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Ordinanza

Ordinanza n. 2104/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma quanto ai ricorsi n. 4209 del 2026; n. 4219 del 2026 e n. 4235 del 2026: dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il Lazio (sezione Seconda) n. 2115/2026, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202604209

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. II, che aveva accolto la domanda cautelare e sospeso l’efficacia degli atti impugnati relativi al riconoscimento dell’agevolazione fiscale nel settore cinematografico e audiovisivo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressati)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Sono stati proposti tre appelli cautelari, rispettivamente da imprese cinematografiche e audiovisive e dal Ministero della Cultura, avverso la medesima ordinanza cautelare del TAR Lazio. Il testo non specifica i singoli motivi di appello né individua puntualmente gli atti amministrativi impugnati in primo grado; emerge tuttavia che la controversia riguarda il riconoscimento di un’agevolazione fiscale nell’ambito delle politiche pubbliche di sostegno al settore cinematografico e audiovisivo. Gli appelli sono stati riuniti perché rivolti contro la stessa ordinanza.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha riunito gli appelli cautelari e, in parziale riforma dell’ordinanza del TAR, ha respinto l’istanza cautelare proposta in primo grado. Il Collegio ha ritenuto prevalente, nel bilanciamento cautelare, l’interesse pubblico al riconoscimento dell’agevolazione fiscale nell’ambito delle politiche di sostegno al settore cinematografico e audiovisivo. Ha inoltre considerato reversibile e integralmente suscettibile di ristoro per equivalente patrimoniale il pregiudizio prospettato dalla ricorrente di primo grado. La decisione non definisce il merito, per il quale il TAR ha fissato udienza pubblica al 3 novembre 2026. Le spese dell’appello cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale degli appelli cautelari al Consiglio di Stato.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il giudice deve bilanciare l’interesse pubblico e gli interessi privati contrapposti, accordando prevalenza all’interesse pubblico quando ciò risulti necessario alla continuità di una politica pubblica di sostegno a un settore economico rilevante.
  • Il pregiudizio cautelare non giustifica la sospensione dell’atto quando sia integralmente reversibile e suscettibile di ristoro per equivalente patrimoniale.
  • La riunione degli appelli cautelari è giustificata quando essi siano proposti contro la medesima ordinanza cautelare di primo grado.
  • La decisione sull’appello cautelare non definisce la controversia di merito, che resta devoluta al giudice di primo grado.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareBandi di finanziamento e graduatorie
RamiProcesso amministrativoContributi e finanziamenti pubblici
IstitutiTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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