Sentenza n. 147/2026 - Catania, Sezione 4
per l'annullamento della revoca del nulla osta al lavoro per cittadini stranieri emanato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Catania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro, adottata dallo Sportello Unico per l'Immigrazione regionale per mancata presentazione di documenti
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro, deducendo la violazione delle garanzie del contraddittorio procedimentale e l'omessa valutazione della propria consolidata integrazione nel tessuto sociale. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva e, soprattutto, per mancata notifica all'amministrazione che aveva adottato l'atto, ossia la Regione. Il TAR ha rilevato che il provvedimento recava il timbro della Regione e che il ricorso non era stato notificato a tale amministrazione, mentre era stato notificato al Ministero dell'Interno e all'Ufficio Territoriale del Governo. È stata inoltre esaminata la possibilità di decidere la causa con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., nonostante la mancata comparizione del difensore del ricorrente.
La decisione
Il TAR ha deciso la controversia con sentenza in forma semplificata, ritenendo che la mancata comparizione del difensore della parte ricorrente non impedisse la definizione immediata del giudizio ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, ai sensi dell'art. 41 c.p.a., l'azione di annullamento deve essere notificata all'amministrazione che ha emanato l'atto impugnato, individuata nella Regione. La mancata notifica ha determinato un originario e assoluto difetto del contraddittorio. La notifica alle altre amministrazioni coinvolte non ha potuto supplire all'omissione, poiché la questione dell'eventuale difetto di attribuzione o incompetenza presuppone la rituale instaurazione del giudizio nei confronti dell'autorità emanante. Il TAR ha escluso l'errore scusabile ex art. 37 c.p.a., non ravvisando né obiettiva incertezza normativa né grave impedimento di fatto. Non è stata disposta la rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a., perché non si trattava di notificazione nulla, ma di notificazione radicalmente inesistente, in quanto del tutto omessa. Le spese sono state compensate, salvo il contributo unificato, rimasto a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti; la mancata comparizione della parte non impedisce la decisione immediata, poiché l'obbligo di sentire le parti opera nei confronti di quelle comparse.
art. 41 c.p.a.
qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso, a pena di decadenza, deve essere notificato entro il termine di legge alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato
Individua come destinataria necessaria della notifica l'amministrazione emanante; l'omessa notifica determina l'inammissibilità del ricorso per originario e assoluto difetto del contraddittorio.
art. 37 c.p.a.
nel processo amministrativo il rimedio del riconoscimento dell’errore scusabile, codificato dall’art. 37 cod. proc. amm., presuppone una situazione di obiettiva incertezza normativa o di grave impedimento di fatto tale da provocare - senza alcuna colpa della parte interessata - menomazioni o maggiore difficoltà nell’esercizio dei diritti di difesa
L'errore scusabile è istituto eccezionale e di stretta interpretazione; la mera omissione della notifica all'amministrazione emanante, non riconducibile a incertezza normativa o grave impedimento di fatto, non lo giustifica.
art. 44, comma 4, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La rinnovazione della notificazione non è possibile quando la notifica all'amministrazione emanante sia stata radicalmente omessa, trattandosi di inesistenza della notificazione e non di sua nullità.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, quale ulteriore fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nell'azione di annullamento, il ricorso deve essere notificato all'amministrazione che ha formalmente emanato l'atto impugnato; la partecipazione di altre amministrazioni al procedimento non le rende parti necessarie, salvo che l'atto finale sia formalmente imputabile a una pluralità di amministrazioni.
- L'omessa notifica del ricorso all'amministrazione emanante determina un originario e assoluto difetto del contraddittorio e comporta l'inammissibilità del ricorso.
- La notificazione del ricorso ad amministrazioni diverse da quella emanante non consente di instaurare validamente il giudizio né di esaminare questioni di difetto di attribuzione o incompetenza dell'autorità che ha adottato l'atto.
- L'errore scusabile nel processo amministrativo presuppone obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto, non imputabile alla parte; non può essere riconosciuto per la semplice omissione della notifica all'amministrazione emanante.
- La rinnovazione della notifica prevista per i casi di nullità non è applicabile quando la notifica all'amministrazione necessaria sia stata completamente omessa, poiché tale omissione integra inesistenza della notificazione.
- La mancata comparizione del difensore della parte ricorrente non impedisce la definizione con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., quando la parte sia stata previamente avvisata della possibile decisione immediata e non sia comparsa alla camera di consiglio.
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