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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18022/2026 del 19/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il condannato ha chiesto al giudice dell'esecuzione il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., tra reati separatamente giudicati in sede di cognizione. Il Tribunale ha accolto solo parzialmente l'istanza, escludendo l'unicità del disegno criminoso per una parte dei fatti. Con il ricorso per cassazione l'interessato ha dedotto che il giudice di merito avrebbe ignorato la giurisprudenza di legittimità sui criteri per individuare l'unicità del disegno criminoso, sostenendo che essa fosse invece ravvisabile per la parziale omogeneità delle condotte e per il fatto che altro giudice dell'esecuzione aveva già riconosciuto la continuazione tra gruppi di sentenze diverse. La Corte richiama i principi sul rigoroso accertamento dell'originaria programmazione dei reati, sulla rilevanza meramente indiziaria di omogeneità e contiguità temporale e sul dovere del giudice dell'esecuzione di confrontarsi con eventuali precedenti decisioni favorevoli, pur senza esserne vincolato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione abbia fatto corretta applicazione dei principi in tema di continuazione ex art. 671 c.p.p., motivando in modo adeguato e non illogico l'esclusione dell'unicità del disegno criminoso per alcuni reati. Ha inoltre rilevato che la precedente unificazione disposta in altro procedimento non aveva efficacia vincolante, ma poteva essere disattesa solo con motivazione; nel caso concreto, tale confronto era stato svolto. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    la continuazione può essere riconosciuta anche in fase esecutiva, ma richiede una verifica rigorosa dell'originaria programmazione dei reati; il giudice dell'esecuzione conserva ampia discrezionalità, purché motivi in modo adeguato e si confronti con eventuali precedenti decisioni favorevoli.

  • art. 81 cod. pen.

    richiamato come parametro per l'unificazione sotto il medesimo disegno criminoso e per l'applicazione del vincolo della continuazione.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    richiamata per giustificare la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di impugnazione dichiarata inammissibile per profili di colpa.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione, anche in sede di esecuzione, presuppone la prova che i successivi reati fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, sin dal momento della commissione del primo fatto.
  • L'omogeneità delle violazioni, la contiguità temporale e la comunanza del bene giuridico protetto sono soltanto indici sintomatici e non bastano, da soli, a dimostrare l'unicità del disegno criminoso.
  • Quando i reati sono commessi a distanza temporale significativa, opera una presunzione contraria alla continuazione, salvo prova che i fatti ulteriori fossero già specificamente progettati.
  • Il giudice dell'esecuzione ha piena libertà di giudizio sulla richiesta ex art. 671 c.p.p., ma non può ignorare precedenti provvedimenti favorevoli sulla continuazione senza confrontarsi con la loro ratio decidendi e senza indicare ragioni specifiche per discostarsene.
  • L'apprezzamento sull'unicità del disegno criminoso è tipicamente di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici o travisamenti di fatto.
  • La precedente affermazione della continuazione tra alcuni reati non vincola automaticamente il giudice chiamato a decidere su ulteriori fatti, ma costituisce un elemento valutativo che deve essere considerato nel quadro complessivo della domanda.
  • In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende quando l'inammissibilità sia connotata da colpa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazioneNe bis in idem

Testo integrale

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