Sentenza del 13/04/2016 n. 94 - Comm. Trib. Prov. Novara
Avviso di accertamento Irpef, Iva, Irap, altro - Sanzioni - Irretroattivtà
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'applicazione, a violazioni commesse nel 2009, di una disciplina sanzionatoria introdotta successivamente, nel 2012, ritenendo violato il principio di irretroattività delle sanzioni. La questione riguardava in particolare l'interpretazione dell'art. 8, comma 3, del d.l. n. 16/2012 e la possibilità di applicare retroattivamente la nuova disciplina quando più favorevole al contribuente.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stata ritenuta legittima l'applicazione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, delle sanzioni previste dalla disciplina del 2012 a violazioni commesse nel 2009, poiché la nuova disciplina risultava più favorevole. L'art. 8, comma 3, del d.l. n. 16/2012 consente infatti l'applicazione della sanzione più favorevole anche a violazioni anteriori alla sua entrata in vigore, in deroga al generale principio di irretroattività in materia sanzionatoria.
Norme richiamate
Art. 8, comma 3, del decreto-legge n. 16/2012
La disposizione consente di applicare la disciplina sanzionatoria sopravvenuta anche a violazioni commesse anteriormente, quando essa è più favorevole al contribuente.
Principio di irretroattività delle sanzioni tributarie
Il principio impedisce, in via generale, l'applicazione retroattiva di una disciplina sanzionatoria più gravosa, ma non esclude l'applicazione retroattiva della disciplina successiva più favorevole quando ciò sia previsto dalla legge.
Massime di principio
- In materia tributaria, una nuova disciplina sanzionatoria più favorevole può essere applicata anche a violazioni commesse prima della sua entrata in vigore, se una specifica disposizione legislativa ne consente l'applicazione retroattiva.
- Il principio di irretroattività opera soprattutto a tutela del contribuente contro l'applicazione di sanzioni più severe; non impedisce, quando previsto dalla legge, l'applicazione del trattamento sanzionatorio più favorevole.
- Per valutare la legittimità delle sanzioni occorre confrontare la disciplina vigente al momento della violazione con quella successiva e verificare quale sia concretamente più favorevole.
- La retroattività favorevole non è automatica in ogni caso: deve risultare dalla normativa applicabile e richiede una corretta individuazione della violazione e del trattamento sanzionatorio comparabile.
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