Cassazione Penale, Sentenza n. 23575/2024 del 12/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Lamera ha impugnato l'ordinanza che dichiarava inammissibile l'appello proposto il 20/10/2023 contro la sentenza del Giudice di pace del 17/07/2023 per mancato deposito, unitamente all'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio prescritta dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. Nel ricorso per cassazione si deduce: (1) violazione di legge perché la norma (d.lgs. 150/2022, art. 581, comma 1-ter) non sarebbe stata ancora in vigore al tempo del procedimento che ha portato alla condanna; si osserva inoltre che l'imputato era presente all'udienza del 20/02/2023; (2) violazione di legge per non aver valorizzato l'elezione di domicilio formulata in primo grado dall'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto applicabile la disciplina introdotta dal d.lgs. 150/2022 all'appello proposto il 20/10/2023 in quanto la sentenza di primo grado era stata pronunciata in data successiva all'entrata in vigore del decreto; richiamando l'art. 89, comma 3, d.lgs. 150/2022 la Corte ha affermato l'obbligo, a pena d'inammissibilità, di depositare la dichiarazione o elezione di domicilio unitamente all'atto di impugnazione. Ha inoltre escluso efficacia dell'elezione di domicilio fatta in primo grado e ha ritenuto irrilevante la presenza dell'imputato all'udienza rispetto all'onere del deposito della dichiarazione/eletto di domicilio con l'appello. Conseguentemente ha dichiarato il ricorso inammissibile, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
La norma impone, a pena di inammissibilità, il deposito unitamente all'atto d'impugnazione della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio; la Corte ha ritenuto che l'obbligo operi per l'appello proposto dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022.
d.lgs. 150/2022, art. 89, comma 3
«le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1- bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. Negli stessi casi si applicano anche le disposizioni dell'articolo 175 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto»
Stabilisce la retroattività/ambito di applicazione temporale: le nuove disposizioni si applicano alle impugnazioni contro sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del decreto; la Corte ha applicato questo criterio per ritenere operante l'art. 581, comma 1-ter, nel caso di specie.
art. 164, cod. proc. pen.
Richiamato implicitamente per spiegare che la dichiarazione/electione di domicilio resa nel precedente grado non ha più durata illimitata alla luce della nuova disciplina; quindi l'elezione in primo grado è irrilevante rispetto all'onere richiesto per l'impugnazione.
art. 175, cod. proc. pen.
Citato nella connessione con l'art. 89 d.lgs.150/2022; le modifiche richiamate si applicano nei casi indicati dall'art. 89, confermando la necessità di osservare le nuove modalità processuali per le impugnazioni.
art. 616, cod. proc. pen.
Norma applicata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell'ammenda in favore della Cassa delle ammende a seguito della dichiarazione di inammissibilità.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Richiamata solo con riferimento alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale ai sensi della disciplina di urgenza sulle modalità di deposito delle conclusioni.
Massime di principio
- Se la sentenza di primo grado è stata pronunciata dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022, le nuove disposizioni processuali (tra cui l'art. 581, comma 1-ter) si applicano alle impugnazioni e richiedono il deposito, unitamente all'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio; la mancata osservanza è causa di inammissibilità.
- L'elezione o dichiarazione di domicilio resa nel grado precedente non sostituisce l'obbligo di depositare un'apposita dichiarazione con l'appello: l'elezione effettuata prima della sentenza impugnata è in generale irrilevante ai fini dell'impugnazione successiva.
- La presenza personale dell'imputato in udienza non esonera dall'onere formale del deposito della dichiarazione/electione di domicilio richiesto per l'impugnazione.
- Prima di proporre un appello, verificare la data di pronuncia della sentenza impugnata e l'operatività delle modifiche legislative: l'ambito temporale d'applicazione (art. 89 d.lgs.150/2022) è determinante per sapere quali adempimenti sono obbligatori.
- La mancata ottemperanza agli adempimenti formali previsti per l'impugnazione può comportare non solo l'inammissibilità del ricorso ma anche condanne a spese e ammende; pertanto è opportuno che il difensore curi il deposito tempestivo e conforme della documentazione richiesta.
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