Sentenza n. 420/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza n. 716/2024 del Tribunale di Milano - Sezione Lavoro
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano - Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio economico della Carta del Docente per gli anni scolastici 2019/20-2022/23
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario che aveva condannato il Ministero al riconoscimento, mediante Carta del Docente, del beneficio di 500 euro annui per ciascuno degli anni scolastici dal 2019/20 al 2022/23, per complessivi 2.000 euro. La sentenza era stata notificata via PEC al Ministero l'11 maggio 2024; era quindi decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996 senza che l'Amministrazione avesse eseguito il pagamento, neppure parzialmente. Il Ministero, pur costituitosi, si è limitato a una memoria di stile e non ha contestato né l'esistenza né l'ammontare del credito, né ha fornito indicazioni sull'esecuzione del titolo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l'inottemperanza del Ministero alla sentenza passata in giudicato del Tribunale di Milano. Ha rilevato che il titolo era stato ritualmente notificato, che il termine dilatorio di 120 giorni era decorso e che l'Amministrazione non aveva effettuato alcun pagamento. Il Ministero è stato pertanto ordinato a provvedere integralmente al pagamento entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia, il TAR ha nominato sin d'ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, assegnandogli 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza da parte della ricorrente per compiere tutti gli atti necessari al pagamento, a carico e spese dell'Amministrazione inadempiente. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di accertare l'inottemperanza e adottare le misure necessarie all'esecuzione del giudicato, inclusa la nomina del commissario ad acta.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il pagamento delle somme dovute dalle amministrazioni in esecuzione di un titolo giudiziario può essere azionato dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo; decorso inutilmente tale termine, sussiste l'inottemperanza dell'Amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione richiamata nel titolo giudiziale quale fondamento del beneficio economico annuale di 500 euro attribuito tramite la Carta del Docente.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è fondata quando il titolo giudiziale passato in giudicato sia stato ritualmente notificato, sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni e l'Amministrazione non abbia eseguito, neppure parzialmente, la prestazione dovuta.
- La mancata contestazione da parte dell'Amministrazione dell'esistenza e dell'ammontare del credito, accompagnata dall'assenza di prova dell'adempimento, consente di accertare l'inottemperanza al titolo giudiziale.
- In caso di persistente inerzia successiva all'ordine di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, fissandone i poteri, il termine per l'intervento sostitutivo e ponendo i relativi costi a carico dell'Amministrazione inadempiente.
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