Cassazione Civile, Ordinanza n. 32059/2021 del 05/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo con cui il tribunale aveva ordinato al debitore il pagamento di una somma in favore della società creditrice. Il debitore aveva proposto opposizione sostenendo, in sintesi, che dopo la stipula di una scrittura transattiva la creditrice avesse iscritto ipoteca giudiziale sui suoi beni in violazione dei doveri di correttezza e buona fede e che tale comportamento avesse inciso sull’assetto economico collegato a una ristrutturazione aziendale riferita a un terzo soggetto. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) falsa applicazione degli artt. 1175, 1375, 1460 c.c. e 116 c.p.c., sostenendo che l’iscrizione ipotecaria, intervenuta dopo l’accordo transattivo, avrebbe contrariato buona fede e correttezza e legittimato la sospensione dei pagamenti ex art. 1460 c.c.; 2) nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e motivazione apparente, perché la corte d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda effettivamente proposta, interpretandola come domanda di risarcimento del danno, anziché come eccezione di inadempimento e contestazione del decreto ingiuntivo sulla base della scrittura transattiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti infondati nei contenuti dedotti. Ha osservato che la censura, pur formalmente prospettata come omessa pronuncia e violazione di norme sostanziali, investiva in realtà l’interpretazione data dalla corte d’appello all’atto introduttivo. Ha quindi richiamato il principio secondo cui l’interpretazione e qualificazione della domanda è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici o per omesso esame di fatti decisivi. Nel caso concreto il ricorrente non aveva indicato quali criteri interpretativi fossero stati violati, né aveva trascritto il testo dell’atto oggetto di interpretazione, con conseguente inammissibilità del ricorso. La Corte ha pertanto dichiarato l’inammissibilità del ricorso e condannato il ricorrente alle spese, oltre agli oneri connessi al contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1175 c.c.
Richiamato dal ricorrente come parametro dei doveri di correttezza nell’esecuzione del rapporto.
art. 1375 c.c.
Richiamato dal ricorrente come regola di buona fede nell’esecuzione del contratto.
art. 1460 c.c.
Invocato dal ricorrente per giustificare la sospensione dei pagamenti in presenza di preteso inadempimento della controparte.
art. 116 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Indicata come norma sul vizio di violazione di legge dedotto in cassazione.
art. 112 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per lamentare asserita omissione di pronuncia.
art. 360 n. 4 c.p.c.
Indicata come norma sul vizio processuale dedotto in cassazione.
artt. 1362 e ss. c.c.
Richiamati come canoni di interpretazione dell’atto, applicabili anche all’interpretazione della domanda processuale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di ricorso respinto o dichiarato inammissibile.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come base del contributo unificato cui si collega l’ulteriore importo dovuto.
Massime di principio
- L’interpretazione e qualificazione della domanda giudiziale costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, che deve cogliere il contenuto sostanziale della pretesa al di là delle espressioni usate dalla parte, nel rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di introdurre d’ufficio un’azione diversa.
- La censura in cassazione dell’interpretazione data dal giudice di merito a un atto processuale è ammissibile solo se il ricorrente indica specificamente i canoni ermeneutici violati, le ragioni dello scostamento e il testo dell’atto oggetto di interpretazione; in difetto, la doglianza è inammissibile.
- Quando il ricorrente deduce omessa pronuncia, ma in realtà contesta il significato attribuito dal giudice di merito alla domanda, il motivo va ricondotto alla corretta interpretazione dell’atto e non alla violazione dell’art. 112 c.p.c. se il giudice ha comunque esaminato la pretesa sostanziale dedotta.
- La sospensione dell’adempimento ex art. 1460 c.c. richiede che l’eccezione sia correttamente allegata e inquadrata rispetto al rapporto contrattuale dedotto; la mera contestazione della legittimità del comportamento della controparte non basta se il fatto storico rilevante non è stato specificamente dedotto e dimostrato.
- In cassazione non è sufficiente affermare in via astratta l’erroneità dell’interpretazione dell’atto: è necessario riprodurre, almeno nei tratti essenziali, il contenuto dell’atto per consentire alla Corte il controllo sul vizio denunciato.
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