Ordinanza n. 358/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’ottemperanza, alla sentenza del Tribunale di Teramo n. 460/2025, notificata in data 17 settembre 2025, con cui il Tribunale di Teramo ha condannato il Comune di Giulianova “al pagamento, in favore della Fondazione Gualandi a favore dei sordi della somma di €.73.948,95 oltre iva, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al soddisfo” a titolo di risarcimento danni;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del Tribunale di Teramo n. 460/2025, della quale è chiesta l'ottemperanza
Esito
La controversia
La Fondazione ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Teramo che ha condannato il Comune di Giulianova al pagamento di 73.948,95 euro, oltre IVA, interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento danni. Nel ricorso la parte ha dichiarato che la sentenza era passata in giudicato, richiamando un'attestazione rilasciata il 17 settembre 2025, ma non ha depositato tale documento. Il TAR ha rilevato che la prova del passaggio in giudicato del provvedimento giurisdizionale emesso dal giudice ordinario costituisce elemento costitutivo dell'azione di ottemperanza e ha segnalato la relativa questione di inammissibilità ai sensi dell'art. 73 c.p.a.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso nel merito l'azione di ottemperanza. Ha assegnato alla ricorrente un termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per depositare l'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Teramo. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 10 luglio 2026. Il deposito è richiesto perché la prova del giudicato costituisce elemento costitutivo dell'azione di ottemperanza relativa a un titolo giurisdizionale del giudice ordinario; in mancanza, il ricorso potrebbe essere dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 112, comma 1, lett. c, c.p.a.
La prova del passaggio in giudicato del provvedimento giurisdizionale emesso dal giudice ordinario è elemento costitutivo dell'azione proposta in sede di ottemperanza.
art. 73 c.p.a.
La questione di possibile inammissibilità deve essere segnalata alla parte, alla quale è assegnato un termine per il deposito del documento necessario.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario, la prova del suo passaggio in giudicato costituisce elemento costitutivo dell'azione e deve essere acquisita agli atti del processo.
- Quando il ricorso per ottemperanza richiama un'attestazione del passaggio in giudicato ma non la deposita, il giudice può segnalare la possibile inammissibilità ai sensi dell'art. 73 c.p.a. e assegnare un termine perentorio per produrre il documento.
- La mancata produzione, entro il termine assegnato, dell'attestazione di passaggio in giudicato del titolo di cui si chiede l'ottemperanza può determinare l'inammissibilità dell'azione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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