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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-130/23

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 30 maggio 2024. — Vialto Consulting Kft. contro Commissione europea. — Impugnazione – Strumento di assistenza preadesione – Sovvenzioni – Indagini dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) – Sanzioni amministrative – Esclusione dalle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni finanziate dal bilancio generale dell’Unione – Pubblicazione dell’esclusione sul sito Internet della Commissione europea – Proporzionalità delle sanzioni – Omessa menzione dell’assenza di una sentenza definitiva o di una decisione amministrativa definitiva. — Causa C-130/23 P

Giurisprudenza europea62023CJ0130

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte respinge l’impugnazione di Vialto Consulting contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato la sua esclusione per due anni dalle procedure di appalto e di concessione di sovvenzioni finanziate dal bilancio UE, nonché la pubblicazione della sanzione sul sito della Commissione. Vengono esclusi errori di diritto sulla proporzionalità della pubblicazione e sull’obbligo di indicare l’assenza di una decisione definitiva. Di conseguenza, viene respinta anche la domanda di risarcimento danni.

Impugnazione respinta: la pubblicazione sul sito della Commissione dell’esclusione da appalti/sovvenzioni UE è misura distinta dall’esclusione, proporzionata e non invalida per l’omessa indicazione iniziale dell’assenza di una decisione definitiva

La questione giuridica

La Corte è chiamata a stabilire se il Tribunale abbia erroneamente ritenuto: i) conforme al principio di proporzionalità la pubblicazione dell’esclusione sul sito della Commissione, nonostante la motivazione coincidesse sostanzialmente con quella dell’esclusione; ii) conforme all’articolo 106, paragrafo 16, del regolamento n. 966/2012 una pubblicazione che non menzionava l’assenza di una sentenza definitiva o di una decisione amministrativa definitiva; iii) infondata, di conseguenza, la domanda di risarcimento danni.

Principio di diritto

La Corte afferma che, ai sensi dell’articolo 106, paragrafi 16 e 17, del regolamento n. 966/2012, la pubblicazione dell’esclusione sul sito della Commissione è una misura autonoma e complementare rispetto all’esclusione, finalizzata a rafforzarne l’effetto dissuasivo e quindi a tutelare gli interessi finanziari dell’Unione; essa può essere motivata dagli stessi fatti posti a base dell’esclusione, purché la misura di pubblicazione sia oggetto di una giustificazione propria. Inoltre, l’omessa indicazione nella pubblicazione dell’assenza di una sentenza definitiva o di una decisione amministrativa definitiva non vizia la legittimità della decisione di esclusione quando tale indicazione era prevista nel testo della decisione stessa e l’omissione riguarda solo l’esecuzione/visualizzazione della pubblicazione, non il procedimento di adozione dell’atto.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 296, secondo comma, TFUE
  • Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
  • Articolo 105 bis del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
  • Articolo 106 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
  • Articolo 108 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
  • Regolamento (UE) 2015/1929
  • Regolamento (UE) 2015/323
  • Regolamento (CE) n. 1085/2006
  • Regolamento (CE) n. 718/2007
  • Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013
  • Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96

Impugnazione sulla pubblicazione dell’esclusione e sulla proporzionalità

La pronuncia riguarda un ricorso per impugnazione proposto da Vialto Consulting Kft. contro la sentenza del Tribunale nella causa T-537/18. La società contestava la decisione della Commissione che l’aveva esclusa per due anni da procedure di appalto, sovvenzione e altri strumenti finanziari UE, disponendo anche la pubblicazione dell’esclusione sul sito istituzionale.

Fatti e procedimento principale

Vialto partecipava, nell’ambito di un progetto IPA per la digitalizzazione del sistema di identificazione delle parcelle agricole in Turchia, a un consorzio affidatario di un contratto di servizi. A seguito di un’indagine OLAF per sospetta corruzione o frode, la società aveva rifiutato di fornire talune informazioni durante un controllo presso i suoi locali. La Commissione, sulla base del regolamento finanziario allora applicabile, ha disposto l’esclusione e l’iscrizione nel sistema EDES, nonché la pubblicazione della misura sul proprio sito Internet.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 105 bis del regolamento n. 966/2012, relativo al sistema di individuazione precoce e di esclusione;
  • l’articolo 106, paragrafi 1, 2, 3, 16 e 17, del medesimo regolamento, che disciplina le cause di esclusione, i criteri di proporzionalità e la pubblicazione delle informazioni;
  • il considerando 21 del regolamento 2015/1929, che ha introdotto/rafforzato la possibilità di pubblicazione a fini deterrenti;
  • l’articolo 296, secondo comma, TFUE sul dovere di motivazione.

