Ordinanza n. 2104/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma quanto ai ricorsi n. 4209 del 2026; n. 4219 del 2026 e n. 4235 del 2026: dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il Lazio (sezione Seconda) n. 2115/2026, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. II, che aveva accolto la domanda cautelare e sospeso l’efficacia degli atti impugnati relativi al riconoscimento dell’agevolazione fiscale nel settore cinematografico e audiovisivo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressati)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Sono stati proposti tre appelli cautelari, rispettivamente da imprese cinematografiche e audiovisive e dal Ministero della Cultura, avverso la medesima ordinanza cautelare del TAR Lazio. Il testo non specifica i singoli motivi di appello né individua puntualmente gli atti amministrativi impugnati in primo grado; emerge tuttavia che la controversia riguarda il riconoscimento di un’agevolazione fiscale nell’ambito delle politiche pubbliche di sostegno al settore cinematografico e audiovisivo. Gli appelli sono stati riuniti perché rivolti contro la stessa ordinanza.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha riunito gli appelli cautelari e, in parziale riforma dell’ordinanza del TAR, ha respinto l’istanza cautelare proposta in primo grado. Il Collegio ha ritenuto prevalente, nel bilanciamento cautelare, l’interesse pubblico al riconoscimento dell’agevolazione fiscale nell’ambito delle politiche di sostegno al settore cinematografico e audiovisivo. Ha inoltre considerato reversibile e integralmente suscettibile di ristoro per equivalente patrimoniale il pregiudizio prospettato dalla ricorrente di primo grado. La decisione non definisce il merito, per il quale il TAR ha fissato udienza pubblica al 3 novembre 2026. Le spese dell’appello cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale degli appelli cautelari al Consiglio di Stato.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice deve bilanciare l’interesse pubblico e gli interessi privati contrapposti, accordando prevalenza all’interesse pubblico quando ciò risulti necessario alla continuità di una politica pubblica di sostegno a un settore economico rilevante.
- Il pregiudizio cautelare non giustifica la sospensione dell’atto quando sia integralmente reversibile e suscettibile di ristoro per equivalente patrimoniale.
- La riunione degli appelli cautelari è giustificata quando essi siano proposti contro la medesima ordinanza cautelare di primo grado.
- La decisione sull’appello cautelare non definisce la controversia di merito, che resta devoluta al giudice di primo grado.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 5 giu 2026Ordinanza n. 1058/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 5 giu 2026Ordinanza n. 3185/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 5 giu 2026Ordinanza n. 3186/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 5 giu 2026Ordinanza n. 3187/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 5 giu 2026Ordinanza n. 3188/2026 - Roma, Sezione 5
- Ordinanza · 5 giu 2026Ordinanza n. 3190/2026 - Roma, Sezione 5
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →