Cassazione Civile, Ordinanza n. 01908/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di liquidazione in rettifica, notificato per maggiori imposte ipotecarie e catastali in relazione a una dichiarazione di successione, nel quale il valore di un terreno era stato aumentato assumendone la natura edificabile. Dopo un primo contenzioso definito con rigetto dell'appello, la contribuente aveva proposto revocazione davanti alla CTR, sostenendo che la decisione fosse viziata da errore per mancata considerazione di un certificato comunale attestante l'assoluta inedificabilità del terreno. La CTR aveva però rigettato la revocazione ritenendo che il motivo fosse ex art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c. e che i documenti prodotti fossero successivi al primo grado. In cassazione, la contribuente ha dedotto falsa applicazione dell'art. 395, primo comma, n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., lamentando che la CTR avesse richiamato un diverso motivo di revocazione rispetto a quello effettivamente invocato e avesse attribuito rilievo a documenti diversi da quello decisivo, insistendo sul certificato n. 2266 del 18.4.2016 quale documento nuovo e decisivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse privo di decisività perché la ricorrente non aveva trascritto né sintetizzato il contenuto del certificato comunale, non aveva chiarito le ragioni e l'epoca dell'inedificabilità, né aveva precisato con sufficiente certezza se il documento si riferisse a tutti o solo a parte dei terreni oggetto di rettifica. Inoltre, non aveva allegato l'ignoranza incolpevole delle circostanze documentate, requisito necessario per la revocazione fondata sul ritrovamento di documento decisivo. È stato disposto che non vi fossero spese, per mancata attività difensiva dell'Agenzia, e che sussistessero i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 395, comma 1, n. 3 c.p.c.
richiamato come norma applicabile alla revocazione per documento decisivo ritrovato dopo la sentenza
il documento è decisivo solo se, oltre a essere sopravvenuto o ritrovato dopo la sentenza, è astrattamente idoneo a indurre un diverso convincimento del giudice e a condurre a una decisione diversa da quella revocanda; inoltre, non sono deducibili circostanze che si sarebbero potute far valere o provare nel giudizio ordinario
art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato dalla sentenza impugnata e contestato dalla ricorrente
la Corte di cassazione non valorizza il preteso errore di qualificazione operato dalla CTR, perché il ricorso difetta comunque di decisività rispetto al documento invocato
art. 360, n. 3 c.p.c.
motivo di ricorso per falsa applicazione di legge
è lo strumento processuale invocato per denunciare l'erronea applicazione della disciplina della revocazione
art. 370, comma 1, c.p.c.
costituzione dell'intimata al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza
richiamato come base della costituzione meramente formale dell'Agenzia
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
in caso di inammissibilità del ricorso la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo dovuto
Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315
citata per il contributo unificato
richiamata per il principio secondo cui, in caso di inammissibilità, opera l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato se dovuto
Cass., Sez. 6-5, ord. n. 22246 del 3/11/2016
citata a sostegno del concetto di decisività del documento
il documento è decisivo se, acquisito agli atti, potrebbe portare a un diverso convincimento del giudice
Cass., Sez. L., sent. n. 22159 del 20/10/2014
citata a sostegno del concetto di decisività del documento
conferma che il documento sopravvenuto deve riguardare circostanze di fatto risolutive non esaminate dal giudice
Cass., Sez. 2, sent. n. 15534 dell'11/06/2008
citata sul concetto di forza maggiore/ignoranza incolpevole nella revocazione
non sono deducibili in revocazione le circostanze che, pur risultanti da un documento non prodotto per forza maggiore, avrebbero potuto essere dedotte o provate nel giudizio ordinario; la forza maggiore coincide con una ignoranza assoluta non imputabile a colpa
Massime di principio
- Nel giudizio di revocazione fondato sul rinvenimento di un documento decisivo, il ricorrente deve indicare specificamente il contenuto del documento, la sua pertinenza alla controversia e la ragione concreta per cui esso sarebbe stato idoneo a determinare una decisione diversa.
- La decisività del documento non può essere affermata in modo assertivo: occorre dimostrare che il documento sia riferibile ai fatti decisivi del giudizio e che la sua mancata disponibilità abbia impedito al giudice di esaminare circostanze risolutive.
- La revocazione non è ammissibile quando il fatto documentato avrebbe potuto essere dedotto o provato nel giudizio ordinario; il rimedio richiede una vera ignoranza incolpevole del documento o del suo contenuto, non una mera omissione difensiva.
- Il vizio denunciato in cassazione deve essere supportato da una critica specifica e autosufficiente del contenuto documentale e del percorso motivazionale, altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di decisività.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01853/2025 del 27/01/2025
- ordinanza_civile · 27 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01854/2025 del 27/01/2025
- ordinanza_civile · 27 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01857/2025 del 27/01/2025
- ordinanza_civile · 27 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01859/2025 del 27/01/2025
- ordinanza_civile · 27 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01862/2025 del 27/01/2025
- ordinanza_civile · 27 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01863/2025 del 27/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →