Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 7688/2026 - Roma, Sezione 3

per ottenere l’esecuzione del giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale di Velletri n. 1024/2025, depositata in data 15.07.2025, pronunciata nell’ambito del giudizio introdotto con ricorso R.G. 6619/2024, inerente l’accertamento del diritto a usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”;

Giustizia amministrativa202601312

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Velletri che aveva riconosciuto il diritto all'accredito sulla Carta docente di complessivi 2.500 euro per cinque anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Velletri n. 1024/2025, passata in giudicato, che le aveva riconosciuto il diritto all'accredito di 500 euro sulla Carta docente per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. Ha dedotto la persistente inerzia del Ministero, nonostante la definitività del titolo giudiziale e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione. Ha chiesto l'assegnazione di un termine per l'adempimento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, la condanna al pagamento di una penalità di mora per ogni violazione o ritardo ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., nonché la condanna alle spese con distrazione in favore del difensore antistatario. Il Ministero si è costituito con formula di stile, senza allegare l'avvenuto adempimento né fornire giustificazioni dell'inerzia.

La decisione

Il TAR ha dichiarato ammissibile il ricorso, ritenendo ritualmente notificato il giudizio e definitivo il titolo da eseguire, e ha affermato la propria competenza territoriale ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a. Nel merito ha accertato l'inottemperanza del Ministero, poiché, decorso il termine dilatorio di 120 giorni, l'Amministrazione non aveva eseguito la sentenza né aveva contestato l'inadempimento o fornito giustificazioni. Il giudice ha ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione alla sentenza del Tribunale di Velletri, assicurando l'accredito e il pagamento delle somme riconosciute, entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza o, se anteriore, dalla sua comunicazione amministrativa. Ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, da attivarsi su richiesta della ricorrente dopo la scadenza del termine assegnato, previa verifica dell'eventuale adempimento. Ha invece respinto, allo stato, la richiesta di astreinte, ritenendo non ancora sussistenti i relativi presupposti e lasciando salva la possibilità di una successiva richiesta in caso di perdurante inottemperanza. Ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV del Ministero, in considerazione della reiterata inerzia amministrativa rilevata in controversie analoghe. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 800 euro per spese di giudizio, oltre accessori se dovuti, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza finalizzato all'esecuzione del giudicato e delle altre pronunce esecutive.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    Fondamento della competenza territoriale del TAR adito nel giudizio di ottemperanza.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    Consente la condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto il TAR ha ritenuto non ancora sussistenti i presupposti per l'astreinte.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'avvio dell'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie derivanti da provvedimenti giudiziari nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326

    Ha modificato la disciplina del termine dilatorio di 120 giorni richiamato dal giudice.

  • art. 34, comma 1, lettera e), c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dell'oggetto del giudizio di ottemperanza, consistente nella verifica della corretta attuazione del giudicato.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale è definitivo, il ricorso è ritualmente notificato e l'amministrazione non ha dato esecuzione alle statuizioni in esso contenute.
  • Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, l'inerzia dell'amministrazione obbligata, non accompagnata dalla prova dell'adempimento o da giustificazioni, integra inottemperanza al giudicato.
  • L'amministrazione è tenuta a conformarsi al giudicato senza discrezionalità sull'an e sul quando dell'adempimento; può residuare soltanto una limitata discrezionalità sulle modalità concrete di esecuzione, senza che difficoltà organizzative, pratiche, economiche o finanziarie possano giustificare la mancata esecuzione.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare un termine per l'adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire, su richiesta dell'interessato, dopo l'inutile scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non è automatica: può essere negata quando, al momento della decisione, non risultino ancora integrati i presupposti per la sua applicazione, restando possibile una successiva richiesta in caso di persistente inottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.