Ordinanza n. 8912/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità e conseguente esclusione dalla prova scritta del concorso interno per 118 posti da Vice Commissario della Polizia di Stato, nonché verbale di correzione degli elaborati
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di inidoneità riportato nelle prove scritte del concorso interno per titoli ed esami indetto il 1° novembre 2024 per l’accesso alla qualifica di Vice Commissario della carriera dei funzionari di Polizia. Gli elaborati, identificati dal numero 1306, avevano ricevuto il punteggio di 18/30 per ciascuna prova, con i giudizi di “elaborato appena sufficiente perché non completo” e “elaborato appena sufficiente”, determinando la non ammissione al prosieguo della procedura. Il ricorrente ha contestato gli atti valutativi, le modalità di apposizione dei giudizi, i criteri fissati dalla commissione, le modalità di svolgimento delle prove, il bando e gli atti successivi nella parte in cui non lo includevano negli elenchi degli ammessi alle prove psicofisiche, attitudinali e orali. Ha chiesto, anche cautelarmente, l’ammissione alla prova orale oppure la ricorrezione degli elaborati da parte di una commissione in diversa composizione, nel rispetto dell’anonimato. Dal testo dell’ordinanza non risultano illustrati analiticamente i singoli vizi di legittimità dedotti, né una decisione di merito sulla fondatezza delle censure.
La decisione
L’ordinanza è stata pronunciata sull’istanza di chiarimenti dell’amministrazione relativa alle modalità di esecuzione della precedente ordinanza cautelare del 12 marzo 2026, n. 1538. Il TAR ha sostituito le istruzioni già impartite, disponendo che il riesame degli elaborati avvenga da parte di una commissione in diversa composizione e con garanzia dell’anonimato. L’amministrazione dovrà eliminare dagli elaborati ogni precedente sottolineatura, numero o segno grafico; sorteggiare, previa comunicazione al ricorrente del luogo e della data per consentirgli di assistere, dieci elaborati per ciascuna prova — cinque di candidati che abbiano superato entrambe le prove scritte e cinque di candidati che non abbiano superato la prima prova — e correggerli contestualmente agli elaborati del ricorrente, previamente anonimizzati. La commissione dovrà inoltre correggere le seconde prove dei candidati i cui elaborati non abbiano raggiunto, nella prima correzione, il punteggio di 18/30. Tutte le operazioni dovranno essere documentate in apposito verbale. Gli esiti della ricorrezione dovranno essere depositati nel giudizio e, in caso di esito positivo, il ricorrente dovrà essere ammesso al prosieguo della procedura con riserva degli esiti del giudizio, ferma la possibilità di un’ammissione a pieno titolo. È stato assegnato all’amministrazione il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento. La trattazione del merito è stata confermata per l’udienza pubblica del 6 ottobre 2026. Non è stata definita la domanda di annullamento né è stato deciso il merito delle censure.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo dispone la ricorrezione di prove concorsuali, le operazioni devono essere organizzate in modo da preservare concretamente l’anonimato degli elaborati e da neutralizzare ogni possibile influenza derivante dalla precedente correzione.
- La ricorrezione disposta in sede cautelare può essere effettuata mediante la valutazione contestuale dell’elaborato del ricorrente e di un campione di elaborati di altri candidati, individuati mediante sorteggio secondo criteri idonei a rendere comparabile il giudizio valutativo.
- La pubblica amministrazione deve documentare in apposito verbale tutte le operazioni esecutive della ricorrezione e depositarne gli esiti nel giudizio, così da consentire il controllo giurisdizionale sull’osservanza delle prescrizioni impartite.
- Qualora la ricorrezione abbia esito positivo, l’amministrazione deve ammettere il candidato al prosieguo della procedura con riserva degli esiti del giudizio, salvo che valuti la sussistenza dei presupposti per un’ammissione a pieno titolo.
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