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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06734/2024 del 13/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine da un'esecuzione mobiliare promossa da un creditore per il pagamento delle spese liquidate in una precedente sentenza del Tribunale di Roma. L'ente locale debitore propose opposizione all'esecuzione sostenendo di avere già soddisfatto il credito, avendo emesso un mandato di pagamento per una somma inferiore a quella precettata e avendone dato comunicazione al creditore. Il Giudice di Pace accolse l'opposizione; il Tribunale, in appello, confermò il rigetto dell'impugnazione del creditore, ritenendo che l'obbligazione pecuniaria fosse stata adempiuta mediante formale offerta delle somme dovute, che la differenza residua fosse irrilevante e che la comunicazione dell'avvenuta emissione del mandato di pagamento fosse idonea a escludere il ricorso all'azione esecutiva. Il creditore ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando cumulativamente violazione e falsa applicazione di numerose norme sostanziali e processuali, omesso esame di un fatto decisivo e violazione delle tariffe forensi, ma senza articolare in modo chiaro e separato le singole censure, senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e senza ricostruire in modo autosufficiente il contenuto del titolo esecutivo e dell'atto di precetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il motivo era promiscuo e confuso, perché cumulava doglianze eterogenee ex art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., senza consentire un autonomo esame delle censure; ha inoltre evidenziato la violazione del requisito di specificità e autosufficienza del ricorso, poiché l'atto non consentiva di comprendere compiutamente i fatti e il contenuto degli atti processuali senza ricorrere alla sentenza impugnata. Infine, la Corte ha osservato che il ricorrente non aveva attaccato la ratio decidendi, fondata sull'idoneità della comunicazione dell'emissione del mandato di pagamento a escludere l'azione esecutiva e sulla sostanziale irrilevanza del minimo scostamento tra somma offerta e somma pretesa. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché le intimate non hanno svolto difese; è stato però dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Le censure di violazione di legge e omesso esame del fatto decisivo non possono essere confuse in un unico motivo promiscuo, se ciò impedisce alla Corte di esaminarle separatamente.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione sufficiente e autosufficiente della vicenda sostanziale e processuale, senza necessità di integrare la ricostruzione attingendo alla sentenza impugnata o ad altri atti.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La denuncia di violazioni di legge richiede uno specifico sviluppo argomentativo riferito a ciascuna norma invocata; non basta un generico richiamo cumulativo di disposizioni eterogenee.

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    La decisione è stata resa in camera di consiglio con deposito dell'ordinanza nei successivi sessanta giorni.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La Corte ha escluso la condanna per responsabilità aggravata, in considerazione del fatto che le intimate non avevano svolto difese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stata accertata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, trattandosi di ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013.

  • art. 1181 c.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, in relazione al tema dell'adempimento parziale o non integrale, ma senza che la censura sia stata sviluppata in modo specifico.

  • art. 1206 c.c. e ss.

    Richiamati dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, in tema di mora del creditore, ma senza uno sviluppo argomentativo specifico.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di spese di lite, ma senza una censura autonoma e specifica valutata nel merito.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate, ma non oggetto di una censura specificamente sviluppata.

  • art. 118, comma 2, disp. att. c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente senza un'autonoma e puntuale critica alla sentenza impugnata.

  • art. 14 D.L. n. 669/1996

    Richiamato dal ricorrente tra le fonti asseritamente violate, ma non esaminato nel merito per difetto di specificità del motivo.

  • art. 147 L. n. 388/2000

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza sviluppo specifico.

  • L. n. 576/1980, art. 11

    Richiamato dal ricorrente tra le fonti asseritamente violate, senza sviluppo specifico.

  • D.P.R. n. 633/1972

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza sviluppo specifico.

  • Direttiva 2000/35/CE

    Richiamata dal ricorrente tra le fonti asseritamente violate, senza sviluppo specifico.

  • artt. 324, 28, 97 e 111 Cost.

    Richiamati dal ricorrente tra le fonti asseritamente violate, senza sviluppo specifico.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo, anziché essere articolato in censure chiare e separabili, cumula in modo promiscuo violazioni di legge e vizi motivazionali, impedendo alla Corte un esame ordinato delle doglianze.
  • Il requisito di specificità del ricorso impone che, se si denunciano più norme asseritamente violate, ciascuna sia oggetto di critica puntuale e del necessario confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
  • L'atto di ricorso deve essere autosufficiente: deve consentire alla Corte di comprendere la vicenda sostanziale e processuale senza dover ricorrere alla sentenza impugnata o ad altri atti per ricostruire i fatti rilevanti.
  • Non è ammissibile un ricorso che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la censura deve aggredire proprio la ragione giuridica posta a fondamento della decisione.
  • In tema di esecuzione forzata contro enti locali, la comunicazione al creditore dell'avvenuta emissione del mandato di pagamento può essere idonea a escludere la necessità del precetto e dell'esecuzione, quando il pagamento avviene secondo le modalità proprie dell'ente tramite il tesoriere.
  • Un residuo credito di entità economicamente minima può escludere l'interesse a promuovere l'espropriazione forzata, se lo scostamento tra quanto offerto e quanto preteso è oggettivamente irrilevante.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveEspropriazione mobiliare
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazioneOpposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi
IstitutiOnere della prova

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