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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18693/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma in appello della condanna per tentata occupazione abusiva di immobile comunale (art. 633 c.p.). L'imputato contestava: 1) insufficiente prova dell'elemento oggettivo (mancanza di una occupazione di durata apprezzabile, posto che l'immobile era vuoto e la porta murata) e dell'elemento soggettivo (assenza del dolo specifico di occupare stabilmente o trarre profitto, dato che il ricorrente risiedeva altrove); 2) mancata valorizzazione delle circostanze a favore dell'imputato e affidamento esclusivo su un unico teste oculare; 3) violazione del diritto di difesa per il diniego della rinnovazione istruttoria richiesta per escutere i Vigili del Fuoco intervenuti; 4) vizio di motivazione e invocazione della prescrizione del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la motivazione dei giudici di merito che hanno valorizzato le dichiarazioni del teste oculare (carabiniere Perrone) e gli elementi probatori (introduzione via scala e effrazione di una finestra, rinvenimento di un martello). Ha inoltre confermato la legittimità del diniego alla rinnovazione istruttoria ex art. 603 c.p.p. poiché la prova richiesta non risultava decisiva per mutare il convincimento del giudice di merito. Ha respinto la domanda di prescrizione, ritenendo operante il termine di estinzione di 10 anni considerata la recidiva contestata e la data del fatto (18 febbraio 2012). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 633 cod. pen. (invasione di terreni o edifici)

    La Corte ha valutato che la fattispecie era quella del tentativo di occupazione: l'elemento oggettivo e soggettivo possono essere desunti dagli atti esterni (introduzione con scala, effrazione di finestra, strumenti rinvenuti) e non è richiesta la consumazione della occupazione stabile quando l'intervento della polizia ha impedito l'esito.

  • art. 56 cod. pen. (tentativo)

    Il tentativo è stato ritenuto integrato dato che gli atti esecutivi dimostravano l'intenzione di dare inizio alla occupazione, e l'intervento delle forze di polizia ne ha impedito il compimento.

  • art. 603 cod. proc. pen. (rinnovazione dell'istruzione dibattimentale)

    La Corte ha confermato che la rinnovazione può essere negata se la prova richiesta non appare decisiva per mutare il convincimento del giudice di merito.

  • art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. (motivi di cassazione per vizio nel procedimento)

    Il vizio per omessa assunzione di prova è rilevante in cassazione solo se la prova non ammessa risultava decisiva e avrebbe potuto determinare diversa decisione; nel caso la Corte ha ritenuto che non sussistesse tale decisività.

  • legge 20 febbraio 2006 n. 46 (riferimento alla disciplina del giudizio di legittimità)

    Richiamata la funzione della Corte di Cassazione quale giudice della motivazione e non giudice del fatto: non è consentito rivedere il merito o riqualificare la valutazione delle prove salvo mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 157 cod. pen. e art. 161 cod. pen. (termini di estinzione del reato e proroga per recidiva)

    La Corte ha calcolato il termine di estinzione del reato in 10 anni (6 anni base prorogati di due terzi per recidiva) e ha ritenuto insussistente la prescrizione rispetto alla data del fatto.

Massime di principio

  • In tema di cassazione, le valutazioni di fatto e di credibilità delle prove spettano ai giudici di merito; la Suprema Corte interviene solo per deficit di motivazione, manifesta illogicità o contraddittorietà.
  • Nel reato di invasione (art. 633 c.p.) il tentativo è configurabile se esistono atti idonei e diretti in modo non equivoco a conseguire l'occupazione stabile; l'intervento tempestivo delle forze dell'ordine può spiegare l'assenza di una occupazione duratura ma non esclude il tentativo se gli atti dimostrano la volontà.
  • La prova dell'elemento soggettivo (dolo specifico) può essere desunta da condotte esteriori (es. effrazione, uso di scala, presenza di attrezzi) quando la spiegazione alternativa risulti implausibile o non provata.
  • Le richieste di rinnovazione istruttoria in appello possono essere legittimamente respinte se la parte non indica in modo concreto e plausibile come la prova avrebbe mutato il convincimento del giudice; solo prove decisive e potenzialmente idonee a cambiare il giudizio giustificano l'ammissione.
  • Le censure sulla motivazione che tendono a sollecitare una diversa valutazione delle stesse prove sono, di norma, inammissibili in cassazione salvo che emergano profili di manifesta illogicità, contraddittorietà o omissione di elementi probatori essenziali.

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