Primo motivo di impugnazione: proporzionalità della pubblicazione

Vialto sosteneva che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto proporzionata la pubblicazione, benché la motivazione della Commissione fosse sovrapponibile a quella dell’esclusione e non specifica rispetto alla pubblicazione. Contestava inoltre che tale misura fosse realmente idonea a tutelare gli interessi finanziari dell’Unione.

La Corte respinge tali censure. Osserva anzitutto che la norma distingue chiaramente tra esclusione e pubblicazione: la seconda è una misura autonoma, adottabile per rafforzare l’effetto dissuasivo della prima. Richiama poi il considerando 21 del regolamento 2015/1929, secondo cui la pubblicazione serve proprio a prevenire la reiterazione delle condotte irregolari.

Quanto alla motivazione, la Corte rileva che la decisione controversa spiegava che la pubblicazione era giustificata dal fatto che Vialto aveva impedito all’OLAF di condurre l’indagine e che ciò aveva compromesso la tutela degli interessi finanziari dell’Unione. Tale motivazione è considerata sufficiente, anche se non separa in modo rigoroso gli elementi a fondamento dell’esclusione e quelli a fondamento della pubblicazione.

Rapporto tra i criteri di proporzionalità dell’esclusione e della pubblicazione

La Corte precisa che l’articolo 106, paragrafo 17, lettera b), rinvia, per verificare la proporzionalità della pubblicazione, ai criteri del paragrafo 3, che riguardano le decisioni di esclusione e/o sanzione pecuniaria. Ne deriva che non è necessario che la valutazione della pubblicazione si fondi su elementi del tutto diversi da quelli usati per l’esclusione. È sufficiente che ciascuna misura sia giustificata in modo autonomo.

Idoneità della pubblicazione a tutelare gli interessi finanziari dell’Unione

La Corte conferma che la pubblicazione, rafforzando l’effetto deterrente dell’esclusione, contribuisce anch’essa, in via mediata ma reale, alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione. La tesi secondo cui servirebbe solo a dissuadere terzi non esclude questa finalità, perché prevenire future violazioni degli operatori economici è coerente con la protezione del bilancio UE.

Secondo motivo di impugnazione: omissione dell’indicazione sull’assenza di decisione definitiva

Vialto contestava che la pubblicazione non indicasse l’assenza di una sentenza definitiva o di una decisione amministrativa definitiva, come richiesto dall’articolo 106, paragrafo 16, secondo comma.

La Corte respinge anche questo motivo. Precisa che l’omissione nella visualizzazione/pubblicazione sul sito non riguarda il procedimento di adozione della decisione della Commissione, bensì un fatto successivo. Inoltre, la decisione impugnata prevedeva espressamente l’indicazione dell’assenza di una decisione definitiva: non vi è dunque alcuna illegittimità dell’atto impugnato. La circostanza che la Commissione abbia poi rimediato all’omissione è irrilevante ai fini della legittimità originaria della decisione.

Terzo motivo di impugnazione: domanda risarcitoria

La domanda di risarcimento danni era fondata sugli stessi asseriti illeciti dedotti nei primi due motivi. Poiché questi ultimi sono respinti, viene necessariamente respinto anche il terzo motivo e, con esso, l’intera impugnazione.

Dispositivo e spese

La Corte respinge integralmente l’impugnazione e condanna Vialto Consulting Kft. a sopportare, oltre alle proprie, le spese della Commissione europea.

Principio affermato

La pubblicazione dell’esclusione di un operatore economico sul sito della Commissione, prevista dall’articolo 106, paragrafo 16, del regolamento n. 966/2012, è una misura distinta dall’esclusione e finalizzata a rafforzarne l’effetto deterrente; essa è legittima quando è motivata in modo sufficiente e proporzionato, anche se i fatti posti a base della pubblicazione coincidono con quelli dell’esclusione. L’eventuale omissione, nella pubblicazione, dell’indicazione relativa all’assenza di una decisione definitiva non invalida la decisione di esclusione se tale indicazione risulta prevista nell’atto stesso e l’omissione attiene solo all’esecuzione della pubblicazione.

Come è indicizzato

Materieappalti pubblici uesovvenzioni uesanzioni amministrativeproporzionalitàtutela degli interessi finanziari dell’unione

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