Cassazione Penale, Sentenza n. 26602/2024 del 05/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della proroga del regime di detenzione di cui all'art. 41-bis O.P. per due anni: il ricorrente denunciava violazione dell'art. 41-bis e dell'art. 125 c.p.p., sostenendo l'assenza dei presupposti per la proroga in ragione dei progressi trattamentali, della positiva condotta intramuraria e lavorativa, della situazione familiare favorevole (figlio in libertà vigilata e occupato, moglie assolta) e della definitiva espiazione della pena; inoltre lamentava che il Tribunale non aveva considerato le quattro relazioni comportamentali e aveva dato una valutazione della pericolosità non aggiornata.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto legittima e adeguatamente motivata la proroga del 41-bis: il Tribunale di Sorveglianza ha valutato che rilevano non solo i contatti esterni attuali ma la potenzialità qualificata del detenuto di riprendere vincoli associativi dall'interno (anche in regime di internamento). La decisione ministeriale e le relazioni (2020-2022) hanno evidenziato che Militano manteneva un ruolo apicale/rapporto di sostegno da parte della famiglia e non mostrava una reale revisione critica del passato; il fatto che il figlio abbia iniziato a lavorare da poco o che il detenuto partecipi a progetti intramurari e lavori non è sufficiente a escludere il pericolo. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 41-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)
Il regime 41-bis è applicabile anche agli internati sottoposti a misura di sicurezza detentiva; per la proroga non è necessario provare contatti esterni attuali, ma la potenzialità concreta del detenuto di mantenere o ripristinare collegamenti associativi dall'interno
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come norma processuale rilevante per la motivazione dell'ordinanza; la Corte ha ritenuto che la motivazione data dal Tribunale fosse adeguata e conforme ai principi di valutazione richiesti
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
Sentenza Sez.1 n. 10619 del 27/11/2017 (Cassazione)
Principio che conferma la compatibilità dell'applicazione del regime 41-bis anche agli internati soggetti a misure di sicurezza detentive
Sentenza Corte Costituzionale n. 197/2021
Dichiara infondate le questioni di costituzionalità relative ai commi dell'art. 41-bis, confermando la legittimità del regime nei termini richiamati
Sentenza Sez.1 n. 24134 del 10/05/2019 (Cassazione)
Affermato che per la proroga del 41-bis non è necessario l'accertamento dell'attività attuale della cosca; è sufficiente la potenzialità attuale e concreta di collegamenti con l'ambiente malavitoso non fronteggiabili con il regime ordinario
Massime di principio
- Per la proroga del 41-bis rileva la potenzialità concreta del detenuto di ripristinare vincoli associativi dall'interno, non solamente la prova di contatti esterni attuali
- La positiva condotta intramuraria, la partecipazione a progetti e il lavoro non determinano automaticamente la cessazione del regime se non è dimostrata una reale revisione critica del passato
- La situazione familiare favorevole (lavoro del figlio, proscioglimento della moglie) è un elemento da valutare ma non è di per sé sufficiente a escludere il rischio associativo
- Le decisioni amministrative e giudiziarie che si fondano su relazioni comportamentali e su elementi fattuali motivati sono difficilmente elidibili in sede di legittimità salvo vizi di diritto o carenze manifeste di motivazione
- In sede di impugnazione in Cassazione non è ammessa una rivalutazione dei fatti per ottenere una diversa valutazione prognostica: la censura deve esporre vizi di diritto o motivazionali specifici
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