Sentenza n. 6420/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - sezione staccata di Lecce (sezione terza) n. 00019/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, che aveva ordinato la restituzione e la riduzione in pristino di aree occupate senza espropriazione e imposto la formulazione di una proposta risarcitoria
Esito
Favorevole al resistente (proprietario)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha appellato la sentenza deducendo, anzitutto, la violazione degli artt. 41 e 49 c.p.a. per la mancata evocazione o integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri comproprietari della particella 49, ritenuti litisconsorti necessari rispetto alla domanda restitutoria; ha inoltre chiesto la rimessione al primo giudice ai sensi dell'art. 105 c.p.a. Ha contestato i criteri risarcitori fissati dal TAR ai sensi dell'art. 34, comma 4, c.p.a., sostenendo che essi avrebbero incluso anche porzioni non di proprietà esclusiva del ricorrente. Ha infine dedotto l'omessa considerazione della relazione comunale del 13 maggio 2024, nella parte in cui indicava come libera e non occupata una porzione di 2.576 mq, nonché la violazione degli artt. 1223, 1227 e 2056 c.c. nella determinazione del risarcimento. Il proprietario ha proposto appello incidentale sostenendo che l'intera particella 49 fosse divenuta di sua proprietà esclusiva già nel 1973, in forza di un atto notarile di cessione dei diritti da parte degli altri germani, e che quindi il TAR avesse erroneamente limitato la restituzione alla sola quota risultante dalla comproprietà. Il Comune ha contestato in appello la produzione dell'atto notarile e la prova della titolarità esclusiva dell'area.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha esaminato nel merito i motivi degli appelli. Ha dichiarato improcedibili, per sopravvenuto difetto di interesse, sia l'appello principale del Comune e i relativi motivi aggiunti, sia l'appello incidentale del proprietario. La decisione è stata determinata dalla dichiarazione congiunta delle parti secondo cui, nelle more, era stato concluso un accordo transattivo sull'intera materia del contendere e il Comune aveva rinunciato alla decisione senza opposizione dell'appellato. Il Collegio ha richiamato il principio dispositivo in senso ampio: quando la parte dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione e non vi sono repliche o richieste contrarie, il giudice amministrativo non può decidere il merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire, ma deve prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse. Le spese del grado sono state integralmente compensate, come richiesto dalle parti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente la definizione del giudizio mediante declaratoria di improcedibilità, applicata alla sopravvenuta carenza di interesse.
art. 38 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili.
art. 41 c.p.a.
Invocato dal Comune in relazione alla mancata notificazione del ricorso agli altri comproprietari.
art. 49 c.p.a.
Invocato dal Comune in relazione all'integrazione del contraddittorio.
art. 105, comma 1, c.p.a.
Invocato per la richiesta di rimessione della causa al giudice di primo grado.
art. 34, comma 4, c.p.a.
Base normativa dei criteri che il TAR aveva stabilito per la proposta risarcitoria.
art. 42-bis d.P.R. 327/2001
Richiamato nella sentenza di primo grado quale possibile strumento di acquisizione sanante dell'area occupata.
artt. 1223, 1227 e 2056 c.c.
Invocati dal Comune per contestare i criteri di determinazione del danno risarcibile.
Massime di principio
- Quando, prima che la causa sia trattenuta in decisione, la parte dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione e non vi sono richieste o repliche contrarie, il giudice amministrativo deve dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare il merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
- Nel processo amministrativo opera, in tale ambito, un principio dispositivo in senso ampio: la parte conserva la disponibilità dell'azione fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione e può provocare la definizione del giudizio mediante dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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