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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1624/2020 del 24/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario fondo servente)

La controversia

I proprietari di un terreno, il cui accesso alla pubblica via era divenuto possibile attraverso una strada insistente sul fondo altrui, hanno convenuto in giudizio i proprietari di quest’ultimo chiedendo l’accertamento di una servitù di passaggio pedonale e carrabile, anche con mezzi agricoli, costituita per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, e la rimozione degli ostacoli al transito. Il Tribunale ha accertato la servitù per usucapione e ordinato la rimozione dei manufatti; la Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 739/2016 depositata il 24 febbraio 2016, ha accolto parzialmente l’appello dei proprietari del fondo servente, ritenendo lecite la sbarra e la catena con lucchetto e confermando nel resto la decisione. I proprietari del fondo dominante hanno proposto ricorso principale, deducendo, in relazione agli artt. 1064, 1067 e 841 c.c., che la Corte d’appello avrebbe travisato la deposizione testimoniale relativa alle difficoltà che sbarra e lucchetto avrebbero causato agli autisti, costretti a scendere per aprirli, anche in considerazione della pendenza della strada. I proprietari del fondo servente hanno proposto ricorso incidentale con due motivi: hanno denunciato la violazione dell’art. 1061 c.c., sostenendo che l’accertamento della servitù si sarebbe fondato sull’unicità dell’accesso senza prova dell’effettivo uso della strada, e hanno contestato la valutazione delle testimonianze, richiamando anche la pretesa assenza di abitanti nella località da circa quarant’anni, il giudicato che avrebbe escluso la natura pubblica della stradella e la sua parziale asfaltatura. Con il secondo motivo incidentale hanno denunciato la violazione degli artt. 1058 e 2697 c.c., censurando l’accertamento del possesso utile all’usucapione e la sufficienza della testimonianza resa dal fratello di uno degli originari attori.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Quanto al ricorso principale, ha ritenuto che la Corte d’appello avesse valutato complessivamente lo stato dei luoghi e le prove e avesse correttamente considerato non aggravanti le chiusure, tenuto conto delle modalità di esercizio della servitù e dell’assenza di un serio pericolo o di un ostacolo significativo per i mezzi in transito; la contestazione della lettura della deposizione investiva inoltre un apprezzamento di fatto. I due motivi incidentali, esaminati congiuntamente, sono stati respinti perché la sussistenza e l’esercizio della servitù erano stati accertati sulla base delle fotografie aeree, della consulenza tecnica e delle testimonianze, la cui attendibilità era stata motivatamente valutata dal giudice di merito; tale apprezzamento non è riesaminabile in Cassazione. La deduzione relativa alla mancata abitazione della località da circa quarant’anni è stata considerata nuova, non essendo indicato dove fosse stata formulata nel giudizio di merito né quale prova la sostenesse; la parziale mancata asfaltatura della strada è stata ritenuta irrilevante. Spese del giudizio di legittimità compensate integralmente per reciproca soccombenza. Dichiarati, per entrambe le impugnazioni e se dovuti, i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1061 c.c.

    Si tratta con tutta evidenza di una valutazione di merito, fondata sul complessivo apprezzamento delle risultanze istruttorie acquisite agli atti del giudizio, che come tale si sottrae al sindacato di questa Corte.

    La censura sull’accertamento della servitù per usucapione non consente alla Cassazione di sostituire una propria valutazione delle prove a quella motivatamente compiuta dal giudice di merito.

  • art. 1064 c.c.

    Il giudice di merito è quindi chiamato a valutare, caso per caso, lo stato dei luoghi, l’ampiezza del diritto di servitù spettante al fondo dominante, i termini del suo effettivo utilizzo da parte dei titolari del detto fondo, nonchè la natura delle opere eseguite sul locus servitutis dal proprietario del fondo servente e la idoneità in concreto delle predette ad incidere sull’esercizio della servitù.

    La concreta compatibilità delle opere sul fondo servente con le modalità di esercizio della servitù va accertata considerando il contenuto del diritto e il suo effettivo utilizzo; le opere sono ammissibili se non aggravano l’esercizio della servitù.

  • art. 1067 c.c.

    All’esito di tale valutazione, che si risolve in un accertamento di fatto in sè stesso non utilmente censurabile in Cassazione, le opere di cui sopra possono essere considerate lecite a condizione che esse non comportino aggravamento dell’esercizio del diritto reale.

    La liceità delle opere dipende dal fatto che non aggravino l’esercizio del diritto di servitù; la valutazione concreta, se adeguatamente compiuta dal giudice di merito, non è utilmente sindacabile in Cassazione.

