Sentenza del 30/11/2022 n. 35191 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza che aveva accolto il ricorso del contribuente condannando l'Ufficio alla restituzione di Euro 68.759,00 (oltre interessi). L'Ufficio deduceva un unico motivo di cassazione per violazione di norme processuali e tributarie (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), sostenendo che l'istanza di rimborso presentata dal contribuente il 17/11/2010 fosse decaduta per il decorso del termine quadriennale previsto dall'art. 38 D.P.R. n. 602/1973 e che il termine sarebbe dovuto decorrere dal momento del versamento; alternativamente l'Ufficio censurava la decisione della C.T.R. sulla decorrenza del termine in relazione alla pronuncia della Corte di Giustizia. In primo grado il contribuente aveva impugnato una cartella per Euro 13.351,00 chiedendo l'applicazione della riduzione del 50% prevista dall'art. 19, comma 4‑bis T.U.I.R. sull'incentivo all'esodo e la restituzione dell'ulteriore importo complessivo versato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso dell'Agenzia inammissibile. Ha ritenuto che la C.T.R. avesse escluso dal giudizio, per inammissibilità, le eccezioni sollevate dall'Ufficio (tra cui la decadenza ai sensi dell'art. 38 DPR 602/1973) perché introdotte in appello e quindi precluse dall'art. 57 D.Lgs. 546/1992. La Cassazione ha osservato che l'impugnazione non ha colpito la ratio decidendi della sentenza impugnata (la statuizione di inammissibilità delle eccezioni), e che le eventuali considerazioni sul merito inserite dalla C.T.R. erano argomentazioni ad abundantiam non suscettibili di sindacato per difetto di interesse. Conseguentemente è stata confermata la sentenza favorevole al contribuente e rigettato il ricorso dell'Agenzia; quest'ultima è stata condannata alle spese di Cassazione (liquidate in Euro 6.000,00 oltre oneri).
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38
Disciplina il termine decadenziale per le istanze di rimborso (48 mesi dalla trattenuta/versamento). La questione sulla decorrenza del termine è stata sollevata dall'Ufficio ma non esaminata nel merito perché l'eccezione è stata ritenuta inammissibile per essere stata introdotta in appello.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21
Norma citata nella doglianza principale (violazione e falsa applicazione). Il vizio dedotto dall'Agenzia non è stato ritenuto idoneo a colpire la ratio decidendi della C.T.R.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57
Stabilisce il divieto di proporre nuove eccezioni in appello che alterino il perimetro della controversia. La C.T.R. ha ritenuto inammissibili le eccezioni sollevate dall'Ufficio in appello in forza di questa norma, statuizione che ha formato giudicato interno e non è stata efficacemente censurata in Cassazione.
T.U.I.R. (D.P.R. sul Tuir), art. 19, comma 4‑bis
Prevede la riduzione del 50% dell'imposta su taluni emolumenti legati all'esodo incentivato. La C.T.R. e il primo giudice hanno ritenuto applicabile la riduzione e, perciò, il contribuente aveva diritto al rimborso delle ritenute indebitamente operate.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1‑quater
Richiamato limitatamente alla non applicazione della norma che regola l'esenzione dalle spese per le pubbliche amministrazioni: la sentenza segnala che, essendo soccombente un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale, la norma non si applica nel caso concreto.
Massime di principio
- Non è possibile introdurre in appello nuove eccezioni che modificano i fatti rilevanti già dedotti in primo grado: tali eccezioni sono precluse dall'art. 57 D.Lgs. 546/1992 e la loro proposizione può rendere inammissibile la difesa che le fonda.
- Se il giudice d'appello (o la C.T.R.) dichiara inammissibile un'eccezione per preclusione processuale, la questione non può essere riesaminata in Cassazione salvo che la ratio decidendi venga efficacemente impugnata; eventuali considerazioni sul merito rese ad abundantiam non aprono interesse all'impugnazione di quelle parti.
- La decorrenza del termine decadenziale per il rimborso (art. 38 DPR 602/1973) è una questione che va tempestivamente eccepita e provata; sollevare tale censura tardivamente e in via inammissibile impedisce il sindacato sostanziale sul punto.
- Nel contenzioso relativo a incentivi all'esodo, l'eventuale diritto alla riduzione d'imposta (es. art. 19, comma 4‑bis TUIR) se riconosciuto può dare luogo al rimborso delle ritenute trattenute illegittimamente.
- Quando la parte soccombente è una pubblica amministrazione difesa dallo Stato, le regole sulla liquidazione del contributo unificato e sulle spese possono avere trattamenti particolari; occorre verificare l'applicabilità di norme come l'art. 13 DPR 115/2002 caso per caso.
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