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Ordinanza

Ordinanza n. 15708/2026 - Roma, Sezione 3Q

Giustizia amministrativa202605378

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inerzia o mancata ottemperanza alla sentenza del Tribunale Ordinario di Velletri, Sezione Lavoro, n. 687/2021, passata in giudicato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza n. 687/2021 del Tribunale Ordinario di Velletri, Sezione Lavoro, pubblicata il 22 aprile 2021, notificata il 1° giugno 2021 e passata in giudicato. Il testo non specifica il contenuto delle statuizioni da eseguire né descrive le singole censure o le condotte ministeriali contestate.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso la domanda di ottemperanza. Ha disposto che il Ministero depositi, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, una relazione documentata sui fatti di causa, con particolare riferimento alle censure dedotte. Il mancato, tardivo o insufficiente adempimento potrà essere valutato ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. La trattazione del merito è stata rinviata alla camera di consiglio del 15 dicembre 2026.

Norme richiamate

  • artt. 63, comma 1, e 64, comma 3, c.p.a.

    Ritenuto necessario ai fini del decidere acquisire dall’Amministrazione resistente – in virtù di quanto previsto e consentito dagli artt. 63, comma 1, e 64, comma 3, cod. proc. amm. – una documentata relazione sui fatti di causa, con particolare riferimento alle censure dedotte in giudizio;

    Il giudice può acquisire dall’amministrazione una relazione documentata sui fatti rilevanti per decidere, anche con specifico riguardo alle censure formulate.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Ritenuto che l’Amministrazione debba provvedere – entro il termine perentorio indicato in dispositivo – al predetto incombente, il cui mancato, tardivo o insufficiente espletamento potrà essere valutato ai sensi e per gli effetti dell’art. 64, comma 4, cod. proc. amm.;

    Il mancato, tardivo o insufficiente adempimento dell’incombente istruttorio da parte dell’amministrazione può essere valutato ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo

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