Cassazione Penale, Sentenza n. 15061/2026 del 27/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Nicosia ha impugnato il decreto di conferma della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (4 anni) sostenendo che la Corte di appello non ha valutato l'attualità della sua pericolosità sociale. In particolare ha dedotto che la conferma si è basata su precedenti penali e su rapporti con esponenti di vertice della famiglia mafiosa di Sciacca (tra cui Dimino Accurso), fatti però risalenti nel tempo, mentre il prevenuto era detenuto da diversi anni. Perciò la Corte d'appello avrebbe dovuto verificare concretamente la persistenza della pericolosità, considerando la lunga detenzione e il decorso temporale tra i fatti penalmente accertati e la decisione di prevenzione
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, pur operando un sindacato limitato sulla motivazione nei procedimenti di prevenzione, la motivazione dell'organo di merito deve comunque valutare l'attualità della pericolosità; la Corte di appello non ha adeguatamente contestualizzato cronologicamente le emergenze probatorie (condanne e contatti con esponenti mafiosi) rispetto alla lunga detenzione del ricorrente e non ha dimostrato l'attualità della pericolosità. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato il decreto impugnato e ha rinviato il procedimento alla Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio conforme ai principi richiamati (decisione pronunciata il 02/04/2026)
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia)
Il codice contiene le disposizioni sulle misure di prevenzione; nel caso è richiamato il principio che per l'applicazione delle misure personali è necessario accertare l'attualità della pericolosità sociale
art. 4, comma 2, legge 27 dicembre 1956, n. 1423
Stabilisce che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge; ciò limita il sindacato della Cassazione, soprattutto in ordine alla motivazione, salvo che questa sia inesistente o meramente apparente
art. 3-ter, comma 2, legge 31 maggio 1965, n. 575
Richiamato dalla giurisprudenza in tema di limiti del ricorso per cassazione nei procedimenti di prevenzione; conferma il regime speciale di impugnabilità per violazioni di legge
art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011
Richiamato in relazione alla disciplina delle impugnazioni nei procedimenti di prevenzione e alla possibilità di ricorso per cassazione solo per violazione di legge
art. 606, comma 1, cod. proc. pen. (lett. c) e lett. e))
Definisce i motivi di ricorso in Cassazione; la giurisprudenza ha chiarito che nei procedimenti di prevenzione l'illogicità manifesta (lett. e) non è in genere sindacabile, salvo che la motivazione sia inesistente o meramente apparente (lett. c)
Corte costituzionale, sent. n. 106 del 15/04/2015
Ha riconosciuto l'autonomia e la coerenza del sistema delle misure di prevenzione e ha confermato la necessità di evitare un differente grado di sindacato della Cassazione tra misure personali e patrimoniali; richiamata per giustificare un controllo unitario e coerente
Cass. Sez. 6, n. 50128 del 11/11/2016 (Aguì)
Principio secondo cui il giudice deve verificare concretamente la persistenza della pericolosità sociale, specialmente quando sia trascorso un apprezzabile periodo di tempo tra l'accertamento penale e la decisione di prevenzione
Cass. Sez. 6, n. 20577 del 07/07/2020 (Marinello)
Nel caso di sospetta appartenenza mafiosa è necessario accertare l'attualità della pericolosità; la presunzione della stabilità del vincolo associativo può essere impiegata solo se verificata in concreto e non come unico criterio
Sez. U, n. 111 del 30/11/2017 (Gattuso)
Ha chiarito la portata della nozione di attualità della pericolosità sociale per indiziati di appartenere a organizzazioni criminali: è indispensabile l'accertamento dell'attualità
Massime di principio
- Nei procedimenti per misure di prevenzione personali il giudice deve accertare non solo l'esistenza di precedenti penali o i collegamenti con soggetti mafiosi, ma anche l'attualità della pericolosità sociale: fatti storici o contatti risalenti non sono di per sé sufficienti
- La lunga detenzione del proposto è un elemento rilevante che il giudice deve valutare e contestualizzare cronologicamente quando stabilisce la persistenza della pericolosità
- La presunzione di stabilità del vincolo associativo (nei confronti di indiziati di appartenere a mafie) è ammissibile solo come presunzione semplice e va corroborata da elementi concreti e aggiornati; non può essere l'unico fondamento della misura
- In Cassazione, nei procedimenti di prevenzione, il sindacato sulla motivazione è limitato: è ammissibile impugnare la motivazione quando questa sia inesistente o meramente apparente, priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità
- In caso di annullamento per carenza motivazionale la Corte di rinvio dovrà svolgere un nuovo giudizio rispettando l'obbligo di contestualizzare temporalmente le risultanze probatorie e valutare espressamente l'attualità della pericolosità
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