Cassazione Penale, Sentenza n. 14229/2025 del 11/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte di appello che aveva dichiarato inammissibile il loro appello per mancanza di specificità estrinseca dei motivi. In cassazione contestavano violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che le impugnazioni avevano legittimamente e specificamente contestato la sentenza del Tribunale nella parte in cui erano stati ritenuti sussistenti gli artifici e i raggiri (ovvero che la condotta contestata non sarebbe stata che un semplice inadempimento civilistico e non un reato), e quindi chiedevano la riforma della declaratoria di inammissibilità
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili in quanto manifestamente infondati. Il Collegio ha richiamato e riaffermato il principio della specificità estrinseca dei motivi di impugnazione in appello (e, per correlazione, in cassazione): l'appello deve enunciare e argomentare in modo puntuale i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. Nel caso concreto gli appellanti si limitarono a censure generiche (negazione degli artifici e dei raggiri e richiamo a presunto mero inadempimento civile) senza enucleare e argomentare specificamente i punti decisivi della sentenza di primo grado; perciò la declaratoria di inammissibilità è stata confermata. A norma dell'art. 616 c.p.p. i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma equitativamente determinata in euro tremila
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
Richiama la celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto; principio processuale procedurale richiamato per la forma del contraddittorio nel procedimento
artt. 581, 591, 597, comma 1 cod. proc. pen.
Richiamati per spiegare la natura e i limiti del giudizio di appello nel sistema accusatorio: l'appello non è un giudizio a tutto campo e i poteri del giudice d'appello devono essere delimitati in funzione dell'impugnazione devolutiva
art. 111 Cost.
Invocato a supporto del valore costituzionale della ragionevole durata del processo, che giustifica l'esigenza di evitare impugnazioni generiche e dilatorie
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e a una somma alla Cassa delle ammende
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)
«la necessità della specificità estrinseca dei motivi di appello trova fondamento nella considerazione che essi non sono diretti all'introduzione di un nuovo giudizio, del tutto sganciato da quello di primo grado, ma sono, invece, diretti ad attivare uno strumento di controllo, su specifici punti e per specifiche ragioni, della decisione impugnata... L'impugnazione deve, in altri termini, esplicarsi attraverso una critica specifica, mirata e necessariamente puntuale della decisione impugnata e da essa deve trarre gli spazi argomentativi della domanda di una decisione corretta in diritto ed in fatto...»
Giurisprudenza di legittimità che definisce il principio della specificità estrinseca dei motivi di appello (e, per relazione, dell'impugnazione in cassazione): i rilievi devono essere enunciati e argomentati con riferimento puntuale alle ragioni della decisione impugnata
Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007 (Battistella)
Sostiene la necessità di delimitare e circoscrivere i poteri del giudice di appello per rispettare l'ordine del processo e la ragionevole durata
Massime di principio
- Un appello (e, conseguentemente, il ricorso per cassazione) è inammissibile se i motivi non enunciano e non argomentano specificamente i punti della decisione impugnata che si intendono censurare; le affermazioni generiche o denegatorie non sono sufficienti
- Il ricorrente deve collegare espressamente le proprie censure alle ragioni di fatto e di diritto espresse nella decisione impugnata, indicando quale punto concreto della motivazione si contesta e perché sia errato
- L'appello non è un nuovo grado di merito illimitato: la rivalutazione del fatto è ammessa nei limiti delle questioni effettivamente sollevate con motivi specifici; perciò le parti devono formulare motivi puntuali e circoscritti
- Se l'impugnazione è dichiarata inammissibile per carenza di specificità, il giudice può condannare il ricorrente alle spese processuali e a una somma a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Per evitare l'inammissibilità, in situazioni similari è opportuno: (a) indicare testualmente i passi della sentenza impugnata che si censurano; (b) esporre ragioni di fatto e di diritto con riferimento ai punti specifici; (c) spiegare l'incidenza della censura sull'esito decisorio; (d) allegare, se utile, elementi probatori o riferimenti normativi e giurisprudenziali che supportino la critica
- La tutela del diritto di difesa non giustifica impugnazioni generiche: il diritto a un secondo grado va esercitato attraverso motivi effettivamente necessari e dettagliati, sia per rispetto dell'ordine del processo sia per la ragionevole durata del giudizio
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