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Sentenza

Sentenza del 27/10/2020 n. 1175 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Imposta di registro - cessione di quote - riqualificazione - cessione di azienda - non è possibile.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'ufficio aveva riqualificato la cessione totalitaria di quote sociali come una cessione di azienda, sostenendo che dovesse applicarsi l'imposta di registro in misura proporzionale sul valore dei beni trasferiti; il contribuente ha contestato tale riqualificazione sostenendo la diversa natura giuridica e patrimoniale dei due istituti.

La decisione

Il giudice ha ritenuto che l'ufficio non possa riqualificare la cessione totalitaria di quote in una cessione di azienda al fine di applicare l'imposta di registro in misura proporzionale. È stato indicato che l'acquisizione delle quote lascia invariati i patrimoni delle società coinvolte e non produce gli effetti tipici della cessione d'azienda (come il trasferimento diretto dei beni, il subentro generalizzato nei rapporti con i terzi e la sostanziale fusione economica), per cui l'applicazione di una tassazione proporzionale per cessione d'azienda non è ammissibile.

Norme richiamate

  • DPR 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro)

    La norma sull'imposta di registro distingue gli eventi imponibili tipici (tra cui la cessione d'azienda) e non consente che si riqualifichino automaticamente contratti di diversa natura quando mancano gli elementi sostanziali della cessione d'azienda.

  • Codice Civile (principi relativi alla cessione d'azienda e al trasferimento di partecipazioni)

    La disciplina civilistica evidenzia la differente natura giuridica tra trasferimento di quote (trasferimento della partecipazione societaria) e cessione di azienda (trasferimento dell'insieme organizzato di beni), con riflessi diversi verso i terzi; ciò supporta la distinzione ai fini fiscali.

Massime di principio

  • La cessione totalitaria di quote e la cessione d'azienda sono istituti distinti: non è sufficiente la coincidenza dell'acquirente perché l'operazione sia riqualificata come cessione d'azienda.
  • Per poter qualificare un trasferimento come cessione d'azienda occorrono elementi sostanziali (trasferimento dei beni strumentali, clientela, organizzazione e subentro nei rapporti con i terzi) e non solo il passaggio della proprietà delle quote.
  • L'onere di dimostrare la sussistenza della cessione d'azienda grava sull'ufficio; senza prove concrete degli elementi tipici della cessione d'azienda la riqualificazione non è ammissibile.
  • In operazioni di trasferimento quote, è utile documentare chiaramente che non c'è trasferimento materiale dell'azienda (atti, registri, delibere sociali, continuità patrimoniale) per difendersi da possibili contestazioni dell'amministrazione finanziaria.
  • Esiste un rischio di riqualificazione quando, oltre al trasferimento delle quote, si verificano fatti concreti tipici della cessione d'azienda (consegna di beni, subentro contrattuale, spostamento dell'organizzazione e dei dipendenti): in tali casi l'amministrazione potrà avere argomenti più solidi per chiedere tassazione proporzionale.

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