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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01634/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società di persone e il suo socio accomandante impugnavano una sentenza tributaria regionale che aveva confermato il rigetto dei loro ricorsi contro distinti avvisi di accertamento. In origine l'Ufficio aveva ritenuto non deducibile, per la società, la quota di ammortamento iscritta in bilancio per un presunto know how farmaceutico del valore di euro 400.000, qualificando l'accordo con il socio come liberalità indeducibile; successivamente aveva recuperato a tassazione nei confronti del socio l'intero importo di euro 400.000 come reddito diverso e un ulteriore importo di euro 18.724 come reddito di lavoro dipendente o assimilato; infine aveva contestato alla società l'omesso versamento della ritenuta d'acconto sulle somme corrisposte al socio. I ricorrenti deducevano: 1) violazione del litisconsorzio necessario tra società di persone e soci, sostenendo che il giudizio avrebbe dovuto coinvolgere anche il socio accomandante in relazione all'accertamento societario; 2) erronea interpretazione della scrittura tra società e socio, che a loro dire esprimeva un apporto d'opera o comunque una liberazione dal versamento del capitale non tassabile come reddito; 3) violazione del divieto di doppia imposizione, sia perché lo stesso importo di euro 400.000 era colpito sia presso il percettore sia presso la società, sia perché l'ulteriore importo di euro 18.724 sarebbe già stato oggetto di un altro accertamento definitivo; 4) violazione delle norme fiscali sulla deducibilità del costo, sostenendo che, se la somma era reddito per il socio, allora doveva essere deducibile per la società e che l'Ufficio non avrebbe potuto negare la deduzione dopo la definizione dell'atto di adesione.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso il litisconsorzio necessario perché gli avvisi non riguardavano il reddito societario imputato per trasparenza ai soci, ma un reddito asseritamente percepito dal socio in forza di un autonomo accordo con la società e, per quest'ultima, l'obbligo di versare la ritenuta quale sostituto d'imposta; ha dichiarato inammissibile la censura sull'interpretazione del negozio, ritenendola un tentativo di sostituire la valutazione di merito della Corte territoriale; ha ritenuto infondata la doglianza sulla doppia imposizione, osservando che non vi era duplicazione ma disciplina della sostituzione d'imposta e, quanto all'ulteriore somma di euro 18.724, che l'eventuale duplicazione derivava da un diverso atto non impugnato in questa sede; ha infine respinto la censura sulla deducibilità del costo, affermando che la deduzione non è automatica ma richiede l'inerenza, onere probatorio a carico del contribuente, qui non dimostrata. Sono state inoltre poste a carico dei ricorrenti le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Il reddito delle società di persone è imputato per trasparenza ai soci solo quando l'atto impositivo riguarda il reddito societario; non ricorre tale schema quando l'Ufficio contesta al socio un autonomo compenso e alla società la ritenuta quale sostituto d'imposta.

  • art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il litisconsorzio necessario sussiste solo quando l'atto impositivo è unitario e inscindibile rispetto a più debitori; non nel caso di obbligazioni fiscali autonome e distinte.

  • art. 67, comma 1, lett. d), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamato dai ricorrenti per contestare la qualificazione reddituale della somma riconosciuta al socio; la Corte non accoglie la censura perché la questione è risolta in fatto dal giudice di merito.

  • art. 67, comma 1, lett. l), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamato nell'accertamento verso il socio per qualificare come reddito diverso l'importo di euro 400.000 liberato dal versamento del capitale.

  • art. 1362 c.c.

    Le censure ermeneutiche non sono ammissibili quando, sotto la veste della violazione dei canoni interpretativi, mirano solo a ottenere una diversa lettura del contratto.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di presunzioni; la Corte non vi fonda una autonoma ratio decisoria, perché decide sulla base dell'interpretazione dell'accordo e dell'inerenza del costo.

  • art. 163 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamato dai ricorrenti sulla deducibilità del costo; la Corte ribadisce che la deduzione richiede il requisito dell'inerenza.

  • art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Disciplina la ritenuta alla fonte; la società, quale sostituto d'imposta, era tenuta all'adempimento rispetto alle somme corrisposte al terzo beneficiario.

  • art. 5-bis d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218

    Richiamato dai ricorrenti in relazione all'atto di adesione; la Corte non ravvisa violazione perché la questione della deducibilità non è automatica e resta soggetta ai requisiti sostanziali.

  • art. 2, comma 3, d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218

    Richiamato dai ricorrenti insieme alle norme sull'adesione; non è ritenuto ostativo alla negazione della deducibilità per difetto di inerenza.

  • art. 10, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212

    Invocato dai ricorrenti a tutela dell'affidamento e della correttezza dell'azione amministrativa; non emerge accoglimento della censura.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    La Corte corregge la motivazione della sentenza impugnata pur confermandone il dispositivo.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Norma sul vizio di violazione di legge richiamata per i motivi di ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Norma sul vizio processuale richiamata per la dedotta violazione del contraddittorio.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Norma sul vizio motivazionale richiamata nei limiti applicabili ratione temporis.

  • art. 35 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La responsabilità solidale del sostituito è condizionata alla mancata effettuazione delle ritenute da parte del sostituto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato nel dispositivo per gli oneri processuali conseguenti al rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il litisconsorzio necessario tra società di persone e soci ricorre solo quando l'atto impositivo abbia natura unitaria e inscindibile e riguardi il reddito societario imputato per trasparenza; non sussiste quando l'Ufficio contesti al socio un autonomo reddito e alla società il ruolo di sostituto d'imposta per le ritenute.
  • La censura per violazione dei canoni ermeneutici del contratto è inammissibile se, sotto l'apparenza della violazione di legge, mira in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del fatto e della volontà negoziale compiuta dal giudice di merito.
  • Non vi è doppia imposizione quando l'Amministrazione agisce, da un lato, verso il percettore del reddito e, dall'altro, verso il sostituto d'imposta per l'omesso versamento della ritenuta; si tratta di obbligazioni fiscali distinte e coordinate.
  • La deducibilità di un costo non discende automaticamente dalla sua qualificazione come corrispettivo o dalla sua contabilizzazione, ma richiede la prova dell'inerenza e della coerenza economica rispetto all'attività d'impresa.
  • In materia di sostituzione d'imposta, l'eventuale adempimento del sostituto non elimina l'obbligazione del sostituito nei limiti e secondo la disciplina propria del rapporto tributario, mentre l'omessa effettuazione delle ritenute consente l'azione nei confronti del soggetto passivo del reddito.
  • La deduzione di costi sproporzionati o non supportati da adeguata documentazione può essere legittimamente negata dall'Ufficio, gravando sul contribuente l'onere di dimostrare esistenza, inerenza e ragione economica della spesa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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