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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43991/2024 del 02/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto la concessione della detenzione domiciliare ex art. 47-ter ord. pen.; il Tribunale di Sorveglianza di Torino dichiarò l'istanza inammissibile perché il provvedimento di cumulo del 14/04/2023 attestava una pena residua di 2 anni, 2 mesi e 6 giorni, superiore al limite previsto dalla norma. Il ricorrente eccepiva invece che era già stato espia-to un periodo di presofferto (1 anno, 2 mesi e 24 giorni) che dava diritto a 90 giorni di liberazione anticipata ex art. 54 ord. pen., riducendo la pena residua a 1 anno, 11 mesi e 6 giorni e rendendo così ammissibile la richiesta di detenzione domiciliare; inoltre sosteneva di poter espiare la pena residua presso la propria abitazione dove già stava scontando gli arresti domiciliari.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso come infondato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto legittima la valutazione del Tribunale di Sorveglianza, che ha considerato l'ordine di esecuzione sopravvenuto (provvedimento di cumulo del 14/04/2023) e la pena ivi indicata. Pur riconoscendo che il provvedimento di cumulo non aveva computato le eventuali detrazioni derivanti dalla liberazione anticipata ex art. 54, la Corte ha osservato che la verifica e la quantificazione preventiva del diritto alla liberazione anticipata devono essere effettuate nella fase genetica dell'ordine di esecuzione ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen.; se il pubblico ministero non ha previamente investito il magistrato di sorveglianza, il condannato doveva tempestivamente impugnare l'ordine di esecuzione o sollecitare il Tribunale di Sorveglianza per la valutazione della legittimità del provvedimento di cumulo. Non essendosi il ricorrente attivato in tal senso, il Tribunale non poteva ricalcolare la pena come prospettato dal ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 47-ter ord. pen.

    La norma disciplina i limiti per l'accesso alla detenzione domiciliare; la Corte ha ritenuto che l'istanza vada valutata rispetto all'ordine di esecuzione vigente e alla pena residua risultante dal provvedimento di cumulo, salvo che la pena residua non sia stata previamente rideterminata alla luce delle detrazioni spettanti.

  • art. 656 cod. proc. pen.

    comma 4-bis, comma 4-quater, comma 5, comma 9 lett. b)

    La Corte ha richiamato il meccanismo previsto dall'art. 656 secondo cui il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, deve verificare e, se necessario, trasmettere gli atti al magistrato di sorveglianza affinché questi determini l'eventuale liberazione anticipata; tale verifica è parte integrante della fase genetica dell'ordine di esecuzione e, se omessa, il condannato deve tempestivamente impugnare l'ordine o sollecitare il magistrato di sorveglianza.

  • art. 54 ord. pen.

    La norma disciplina la liberazione anticipata (riduzione di pena per periodi semestrali di pena espiata). La Corte ha rilevato che il diritto alla detrazione per liberazione anticipata deve essere verificato e riconosciuto nel procedimento preordinato all'ordine di esecuzione; se ciò non è stato fatto dal PM e il condannato non ha promosso le opportune impugnazioni o istanze, il giudice dell'esecuzione o il magistrato di sorveglianza non possono ricalcolare d'ufficio la pena sulla base di deduzioni tardive.

  • art. 69-bis ord. pen.

    Richiamato come norma procedurale che consente al magistrato di sorveglianza di provvedere rapidamente sull'applicazione della liberazione anticipata una volta investito; la Corte sottolinea che il magistrato deve adottare ordinanza senza ritardo nell'ambito della procedura prevista.

Massime di principio

  • La verifica e la quantificazione della liberazione anticipata ex art. 54 debbono essere svolte nella fase precedente all'emissione dell'ordine di esecuzione: il pubblico ministero deve, prima di emettere l'ordine, investire il magistrato di sorveglianza se sussistono elementi che rendono rilevante tale valutazione (art. 656).
  • Se l'ordine di esecuzione è stato emesso senza la preventiva attivazione del procedimento di cui all'art. 656, il condannato deve tempestivamente impugnare l'ordine o sollecitare il magistrato di sorveglianza: la mancata tempestiva iniziativa preclude, di regola, la ricalcolazione della pena in sede successiva.
  • Nel giudizio sulla concessione della detenzione domiciliare il tribunale valuta la pena residua risultante dall'ordine di esecuzione vigente; eventuali detrazioni per liberazione anticipata incidono solo se previamente riconosciute o tempestivamente dedotte con gli strumenti processuali adeguati.
  • La richiesta di detenzione domiciliare fondata su calcoli della pena residua deve essere supportata dall'esistenza di provvedimenti esecutivi o dall'avvenuta definizione del procedimento sulla liberazione anticipata; altrimenti il richiedente corre il rischio che l'istanza sia dichiarata inammissibile.
  • In presenza di provvedimenti di cumulo sopravvenuti, è necessario verificare sempre se il pubblico ministero abbia eseguito gli adempimenti previsti dall'art. 656; in caso di omissione, la strategia difensiva efficace è l'impugnazione dell'ordine di esecuzione o l'istanza immediata al magistrato di sorveglianza per la determinazione della liberazione anticipata.

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