  • art. 841 c.c.

    Nell’ipotesi di fondo gravato da servitù di passaggio, l’esercizio, da parte del proprietario, della facoltà riconosciutagli dall’art. 841 c.c. di chiudere in qualunque tempo il proprio fondo per proteggerlo dall’ingerenza di terzi deve essere esercitato in modo tale che non ne derivi limitazione al contenuto della servitù e siano adottati mezzi idonei a consentire al titolare di essa la libera e comoda esplicazione, salvo un minimo e trascurabile disagio, del suo diritto; spetta al giudice di merito stabilire quali misure, in concreto, risultino più idonee a contemperare l’esercizio dei due diritti (quello di chiusura del fondo servente e quello di libero e comodo esercizio della servitù da parte del proprietario del fondo dominante) avuto riguardo al contenuto specifico della servitù, alle precedenti modalità del suo esercizio, allo stato e configurazione dei luoghi

    Il proprietario del fondo servente può chiudere il fondo per proteggerlo, purché le modalità adottate non limitino la servitù e ne consentano l’esercizio libero e comodo, tollerandosi soltanto disagi minimi e trascurabili. La scelta delle misure va valutata dal giudice di merito in relazione alle caratteristiche concrete della servitù e dei luoghi.

  • art. 1058 c.c.

    Si tratta con tutta evidenza di una valutazione di merito, fondata sul complessivo apprezzamento delle risultanze istruttorie acquisite agli atti del giudizio, che come tale si sottrae al sindacato di questa Corte.

    La contestazione dell’accertamento del possesso della servitù e delle prove testimoniali attiene alla valutazione di merito e non è riesaminabile in Cassazione nei termini prospettati.

  • art. 2697 c.c.

    Si tratta con tutta evidenza di una valutazione di merito, fondata sul complessivo apprezzamento delle risultanze istruttorie acquisite agli atti del giudizio, che come tale si sottrae al sindacato di questa Corte.

    La Corte non ravvisa una diversa ripartizione dell’onere della prova: il motivo incidentale è respinto perché contrappone alla valutazione complessiva delle prove svolta dal giudice di merito una propria lettura delle risultanze istruttorie.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato (tanto quanto al ricorso principale che a quello incidentale), va dichiarata la sussistenza, ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dei presupposti processuali per l’obbligo di versamento, sia da parte dei ricorrenti principale che di quelli incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per la stessa impugnazione, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso principale e di quello incidentale, ricorrendone i presupposti processuali, è dovuto da ciascun impugnante l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la rispettiva impugnazione.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato (tanto quanto al ricorso principale che a quello incidentale), va dichiarata la sussistenza, ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dei presupposti processuali per l’obbligo di versamento, sia da parte dei ricorrenti principale che di quelli incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per la stessa impugnazione, se dovuto.

    La disposizione ha introdotto nel testo unico sulle spese di giustizia la regola dell’ulteriore contributo unificato per l’impugnazione integralmente respinta, applicata dalla Corte a entrambi i ricorsi.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, sia da parte dei ricorrenti principali che di quelli incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

    L’ulteriore importo è commisurato al contributo unificato dovuto per il ricorso secondo il comma 1-bis, se dovuto.

Massime di principio

  • Il proprietario del fondo servente può chiudere il fondo per proteggerlo dall’ingerenza di terzi, anche quando vi insiste una servitù di passaggio, purché le modalità della chiusura non limitino il contenuto della servitù e consentano al titolare un esercizio libero e comodo, salvo un disagio minimo e trascurabile.
  • La valutazione dell’aggravamento prodotto da un cancello, una sbarra o altro ostacolo va compiuta in concreto, considerando stato e configurazione dei luoghi, ampiezza e contenuto della servitù, modalità pregresse e attuali del transito, esigenze specifiche e caratteristiche delle opere.
  • La mera installazione di un cancello o di un altro dispositivo di chiusura non comporta di per sé aggravamento della servitù: occorre verificare se incida concretamente sul modo di esercizio del passaggio.
  • La valutazione delle prove testimoniali e degli altri elementi istruttori sulla costituzione e sull’esercizio della servitù è riservata al giudice di merito e non è riesaminabile in Cassazione come mera richiesta di una diversa lettura delle risultanze.
  • Una circostanza fattuale dedotta per la prima volta in Cassazione, senza indicazione del momento in cui sarebbe stata allegata nel giudizio di merito né degli elementi probatori pertinenti, non può essere utilizzata per censurare l’accertamento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieServitùProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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