Cassazione Penale, Sentenza n. 20695/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di rescissione del giudicato relativo alla sentenza irrevocabile del Giudice di pace di Cagliari del 16/04/2019 per il reato previsto dall'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25/07/1998, n. 286; il ricorrente ha dedotto che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che la sua elezione di domicilio e le notifiche effettuate al difensore d'ufficio dimostrassero la sua conoscenza del processo e la volontaria sottrazione alla conoscenza del giudizio, violando le norme sul processo in absentia e i principi costituzionali e convenzionali relativi al diritto di difesa e al giusto processo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo insufficiente la mera elezione di domicilio in fase di indagini e la notifica della vocatio in iudicium presso il difensore d'ufficio a dimostrazione certa della conoscenza del procedimento. Ha precisato che la presunzione relativa di conoscenza opera solo se la notificazione dell'atto introduttivo è avvenuta nel domicilio eletto (anche se ritirata da altro soggetto legittimato che abbia stretto rapporto con l'imputato). In caso di notificazione al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, occorre verificare l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale che permetta di ritenere che l'imputato abbia avuto conoscenza del processo o si sia volontariamente sottratto. Di conseguenza la Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Cagliari per nuovo giudizio conforme ai principi indicati.
Norme richiamate
art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Norma sostanziale oggetto del procedimento penale (illecito in materia di immigrazione) per la quale è stata pronunciata la condanna di primo grado.
art. 420-bis cod. proc. pen. (formulazione previgente)
Disciplina la dichiarazione di assenza e le condizioni per il processo in absentia; richiede la certezza della conoscenza del processo da parte dell'imputato per considerare colpevole la sua mancata partecipazione.
art. 629-bis cod. proc. pen.
Norma che riguarda la rescissione del giudicato per mancata conoscenza del processo; richiede che la mancata conoscenza derivi da volontaria sottrazione dell'imputato dopo la formalizzazione dell'accusa.
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Consente la notificazione al difensore quando non è possibile notificare al destinatario; la Corte ha chiarito che tale notificazione, essendo effettuata in luogo diverso dal domicilio eletto, non vale automaticamente a dimostrare la conoscenza del processo da parte dell'imputato.
art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen.
Rilevata nella giurisprudenza come contestuale alle regole di notificazione e tutela della conoscenza effettiva del processo.
art. 24 Cost.
Garanzia costituzionale del diritto alla difesa, richiamata nella prospettiva della corretta interpretazione delle notifiche e della conoscenza del processo.
art. 111 Cost.
Principio del giusto processo, evocato in relazione alla imprescindibile conoscenza dell'imputato del procedimento a suo carico.
art. 117 Cost.
Rinvio all'obbligo di conformità al diritto internazionale (CEDU e trattati), considerato nel quadro delle garanzie processuali.
art. 6 CEDU
Diritto a un equo processo; utilizzato per interpretare i limiti del processo in absentia e la necessità di certezza circa la conoscenza del procedimento.
art. 14, comma 3, lett. d) del Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR)
Richiesta di conformità internazionale in tema di garanzie processuali penali, richiamata a supporto delle tesi sul diritto di difesa e sulla conoscenza del processo.
L. 27 maggio 2015, n. 69, art. 19
Norma di recepimento di principi sovranazionali in materia di processo in absentia e garanzie, richiamata per la coerenza con la giurisprudenza europea.
Sez. U., n. 23948 del 28/11/2019 (Pg c. Ismail Darwish Mhame)
Principio fondamentale: la sola elezione di domicilio presso difensore d'ufficio nelle indagini non è di per sé sufficiente a provare la conoscenza del processo; il giudice deve accertare l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale idoneo a garantire la conoscenza del procedimento.
Sez. 1, n. 47373 del 12/11/2024 (Muhametaj)
Conferma che non può desumersi la conoscenza del procedimento dalla mera elezione di domicilio in fase di indagini quando l'atto introduttivo è stato notificato in luogo diverso, in particolare al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4.
Sez. 6, n. 21997 del 18/06/2020 (Cappelli)
Giurisprudenza coerente nel delimitare i casi in cui la notifica a soggetti diversi dal destinatario possa far sorgere una presunzione di conoscenza.
Giurisprudenza CEDU: Sonnogyl c. Italia (18/05/2004) e Sejdovic c. Italia (10/11/2024)
Decisioni estere che hanno contribuito a definire i limiti della procedura in absentia e la tutela del diritto di difesa, richiamate per supportare l'interpretazione restrittiva della conoscenza del processo.
Massime di principio
- La mera elezione di domicilio in fase di indagini non prova automaticamente la conoscenza dell'atto di imputazione o della vocatio in iudicium; occorre verificare la notificazione dell'atto introduttivo nel domicilio eletto.
- La notificazione della citazione a giudizio al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, effettuata in luogo diverso dal domicilio eletto, non è sufficiente di per sé a fondare la presunzione che l'imputato abbia avuto conoscenza del processo.
- Se il difensore è d'ufficio, il giudice deve accertare l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale con l'imputato prima di ritenere che la notifica al difensore abbia garantito la conoscenza del procedimento.
- Per ammettere un processo in absentia e valutare la responsabilità per 'mancata conoscenza', è necessario che l'accusa sia stata formalizzata in un atto (vocatio in iudicium) notificato in modo idoneo a raggiungere concretamente l'imputato.
- In contesti con persone straniere irregolari o in situazione di vulnerabilità, occorre un atteggiamento probatorio più rigoroso da parte dell'autorità per dimostrare che l'imputato ha effettivamente avuto conoscenza del processo; difficoltà oggettive a comunicare cambi di domicilio devono essere valutate e motivate.
- Se sussistono dubbi sulla conoscenza del processo, la rescissione del giudicato o l'annullamento dell'atto in absentia possono essere disposti e il giudice di merito deve valutare puntualmente gli elementi di fatto relativi alle notifiche e ai rapporti con il difensore.
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