Tribunale, Sentenza T-43/22
Judgment of the General Court (Second Chamber) of 21 December 2022. — Sanrio Co. Ltd v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for EU word mark SANRIO CHARACTERS – Earlier EU word mark CARACTÈRE – Relative ground for refusal – No likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EC) No 207/2009 (now Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-43/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha esaminato il ricorso di Sanrio contro la decisione della commissione di ricorso EUIPO che aveva accolto in parte l’opposizione del marchio CARACTÈRE contro la domanda SANRIO CHARACTERS. Ha confermato la distintività normale del marchio anteriore e ha riconosciuto una bassa somiglianza visiva e fonetica tra i segni, con neutralità del raffronto concettuale per una parte del pubblico. Tuttavia, ha ritenuto che per alcuni prodotti e servizi la somiglianza con i beni coperti dal marchio anteriore fosse troppo debole per giustificare una probabilità di confusione, annullando così la decisione solo in parte.
Opposizione a marchio UE: esclusione della probabilità di confusione tra SANRIO CHARACTERS e CARACTÈRE per parte dei prodotti/servizi, con annullamento parziale della decisione EUIPO.
La questione giuridica
Se, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, sussistesse una probabilità di confusione tra il segno richiesto SANRIO CHARACTERS e il marchio anteriore CARACTÈRE in relazione ai prodotti e servizi contestati, tenendo conto della distintività del marchio anteriore, della somiglianza dei segni e del grado di somiglianza dei prodotti/servizi.
Principio di diritto
Il Tribunale ha affermato che, pur in presenza di un marchio anteriore dotato di distintività normale e di una certa somiglianza visiva e fonetica tra i segni, la probabilità di confusione può essere esclusa quando la somiglianza tra i segni resta soltanto bassa e la somiglianza tra i prodotti o servizi è appena lieve; per contro, la probabilità di confusione sussiste per i prodotti e servizi identici o simili in misura almeno non trascurabile. Ne consegue l’annullamento parziale della decisione EUIPO limitatamente ai servizi di vendita all’ingrosso/dettaglio di taluni articoli e ai dispositivi di sicurezza di classe 9, con rigetto del ricorso per il resto.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 72, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 95 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 188 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
Probabilità di confusione tra SANRIO CHARACTERS e CARACTÈRE
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Sanrio Co. Ltd avverso una decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione al marchio UE. La controversia verte sull’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, nel contesto di una domanda di registrazione del segno denominativo SANRIO CHARACTERS contro il marchio anteriore CARACTÈRE.
Fatti e procedimento amministrativo
Sanrio aveva depositato nel 2014 la domanda di registrazione del marchio UE SANRIO CHARACTERS per prodotti e servizi delle classi 9, 14, 18, 24, 25 e 35. Miroglio Fashion Srl aveva proposto opposizione fondandosi sul marchio anteriore UE CARACTÈRE, registrato per, tra l’altro, "purses" in classe 18 e "clothing" in classe 25. L’opposizione era basata sul motivo relativo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b); in seguito, l’EUIPO aveva richiesto e ottenuto la prova dell’uso effettivo del marchio anteriore.
La divisione di opposizione aveva accolto l’opposizione solo in parte. La commissione di ricorso aveva poi confermato in parte il rigetto della domanda, ritenendo sussistente una probabilità di confusione per diversi prodotti e servizi delle classi 9, 18, 25 e 35.
Questioni preliminari di ricevibilità
Il Tribunale ha dichiarato irricevibile il rinvio generico della ricorrente agli atti depositati nel procedimento amministrativo, poiché una tale formula non consente di collegare chiaramente le argomentazioni ai motivi dedotti nel ricorso.
Ha inoltre dichiarato irricevibili gli allegati A.6, A.7 e A.8, prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale, perché il sindacato giurisdizionale sulle decisioni delle commissioni di ricorso deve svolgersi sulla base del contesto fattuale e giuridico esistente dinanzi alla commissione di ricorso. Tali documenti non potevano essere utilizzati per mutare l’oggetto della controversia amministrativa.
Normativa applicabile
Quanto alla normativa sostanziale, il Tribunale ha applicato il regolamento n. 207/2009, poiché la domanda di registrazione era stata depositata il 5 febbraio 2014. Sotto il profilo procedurale, invece, ha applicato il regolamento (UE) 2017/1001, in quanto le norme di procedura si applicano, in linea di principio, dalla loro entrata in vigore. Le disposizioni materiali dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 e del regolamento 2017/1001 sono state considerate identiche.
