Richiamata come norma della previgente disciplina, il decreto di confisca impugnato era stato emesso ai sensi dell'art. 2-ter della legge n. 565/1975
Sezioni Unite, n. 39608 del 22/02/2018 (Business Partner Italia s.p.a.)
Giurisprudenza interpretativa secondo cui il termine di 180 giorni decorre indipendentemente dall'avviso dell'ANBSC; tuttavia l'applicazione del termine è subordinata all'effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento definitivo, con possibilità di restituzione in caso di impedimento non imputabile al creditore
Massime di principio
- Il termine decadenziale di 180 giorni previsto dall'art. 1, comma 199, legge n. 228/2012 decorre dalla data di definitività della confisca quando prevista dal comma 205: la decorrenza non è subordinata alla pubblicazione dell'avviso dell'ANBSC (comma 206), che è meramente informativo
- La comunicazione dell'ANBSC sul proprio sito ha funzione agevolatrice ma non prolunga né sospende automaticamente il termine previsto dalla legge; il creditore non può farne dipendere la decorrenza salvo prova dell'effettivo impedimento
- Il termine decadenziale può essere superato solo se il creditore prova di non aver potuto osservare il termine per causa a lui non imputabile: in tal caso è possibile richiedere la rimessione in termini (art. 175 c.p.p.), ma l'onere probatorio grava sul creditore
- La conoscenza effettiva del procedimento di prevenzione o del provvedimento di confisca da parte del creditore incide sull'applicazione del termine: se il creditore era già effettivamente a conoscenza, non può poi invocare la mancanza di comunicazione dell'ANBSC
- In situazioni analoghe è essenziale agire tempestivamente dalla data di definitività del provvedimento e conservare/documentare prove dell'eventuale mancata conoscenza o di eventi impeditivi giustificativi per chiedere la rimessione in termini
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