Sentenza n. 6808/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 00124/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione regionale di decadenza totale dal regime di aiuti per il ritiro ventennale dei seminativi dalla produzione e di recupero di euro 147.175,46, oltre accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria di aiuti)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva impugnato in primo grado la decadenza totale dal regime di aiuti previsto dal Regolamento (CEE) n. 2078/92, Misura F, disposta dalla Regione Basilicata sulla base di uno scostamento superiore al 20% tra la superficie dichiarata nelle domande del 1997, 1998 e 1999, pari a 16,01 ettari, e quella ritenuta ammissibile mediante ortofoto e fotointerpretazione, pari a 11,8522 ettari. In appello ha dedotto: l'inattendibilità dell'accertamento aerofotogrammetrico, svolto senza sopralluogo e con immagini in bianco e nero a bassa risoluzione; l'erroneità del calcolo dello scostamento e della scelta della superficie dichiarata inizialmente come parametro di riferimento, anziché delle superfici successivamente ridotte; la violazione dell'art. 21-nonies l. 241/1990, ritenendo il provvedimento soggetto ai limiti dell'autotutela; la prescrizione del credito di recupero, quinquennale o, in subordine, decennale; nonché l'erroneità della condanna alle spese del primo grado. A seguito della verificazione disposta in appello, la ricorrente ha dedotto con motivi aggiunti che lo scostamento effettivo fosse inferiore al 20% e consentisse, al più, una decadenza parziale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e i motivi aggiunti, riformando integralmente la sentenza del TAR Basilicata e accogliendo il ricorso di primo grado. La verificazione, non contestata dalle parti e adeguatamente motivata, ha determinato la superficie eleggibile in 13,284 ettari secondo l'analisi delle ortofoto e in 14,71 ettari secondo l'analisi multispettrale e multitemporale, in entrambi i casi con uno scostamento inferiore al 20% rispetto ai 16,01 ettari dichiarati. Mancava quindi il presupposto per la decadenza totale previsto dall'art. 5, comma 2, del D.M. 159/1998; l'amministrazione avrebbe potuto eventualmente adottare una decadenza parziale, previa riedizione del potere e ove ne ricorressero i presupposti. Il primo motivo, integrato dai motivi aggiunti, è stato accolto per difetto di istruttoria e insussistenza dei presupposti della decadenza totale. Il secondo, il terzo e il quinto motivo sono stati assorbiti per carenza di utilità ulteriore; il quarto è stato esaminato ai fini conformativi e respinto, poiché la decadenza dagli aiuti costituisce esercizio di un potere vincolato disciplinato dall'art. 5 del D.M. 159/1998 e non autotutela soggetta all'art. 21-nonies l. 241/1990. Il sesto motivo è stato assorbito, con conseguente riforma del capo sulle spese. AGEA e Regione Basilicata sono state condannate in solido alle spese del doppio grado, quantificate in euro 4.000 oltre accessori, e ai compensi del verificatore, pari a euro 4.500.
Norme richiamate
Regolamento (CEE) n. 2078/1992
Disciplina il regime di aiuti agroambientali, compresa la Misura F relativa al ritiro ventennale dei seminativi dalla produzione.
D.M. 27 marzo 1998, n. 159, art. 5, comma 2
Prevede la decadenza totale dal regime di aiuti in presenza dello scostamento rilevante tra superficie dichiarata e superficie ammissibile; il giudice ha ritenuto non integrata la soglia applicabile perché lo scostamento accertato era inferiore al 20%.
D.M. 27 marzo 1998, n. 159, artt. 2, 3 e 5
Disciplina i presupposti e le conseguenze della difformità tra superfici dichiarate ed eleggibili, consentendo, secondo quanto rilevato nei motivi aggiunti, una decadenza parziale quando non ricorrono i presupposti della decadenza totale.
art. 21-nonies l. 241/1990
Non si applica alla decadenza dagli aiuti, poiché questa costituisce esercizio di un potere vincolato specificamente disciplinato dal D.M. 159/1998 e non annullamento d'ufficio in autotutela.
Regolamento (CEE) n. 809/2014
Richiamato dall'appellante in relazione alle modalità di controllo delle superfici dichiarate.
D.M. politiche agricole 27 marzo 1998, n. 159
Individua la disciplina nazionale applicabile ai controlli e alle conseguenze delle difformità delle superfici nell'ambito del regime di aiuti.
art. 26, comma 3, D.M. politiche agricole, alimentari e forestali 22 dicembre 2009, n. 30125
Richiamato dall'appellante in relazione alla determinazione della superficie rilevante ai fini del controllo.
art. 4, comma 3, Regolamento (CE) 7 dicembre 2006, n. 1975/2006
Richiamato dall'appellante in relazione ai criteri di controllo e verifica delle superfici oggetto di aiuto.
art. 2948, n. 4, c.c.
Invocato dall'appellante per sostenere l'applicazione del termine quinquennale di prescrizione del credito di recupero; la questione è stata assorbita.
art. 2946 c.c.
Invocato in subordine dall'appellante per sostenere l'intervenuta prescrizione decennale degli aiuti percepiti anteriormente al 2013; la questione è stata assorbita.
artt. 91 e 92 c.p.c.
Richiamati in relazione alla regolazione delle spese del giudizio di primo grado; il relativo motivo è stato assorbito.
artt. 36 e 57 c.p.a.
Richiamati dall'appellante in materia di spese processuali.
Massime di principio
- Quando la disciplina degli aiuti agricoli collega la decadenza totale a uno scostamento superiore a una determinata soglia tra superficie dichiarata e superficie ammissibile, la decadenza totale non può essere disposta se l'accertamento tecnico, anche mediante verificazione giudiziale, evidenzia uno scostamento inferiore alla soglia; in tal caso può eventualmente procedersi a una decadenza parziale, ove ne ricorrano i presupposti.
- La verifica della superficie ammissibile deve essere sorretta da un'istruttoria tecnicamente attendibile e adeguatamente motivata; qualora l'accertamento dell'amministrazione non dimostri il superamento della soglia prevista per la decadenza totale, il provvedimento sanzionatorio deve essere annullato.
- La decadenza dal regime di aiuti agricoli prevista dalla disciplina speciale costituisce esercizio di un potere vincolato e non annullamento d'ufficio in autotutela; pertanto, non è soggetta ai limiti temporali e sostanziali dell'art. 21-nonies l. 241/1990.
- L'annullamento della decadenza totale non impedisce all'amministrazione di rieditare il potere e adottare, ove ne ricorrano i presupposti, gli atti conseguenti alla difformità accertata, compresa una eventuale decadenza parziale, nel rispetto dell'effetto conformativo della sentenza.
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