Pubblico di riferimento e comparazione dei prodotti/servizi
Il Tribunale ha confermato l’analisi della commissione di ricorso sul pubblico rilevante: per la maggior parte dei prodotti e servizi si tratta del pubblico generale, con livello di attenzione da medio ad elevato a seconda della natura e del prezzo dei beni; per i servizi di vendita all’ingrosso, il pubblico è professionale e più attento.
Quanto alla comparazione dei prodotti e servizi, ha confermato che:
- i beni di classe 25 coperti dalla domanda e identificati come "clothing" sono identici ai capi di abbigliamento del marchio anteriore;
- vari articoli di classi 18 e 25, nonché alcuni servizi di classe 35, sono simili al marchio anteriore;
- i prodotti di classe 9 indicati nella decisione impugnata presentano solo una somiglianza molto debole, o comunque non significativa, con l’abbigliamento coperto dal marchio anteriore.
Distintività del marchio anteriore CARACTÈRE
Il Tribunale ha respinto la tesi secondo cui il segno CARACTÈRE sarebbe descrittivo o quasi privo di distintività. Ha ricordato che in una precedente sentenza aveva già escluso che il marchio fosse descrittivo o privo di capacità distintiva ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009.
Ha inoltre osservato che il fatto che alcune autorità nazionali abbiano assunto decisioni diverse sulla registrabilità di termini equivalenti non è decisivo nel sistema autonomo del marchio dell’Unione. Ne ha concluso che il marchio anteriore possiede una distintività intrinseca normale, non elevata ma sufficiente per la protezione ordinaria.
Comparazione dei segni
Sul piano visivo, il Tribunale ha ritenuto che i segni non siano identici, ma condividano otto lettere nella stessa sequenza. Ha quindi confermato solo una bassa somiglianza visiva.
Sul piano fonetico, ha considerato eccessiva la valutazione della commissione di ricorso, rilevando che la presenza del termine SANRIO nel segno richiesto e le differenze di pronuncia tra CARACTÈRE e CHARACTERS comportano soltanto una bassa somiglianza fonetica.
Sul piano concettuale, il Tribunale ha distinto i pubblici di lingua inglese e non inglese. Per il pubblico anglofono, il segno richiesto richiama l’idea di "characters of Sanrio", mentre il marchio anteriore richiama il concetto di "character": vi è quindi una differenza concettuale chiara. Per il pubblico non anglofono, invece, in una parte dei casi il raffronto concettuale è impossibile; nell’altra, il segno SANRIO CHARACTERS è percepito come combinazione fantasiosa senza un significato autonomo, per cui il raffronto resta neutro e non conduce a una vera similarità concettuale.
Valutazione globale della probabilità di confusione
Applicando il principio di interdipendenza tra i fattori, il Tribunale ha considerato:
- distintività normale del marchio anteriore;
- somiglianza dei prodotti/servizi variabile da identica a lieve;
- somiglianza tra i segni soltanto bassa sul piano visivo e fonetico;
- raffronto concettuale neutro o, per una parte del pubblico, differente.
Da ciò ha tratto una conclusione differenziata. Ha confermato la probabilità di confusione per i prodotti e servizi effettivamente identici o comunque sufficientemente simili all’abbigliamento coperto dal marchio CARACTÈRE. Ha invece ritenuto errata la decisione impugnata nella parte in cui estendeva il rischio di confusione a servizi di vendita all’ingrosso e al dettaglio relativi a borse, calzature, copricapi e articoli sportivi, nonché ai prodotti di classe 9 indicati nella parte dispositiva, poiché in tali casi la somiglianza con i beni del marchio anteriore era solo debole e non bastava, neppure considerando la distintività normale del marchio anteriore, a giustificare il rifiuto di registrazione.
Dispositivo e spese
Il Tribunale ha quindi annullato la decisione EUIPO solo nella parte relativa ai servizi di classe 35 e ai prodotti di classe 9 sopra indicati, rigettando il ricorso per il resto. Quanto alle spese, ha disposto che ciascuna parte sopporti le proprie, in ragione della soccombenza reciproca parziale.
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