Sentenza n. 2494/2026 - Roma, Sezione 1T
per l’esecuzione, da parte della Questura di Roma, Ufficio Immigrazione e del Ministero dell'Interno, per quanto di rispettiva competenza, dell'ordinanza del Tribunale Ordinario di Roma n. cronol. 2058/2024 del 6 gennaio 2024 pronunciata nella causa R.G. n.1783/2023, rilasciando a Ruiz Rodriguez Jair Rivelino il permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 30, comma 1 lettera 1 D.lgs. 286/98 per coesione familiare prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l'emanazione dello stesso in luogo dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 114, lettera a), D.lgs. 104/2010; e per la nomina, ove occorra, di un “Commissario ad acta”; e per la condanna delle Amministrazioni convenute al risarcimento dei danni derivati dal ritardo nell'esecuzione dell'Ordinanza, da liquidare secondo equo apprezzamento; e fissare, ai sensi dell'art 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., una somma non inferiore a euro 150 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia nell'esecuzione dell'ordinanza del Tribunale Ordinario di Roma n. 2058/2024, relativa al rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni dell'immigrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a., deducendo che l'Amministrazione non aveva eseguito l'ordinanza del Tribunale Ordinario di Roma del 6 gennaio 2024, notificata più volte a partire dal 21 gennaio 2024, con la quale era stato ordinato, tra l'altro, il rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare ai sensi dell'art. 30, comma 1, lett. c), d.lgs. 286/1998. Ha chiesto l'adozione delle misure necessarie per l'esecuzione, anche mediante nomina di un commissario ad acta, nonché il risarcimento dei danni da ritardo e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. In corso di giudizio le Amministrazioni hanno rappresentato di avere validato, il 28 gennaio 2026, l'istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, comunicando che il ricorrente avrebbe potuto recarsi presso il commissariato competente per il ritiro del titolo dopo quaranta giorni dal ricevimento della comunicazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che l'Amministrazione, il 28 gennaio 2026, aveva dato esecuzione all'ordinanza del Tribunale Ordinario di Roma mediante la validazione dell'istanza per il rilascio del permesso di soggiorno. Non sono state quindi adottate le ulteriori misure di ottemperanza richieste, né è stata disposta la nomina del commissario ad acta o la penalità di mora. Tuttavia, il Collegio ha ritenuto che il ritardo nell'esecuzione determinasse una soccombenza virtuale dell'Amministrazione, ponendo a suo carico le spese di giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre oneri di legge, con restituzione del contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 112 e 114 c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza e i poteri del giudice dell'ottemperanza rispetto all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la possibilità di fissare una penalità di mora per il ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto non è stata applicata, essendo sopravvenuta l'esecuzione del provvedimento.
art. 30, comma 1, lett. c), d.lgs. 286/1998
Individua il titolo per il rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare oggetto dell'ordinanza civile da eseguire.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
È richiamato tra le disposizioni applicate alla decisione di improcedibilità.
art. 85, comma 9, c.p.a.
È richiamato tra le disposizioni applicate alla decisione.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, l'amministrazione esegue il provvedimento giurisdizionale oggetto di esecuzione.
- L'esecuzione solo successiva alla proposizione del ricorso per ottemperanza non esclude la soccombenza virtuale dell'amministrazione, che può essere condannata alle spese di giudizio se il ritardo ha reso necessaria l'iniziativa processuale del privato.
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